Parolacce foglio di stile

La violenza verbale è talvolta più dannosa di quella fisica

Le parolacce sono un malcostume anche tra i vip

(Cassazione 7568/05)

 

Il linguaggio usato per comunicare deve essere corretto e non oltrepassare certi limiti, poiché la violenza verbale, ingiustamente tollerata in nome della libertà di espressione e di critica, è talvolta anche più dannosa della violenza fisica. Viene dai Giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione un severo monito contro il linguaggio offensivo e scurrile. La Suprema Corte, infatti, decidendo un caso di diffamazione a mezzo stampa - nel caso in questione era intervenuta la prescrizione del reato - ha ricordato che "è indispensabile che il linguaggio usato per comunicare sia corretto, poiché, anche se "oggi è invalso il costume, oramai diffuso, di avvalersi di inaccettabili linguaggi usati anche da personaggi molto in vista, negli ambienti più disparati", si tratta in realtà "di un malcostume che deve essere contenuto per la salvaguardia di coretti rapporti tra i consociati che debbono essere improntati ad un minimo di rispetto e di civiltà, requisiti ai quali non è possibile rinunciare".(04 maggio 2005)

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.7568/2005 (Presidente: F. Marrone; Relatore: R. L. Calabrese)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V SEZIONE PENALE

SENTENZA

OSSERVA

C. M. è stato dichiarato responsabile del reato punito dall’art. 595 c.p.[1] perché mediante invio di una lettera per fax destinata a P. F. e M. M., della redazione del quotidiano Il Messaggero, offendeva la reputazione di D. G., collaboratore del predetto quotidiano, definendolo incompetente, pezzo di merda: in Roma, il 29 marzo 1996.

Per i giudici di merito, l’espressione usata, a ragione della sua pesantezza e volgarità, è offensiva e le considerazioni svolte dalla difesa sulle modifiche del linguaggio nell’era moderna e sul come oggi siano socialmente accettate espressioni che ieri venivano reputate offensive, non possono riguardare le volgarissime parole scritte dall’imputato.

Inoltre non ricorre, nemmeno sotto il profilo putativo, l’invocata esimente della provocazione.

Col ricorso il difensore deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza del reato, nella sua componente tanto oggettiva che soggettiva, e alla esimente della provocazione.

Rileva altresì la intervenuta prescrizione del reato.

Preliminarmente, va osservato che, risalendo il fatto al marzo 1996, ed essendo decorsi oltre 7 anni e 6 mesi previsti dagli artt. 157 n. 4 e 160 u.c. c.p., in assenza di documentate cause di sospensione della detta decorrenza, il reato è estinto per prescrizione; onde, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al n. 2 dell’art. 129 c.p.p., ola sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Ai fini degli interessi civili, deve subito dirsi che sono sicuramente infondati i profili di censura sub a).

È indispensabile che il linguaggio usato per comunicare sia corretto; il modo di esprimersi può anche essere severo ed aspro, ma il requisito della continenza deve essere rispettato.

È vero che oggi è invalso il costume, oramai diffuso, di avvalersi di inaccettabili linguaggi usati anche da personaggi molto in vista, negli ambienti più disparati.

Ma si tratta di un malcostume che deve essere contenuto per la salvaguardia di coretti rapporti tra i consociati che debbono essere improntati ad un minimo di rispetto e di civiltà, requisiti ai quali non è possibile rinunciare.

Ed invero, si è perspicacemente osservato che la violenza verbale, ingiustamente tollerata proprio in nome della libertà di espressione e di critica, è talvolta anche più dannosa della violenza fisica (Cass. Sez. V, 17 febbraio 2004, Metta).

La locuzione pezzo di merda, che lo stesso ricorrente definisce inelegante e volgare, è dunque dotata di indubbia carica offensiva, tale connotato non perdendo di certo in vita del particolare contesto (mondo dello spettacolo) in cui è stata usata.

E va da se che riverbera tutta la sua valenza negativa sull’epiteto (incompetente) che immediatamente la precede, dovendo la significazione offensiva della frase essere desunta dall’intero contesto delle parole adoperate, unitariamente considerate.

Appaiono invece fondate, per quanto di ragione, le censure che afferiscono all’esimente della provocazione.

L’imputato ha giustificato l’invio del fax quale reazione al fatto ingiusto del D., indicato come l’autore di un articolo, apparso sul Messaggero, ispirato alla presentazione dell’ultima opera del gruppo musicale Elio e le storie tese, avvenuta in una abitazione privata.

Nello scritto gli si attribuivano comportamenti fascisti: il C. management degli artisti, avrebbe messo alla porta i giornalisti e i fotografi intervenuti alla festa, dopo che costoro avevano fotografato i musicisti.

Si sostiene inoltre che sarebbe stato violato l’accordo che prevedeva la pubblicazione dell’articolo solo due giorni dopo l’evento, dovendo questo essere ripetuto nel giorno seguente a Milano (il c.d. embargo).

Ciò posto i giudici di merito hanno ritenuto che non vi era prova che il D. fosse stato a conoscenza dell’intesa volta all’attuazione dell’embargo; aggiungendosi dalla corte territoriale che, comunque, non era dato comprendere quale danno potesse avere cagionato alla compagine rappresentata dal C. la pubblicazione anticipata dell’articolo sul Messaggero.

Sotto questo aspetto, l’esclusione del fatto ingiusto risulta argomentato congruamente, senza cadute sul piano della logica, ciò che rende la motivazione, in parte qua, incensurabile in questa sede.

Per il resto, va osservato che il giudice d’appello: ritiene il C., mai indicato normativamente nell’articolo, non identificabile come l’autore dello scortese intervento verso i fotografi e i giornalisti intervenuti alla festa; ma così si pone in netto contrasto con il giudice precedente, che si è avvalso al riguardo di precisi elementi (in particolare, della testimonianza di tale T: F.); e non dà minima ragione del suo diverso convincimento; attribuisce un connotato ironico e scherzoso, ricalcando il dire del giudice di primo grado, alle parole adoperate dal giornalista per stigmatizzare l’intervento dell’imputato nella festa (stile aguzzino Villa Triste tardo Salò) e, ad ogni modo, la le considera corretta espressione del diritto di critica: ma con mere affermazioni, del tutto apodittiche, che non esplicitano in alcun le ragioni dei convincimenti espressi; liquida la tematica relativa all’immediatezza della reazione con il semplice asserto che il fax è stato inviato al Messaggero dopo il ritorno a Milano di C.: senza precisare il lasso di tempo intercorso tra l’apprendimento della notizia della pubblicazione dell’articolo e la reazione avuta dall’imputato (che costui assume accaduti lo stesso giorno), così in pratica eludendo completamente la specifica questione devoluta con l’impugnazione.

È pertanto di palese evidenza che i tre punti sopra menzionati abbisognino di un riesame, involgente la scriminante in parola, anche sotto l’aspetto putativo, che è da affidare al competente giudice civile.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Rinvia il processo al giudice civile competente in appello, limitatamente al punto relativo alla provocazione, agli effetti civili.

Roma, 17 nov. 2004.

 

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2005.