legge minori per strada foglio di stile

Un bambino molto piccolo è incapace di provvedere a se stesso

È reato lasciare i bambini a mendicare sulla strada

(Cassazione 7556/05)
Chi lascia bambini molto piccoli da soli sul marciapiede a chiedere l'elemosina rischia una condanna per abbandono di minori. È quanto stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna a carico di una zingara che aveva lasciato i tre figli minorenni (dei quali uno di appena due anni) a chiedere l'elemosina in una via di Genova. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che sussiste il reato di abbandono di persone minori, in quanto l'imputata era consapevole di aver abbandonato i propri figli, mentre non costituiva una attenuante la "precocità dei bambini nomadi", considerato che "un bimbo di due anni, lasciato libero dai fratellini, non era in condizioni di provvedere a se stesso, girovagando a pochi passi dal passaggio continuo di veicoli".(29 aprile 2005)
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.7556/2005 (Presidente: G. Ietti; Relatore: G. Pizzuti)

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

V SEZIONE PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/5/2003 la corte di appello di Genova confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data 30/6/2000, che aveva dichiarato H. Z. colpevole del reato di abbandono di persone minori (art. 591c.p.) [1]e, per l’effetto, aveva condannato la stessa H. alla pena di anni uno mesi due di reclusione.

Avverso la menzionata sentenza della corte d’appello di Genova la H. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo: violazione di legge (art. 591 c.p.) e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della sua responsabilità in ordine al reato contestatole, di cui sarebbero carenti sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo; vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e della riduzione della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo è infondato.

Deve essere premesso che nel reato di abbandono di persone minori o incapaci l’elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia o di cura che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche mentre l’elemento psicologico consiste nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, che non ha la capacità di provvedere a se stesso, in detta situazione di pericolo (Cass. 12/6/1990, De Rosa).

Ciò posto, nella specie, la corte territoriale ha evidenziato che i tre figli infraquattordicenni dell’imputata erano stati sorpresi, dai vigili urbani di Genova, a mendicare in un luogo di elevatissima pericolosità e cioè sul marciapiede, p,rivo di protezione, della via XX Settembre; in particola,re, oil più piccolo, in tenerissima età di poco più di due anni, era esposto ad una gravissima situazione di pericolo, perché, senza essere tenuto per mano dai fratellini più grandi, era stato notato vagare in assoluta solitudine sul marciapiede, a pochissima distanza dal passaggio dei veicoli.

La corte di merito ha, altresì, rilevato i ordine alla consapevolezza, da parte dell’imputata, di avere abbandonato i predetti tre figli, che la dedotta precocità dei bambini nomadi non sia attagliava ai soggetti passivi del reato de quo, segnatamente al bimbo di due anni, che, lasciato libero dai fratellini, non era in condizioni di provvedere a se stesso, girovagando a pochi passi dal passaggio continuo di veicoli.

Alla stregua delle illustrate risultanze, la corte territoriale, non discostandosi dai sopra richiamati principi giurisprudenziali, ha ritenuto che la condotta dell’imputata abbia realizzato, sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, il reato ex art. 591 ascrittole e, conseguentemente, ha correttamente affermato la responsabilità della stessa imputata in ordine a tale reato.

Il secondo motivo è, parimenti, privo di fondamento.

La corte di merito ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche e di riduzione della pena con motivazione sintetica, ma congrua e corretta basata sul rilievo della gravità del fatto e dei numerosi precedenti specifici dell’imputata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 9/7/2004.

 

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2005.