Scuola ed autonomia del minore foglio di stile Nuova pagina 2

Tragitto da soli “scuola-casa” degli alunni della Scuola Elementare e Media

lo scorso febbraio la Preside dell’istituto comprensivo 11 di Vicenza, con sede in Via Prati, inviava una lettera ai genitori degli alunni e alunne (scuole  elementari e medie) con relativa “liberatoria” da sottoscrivere, che citava testualmente:... garantisco di aver provveduto ad insegnare a mia figlia le regole di comportamento per poter percorrere in sicurezza il tragitto scuola-casa, di averla addestrata avendo constatato di essere in grado di percorrerla da sola………dopo aver valutato il grado di maturazione di mia figlia, la sua autonomia personale e la capacità di rispettare le norme in uso della strada…ecc.ecc..”

 

  1. La Preside affermava che la maggioranza dei bambini vive in un contesto cittadino con traffico a bassa intensità. Chi abita in statale Marosticana o in zona Polegge, priva di marciapiede e la cui sicurezza stradale è precaria anche per gli adulti non la pensa proprio così. Prova ne sono i continui incidenti, anche mortali già avvenuti in questa strada statale.
  2. Questa Scuola intende delegare la responsabilità, che a nostro avviso è propria del mondo adulto ad una bambina/o.
  3. In merito poi all’interesse superiore del Bambino che l’Istituzione scolastica deve perseguire, anche su questo punto le considerazioni di questa associazione non sono esattamente le stesse che la Preside ha comunicato nella lettera in oggetto. L’autonomia di un bambino passa anche attraverso precise tappe di maturazione che si devono confrontare con oggettive difficoltà talvolta difficilmente gestibili anche per gli adulti, figuriamoci per un bambino che frequenta le elementari. In particolare mi riferisco all’ipotesi di classificare l’autonomia di un bambino in base al discutibile banco di prova in un solitario tragitto di una trafficatissima strada statale.
  4. Non prevedeva la Preside tra l’altro che la sicurezza di un bambino deve tener conto di importanti, e forse anche prevalenti, condizioni ambientali che, ahimè, la cronaca ha drammaticamente documentato, come i tentativi di rapimento-adescamento già avvenuti a Vicenza e provincia nei tragitti di rientro da scuola a casa degli alunni.
  5. Pur comprendendo che l’iniziativa era nata con un diverso intento, avevamo già suggerito di sospendere tale iniziativa con lettera scritta inviata alla Preside il 3/2/2006 definendola in antitesi con gli obiettivi che intendeva perseguire: la tutela e gli interessi del Bambino. Purtroppo la preside ci ha risposto sostenendo e riaffermando le sue tesi.
  6. Ora, solo dopo un altro increscioso episodio ai danni dei minori, la Preside invita i genitori ad accompagnare i propri figli nel tragitto scuola-casa.

Soprattutto per fornire ai genitori una corretta informazione in merito, pubblichiamo quanto già inviato alla Preside.

La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene da un lato all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori ( ex art. 2047 - 2048 c.c.) e dall'altro all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia ( ex art. 2043 e 2051 c.c.).
In ordine al primo aspetto, si riporta il testo letterale delle norme civilistiche che attengono alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori:


· art. 2047 c.c.: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".


· art. 2048 c.c.: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".


La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art.
61 della legge 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".


Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace. Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.
 
In via generale si osserva che fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati, tale obbligo è però, nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche del personale A.T.A.; gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico.

Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombano.


In conclusione la responsabilità del Dirigente Scolastico, ex art. 2043 c.c., risulta  ascrivibile sia per carenze organizzative a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, ovvero, ex art. 2051 c.c., ove non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.


La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sopra richiamate, secondo la ripartizione "interna" al personale scolastico, espone l'istituzione scolastica a diretta responsabilità. Tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai propri dipendenti, l'Amministrazione stessa viene direttamente chiamata al risarcimento, salva azione di regresso ove venga accertato dolo o colpa grave su chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, 7/10/97, n. 9742)


Dunque le norme indicate in premessa, stabiliscono una presunzione iuris tantum per la quale è però ammessa la prova liberatoria. Ciò nel senso che se l'alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale era stato assegnato all'insegnante, o all'Istituzione scolastica, ciò pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante o dell'amministrazione dalla quale questi dipenda, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).


L'art. 2048 c.c. pone dunque una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante della scuola per il fatto illecito dell'allievo, collegato all'obbligo di sorveglianza e scaturente dall'affidamento temporalmente dimensionato alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916).
Dalla giurisprudenza fin qui analizzata si deduce che la responsabilità viene meno quando si provi che l'insegnante o la scuola non abbiano potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato sugli alunni la vigilanza nella misura dovuta e, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. Civ. Sez. III, 3/6/93, n. 4945).


Ovviamente la prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevenibili, (il riferimento è alla ubicazione della scuola, alla viabilità connessa, al traffico di autoveicoli, all'eccessiva distanza dal centro abitato e così via, ovvero ancora all'eccessiva vivacità di taluni allievi, alla loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, etc) secondo una prognosi che fa ritenere che certi eventi, verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.
Tutto ciò premesso si può con sicurezza affermare che le forme autorizzative o liberatorie che si concretizzano in formule di esonero da responsabilità della amministrazione scolastica non costituiscono una causa esimente la responsabilità dell'amministrazione stessa per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero, invece costituire avallo e prova della consapevolezza da parte dell'istituto e dei suoi organi di detta modalità di uscita da scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.

La Cassazione civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" (trattasi di un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l'assenza dell'insegnante, è stato accoltellato da alcuni giovani).


Con sentenze nn. 6937 del 23/6/93 Sez. III e 12424 del 10/12/98 Sez. III, la Cassazione civile è ancora intervenuta sull'argomento così pronunciandosi: "In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C .C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno".


Ed ancora "in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto".


In concreto, applicando i principi ora richiamati, la giurisprudenza ha ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per questo e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico - fisico, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti delle responsabilità dell'Istituto le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità dello stesso (così Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).


Discende dai richiamati principi, che la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla istituzione scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che proprio per la relatività di tale obbligo, non vi siano modalità predefinite ed universalmente valide. Così è opportuno che in relazione alle condizioni ambientali fra le diverse istituzioni scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o fra plessi diversi, vi sia la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.

Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della Scuola.   

 (* a cura del servizio consulenza legale)

Inoltre, alla luce anche dei recenti fatti di cronaca, (tentativo di adescamento-molestie proprio in quel tragitto), le condizioni ambientali di questo Istituto comprensivo possono ritenersi sufficientemente idonee a soluzioni che prevedono il tragitto scuola-abitazione di minori non accompagnati? Dopo attenta valutazione e consulenza con nostri esperti nella specifica tematica sono ancora più convinto che la Sua iniziativa contrasti notevolmente con la normativa giuridica di riferimento.

 

Vicenza 20 Aprile 2006                                                             Il presidente  

Graziano Guerra