Due sentenze in materia di abusi sui minori foglio di stile Nuova pagina 2



Verità nascoste: due sentenze
La prova in materia di abusi sessuali perpetrati su minori 
di Roberto Pirro* 



Nell’ambito della delicata materia degli abusi sessuali perpetrati su minori, di recente, sono intervenute due interessanti sentenze che, seppur da angoli visuali differenti, hanno esaminato la tematica del valore probatorio da riconoscersi alle dichiarazioni rese dai minori nel corso delle indagini preliminari, laddove dette dichiarazioni non si possano riacquisire in sede dibattimentale. 
Segnatamente, con la prima delle sentenze in commento, ovvero la nr. 404/2007 emessa dal Tribunale penale di Verona, i giudici veneti hanno chiarito che le dichiarazioni rese dai minori in età prescolare che siano stati vittime di violenza sessuale, o di abusi riguardanti la sfera sessuale, e che non siano riproducibili attraverso l’esame diretto degli stessi minori nella fase dibattimentale, possono essere utilizzate in forma indiretta, ovvero de relato, attraverso la narrazione delle stesse dichiarazioni rese dai genitori che le abbiano raccolte nell’immediatezza dei fatti per i quali è procedimento (“fermo restando, così come precisato in sentenza, la valutazione della loro rilevanza accusatoria, ai fini dell’affermazione di colpevolezza degli imputati, che, peraltro, deve essere esclusa, con il proscioglimento degli stessi con formula ampia qualora le risposte siano state indotte da domande suggestive o fuorvianti, e il compendio probatorio complessivamente acquisito non consenta di ritenere dimostrata la fondatezza della tesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio”).
Altra pronuncia avutasi di recente in materia, è stata, poi, la sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in data 10 maggio 2007, nella quale i giudici di Strasburgo dovendo decidere in ordine all’equità di un processo per abusi sessuali su di un bambino di sei anni, celebratosi in Finlandia, hanno stabilito che nei reati sessuali nella valutazione del carattere “equo” del processo debba essere tenuto in debito conto non solo il diritto alla riservatezza della presunta vittima, ma anche la necessità di un contraddittorio in sede di acquisizione delle prove orali in dibattimento, seppur temperato ove si sia in presenza di minori. Ecco, quindi, che così argomentando la Corte è giunta a dire che, seppur indiscutibile la legittimità di talune misure volte alla protezione della vittima, queste non devono tuttavia escludere un sufficiente ed efficace esercizio dei diritti della difesa da parte dell’imputato. Nel caso di specie, infatti, i giudici di Strasburgo rilevavano come alla difesa dell’imputato non fosse mai stata data un'occasione per avanzare domande al minore e l'unica prova posta alla base della condanna fosse stata essenzialmente una prova indiretta, ovvero l’acquisizione di un colloquio, registrato su videotape, tenuto da uno psicologo di un centro di assistenza familiare con il bambino abusato; prova che alla luce dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo avrebbe dovuto essere trattata con “estrema cura”. 
