Rilevante il fatto che la dimora del minore in una determinata città sia divenuta stabile

Affida il giudice del luogo dove il figlio vive

(Cassazione 2171/2006)

Sui figli contesi è competente a decidere il giudice del luogo nel quale il figlio minore ha la dimora stabile e nel quale frequenta la scuola. Lo ha stabilito una ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione decidendo sul regolamento di competenza proposto dalla mamma di un bambino conteso tra Roma, città di residenza della madre, e Torino, dove risiedeva il padre. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre sulla base del fatto che la dimora del figlio minore era stata già trasferita a Roma ed aveva acquistato carattere di stabilità in quanto il bambino frequentava da alcuni mesi l'asilo comunale. (29 marzo 2006)
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.2171/2006 (Presidente: A. Saggio; Relatore: F. Felicetti)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

ORDINANZA

Ritenuto che la sig.ra I. C., con ricorso 27 feb. 2004 al Tribunale per i minorenni di Roma, chiese di ottenere l’affidamento del figlio minore M.V., con lei residente in Roma dal giugno 2003, nato da una relazione con il sig. M. C., nonché l’attribuzione dell’esercizio della potestà genitoriale sullo stesso; che il C. si era costituito deducendo la competenza del Tribunale di Torino, presso il quale egli aveva instaurato analoga procedura avendo, a suo dire, ivi il minore la sua dimora abituale; che il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza 9 nov. 2004, notificata il 26 nov. 2004, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Torino, ritenendo che il minore, avendo vissuto sia a Roma che a Torino, presso la madre ed il padre, non poteva dirsi che avesse in una delle due città un maggior radicamento ambientale, cosicché doveva farsi riferimento, quale criterio per l’identificazione della competenza territoriale, alla circostanza che egli aveva vissuto per maggior tempo a Torino e che ivi, a differenza che a Roma, dove la madre per la sua assistenza si era avvalsa di una baby sitter, aveva potuto usufruire delle cure del sistema parenterale allargato, essendo assistito anche dalla nonna paterna; che la sig.ra I.G., con ricorso notificato il 27 dic. 2004, ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte con regolamento di competenza [1], deducendone l’erroneità, tenuto conto che il minore, al momento della proposizione della domanda, viveva a Roma con lei da circa un anno, ivi frequentava la scuola materna ed ivi aveva la residenza, con la conseguenza che la competenza a decidere sull’affidamento doveva ritenersi spettare al Tribunale per i minorenni di Roma; che dinanzi a questa Corte si è costituito il sig. M.C., deducendo che egli aveva presentato, presso il Tribunale per i minorenni di Torino, ricorso analogo precedentemente a quello proposto dal G., e cioè in data 26 feb. 2004 e che il minore aveva vissuto abitualmente in Torino, dove era stato iscritto alla scuola materna sino all’ottobre 2003 e da dove la madre con decisione unilaterale, lo aveva tolto iscrivendolo ad una scuola di Roma, mentre aveva vissuto solo occasionalmente con la madre a Roma, la quale, peraltro, aveva delegato ad una baby sitter ed all’asilo buona parte dell’assistenza al minore; che il C. ha anche depositato memoria; considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di provvedimenti relativi alla potestà genitoriale la competenza territoriale appartiene al Tribunale per i minorenni del luogo dove il minore deve ritenersi abiti abitualmente al momento della domanda (Cass. 11 mar. 2003, n. 3587; 23 gen. 2003, n. 1058), senza che rilevino i trasferimenti contingenti e temporanei o la mera residenza anagrafica del minore (Cass. 8 nov. 1997, n. 11022; 15 mar. 1996, n. 21840); che tale competenza è funzionale e rende pertanto inapplicabili le regole sulla litispendenza di procedimenti identici dinanzi a giudici diversi (Cass. 6 sett. 1993, n. 9359, 1 ago. 1980, n. 4951); che la ratio di tale competenza è da ravvisarsi nella circostanza che i procedimenti in materia di potestà genitoriale si svolgono nell’esclusivo interesse del minore, al quale deve restare subordinato l’interesse di ciascun genitore, e che l’interesse del minore è più facilmente accertabile da parte del Tribunale dove egli ha la sua dimora abituale, e non come dimora prevalente nell’insieme della sua vita pregressa; che nel caso di specie, secondo quanto emerge dagli atti di causa, il minore, nato nel 2000 a Roma, ha lungamente vissuto a Torino, come è documentato dai certificati di vaccinazione, del luglio 2000, del marzo 2001 e del maggio 2002 e dall’iscrizione e frequenza della scuola materna dal febbraio al giugno 2003, certificata dalla scuola; che, peraltro, secondo quanto emerge negli atti di causa e si legge nella stessa relazione allegata dal C. al ricorso al Tribunale per i minorenni di Torino, quanto meno da metà settembre del 2003 la G. trasferì presso di se il bambino in Roma, dove lei abitava, iscrivendolo nell’asilo comunale di via Populonia, che il minore iniziò a frequentare; che l’iscrizione alla scuola materna in Torino per l’anno scolastico 2003- 2004, non ebbe seguito, risultando dagli atti di causa d essendo riconosciuto dallo stesso C. (memoria di costituzione dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma) che, sia pur senza comune accordo, tale iscrizione venne revocata; che il C., pur avendo condiviso l’iscrizione alla scuola materna di Roma e la revoca dell’iscrizione alla scuola materna di Torino, non prese alcuna immediata iniziativa giudiziaria per ostacolarla, così implicitamente accettando il trasferimento del minore in Roma; né la prese quando, essendo insorti contrasti circa il rientro del minore in Roma dopo un periodo di vacanza trascorso in Torino presso di lui, dopo un intervento pacificatore dei carabinieri acconsentì al ritorno dl minore a Roma con la madre; considerato che tali risultanze dimostrano che al momento della proposizione, quasi contestuale, della domanda della G. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, e del C. dinanzi a quello di Torino, la dimora del minore era stata già trasferita in Roma ed aveva acquistato carattere di stabilità, in tale città frequentando il minore da alcuni mesi l’asilo comunale; che, pertanto, alla stregua dei principi di diritto sopra affermati, deve ritenersi la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, e il ricorso per regolamento di competenza deve essere accolto, cassandosi la sentenza impugnata; che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.

Compensa le spese.

Roma, 19 dic. 2005.

 

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2006.