Ora, proprio per quanto concerne le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese da un minore e “l’estrema cura” che deve sottostare tale attività, giova osservare come nel corso delle indagini preliminari, l’escussione di minori che si ipotizzi essere stati abusati sessualmente, non solo di norma avvenga tramite personale specializzato, ma anche nei modi e nelle forme meno traumatiche per il minore stesso. Ad esempio, laddove il bambino abusato dovesse risultare molto legato ad una maestra, unica confidente sino a quel momento dei suoi drammatici segreti, sarà opportuno che il colloquio richiesto avvenga in sua presenza ed in luoghi che gli possano risultare familiari o comunque non ostili. Detti colloqui, peraltro, oltre ad essere espletati da personale specializzato con modalità pacificamente approvate dalla Comunità scientifica internazionale, sono per prassi video registrati ed integralmente trascritti, ma non per questo suscettibili di rifluire tout court nel fascicolo del dibattimento, in quanto acquisiti senza contraddittorio con le difese dell’indagato e/o indagati, i quali, spesso, in tale fase procedimentale ancora devono essere compiutamente identificati. Ecco, quindi, in tali casi riproporsi per l’Autorità inquirente l’annosa questione circa la necessità di far risentire o meno il minore abusato in sede di incidente probatorio ex art. 392, comma 1° bis, c.p.p., al fine di far acquisire al fascicolo del dibattimento la testimonianza resa dal minore prima che il tempo o ad altri fattori possano inquinarne la stessa. Spesso, tuttavia, tale opzione processuale non è praticabile perché è lo stesso consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero in fase di indagini preliminari a ritenere nocivo per il minore escusso il procedersi ad una nuova audizione; la quale, seppur consentirebbe di rafforzare l’impianto probatorio a sostegno dell’accusa, dall’altro minerebbe la salute fisica e mentale di questi. Delle due l’una, quindi, o si procederà con incidente probatorio, o si andrà a dibattimento privi della principale prova diretta, quale sarebbe la testimonianza del minore, ma muniti di numerosi testi che ben potranno narrare i fatti dei quali saranno venuti a conoscenza tramite i racconti di quest’ultimo, senza sottacere i vari consulenti che avranno avuto il delicato compito di rapportarsi, prima, e vagliare, poi, il contenuto delle dichiarazioni rese dal minore abusato. Questi, infatti, riferiranno non solo in ordine al fatto storico per il quale è procedimento, ma anche in ordine ad aspetti ulteriori, quali il modo di rapportarsi del minore rispetto alla sfera sessuale, la propria posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, la sua attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno e le dinamiche familiari, nonchè i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il bambino dovesse essere in tenera età (si veda per tutte Cass. pen., sez. III, 19-05-2004 n. 23278). 
Segnatamente, infatti, la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore sessualmente abusato, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: 
a) sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; 
b) sia un esame della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. 
Proficuo, al riguardo, è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo aspetto consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo aspetto, invece, da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice, è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso, tutti accertamenti per i quali bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile. (per tutte si veda Cass. pen., sez. III, 03-10-1997 n. 8962).
La difficoltà delle acquisizioni testimoniali da parte di minori che siano stati sessualmente abusati la si evince anche da taluni correttivi apposti dalla giurisprudenza, come cristallizzato dalla III Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 21034/2004, nella parte in cui ha statuito che la regola dell'inutilizzabilità contenuta nell'art. 526, comma 1° bis c.p.p., secondo la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si sia sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non si applica in riferimento al caso in cui il minore, parte offesa di reati sessuali, sentito nel corso dell'incidente probatorio, si sia rifiutato di rispondere alle domande, dichiarando di aver riferito i fatti ad altra persona; infatti, in tale particolare situazione, secondo i giudici di legittimità, non si può ritenere che il comportamento di un minore, soprattutto se inferiore ai dieci anni, sia stato determinato da una scelta libera e cosciente, ma al massimo da un blocco psicologico di certo non imputabile e, pertanto, ampiamente comprensibile. 
Alla luce di quanto esposto, appare, quindi, chiaro come le sentenze da ultimo intervenute non facciano altro che arricchire un calderone giurisprudenziale nell’alveo del quale si annidano due diritti uguali e contrari: da un lato la necessità di tutelare il minore che sia stato vittima di un abuso sessuale e, dall’altro, l’esigenza di evitare (come evidentemente accaduto nel processo finlandese) che in dibattimento si assista ad una mera acquisizione di materiale probatorio raccolto in sede di indagini preliminari, senza che sulle stesse prove sia offerta alle difese dell’imputato la possibilità di interloquire, contestando, ad esempio, tempi e modalità di audizione del minore. Contraddittorio, per la verità, ampiamente garantito nel nostro ordinamento dal controesame dei testi del P.M., di norma richiesto dalle difese dell’imputato/imputati, oltre che dalla possibilità da parte di quest’ultime di nominare, già in fase di indagini preliminari, propri consulenti tecnici ed escutere propri testi.
In definitiva, quindi, le due sentenze in commento, seppur in apparenza contrastanti fra loro, esprimono, a parer dello scrivente, un medesimo concetto, ovvero la necessità di far affiorare in superficie dolorose verità, a volte, inconsciamente, rimosse dalle menti dei minori abusati così da acclarare responsabilità dirette ed indirette ricollegabili ai disagi da costoro patiti. Finalità evidentemente raggiungibili non soltanto ampliando le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese dai minori (si veda sentenza cit. nr. 404/2007 Tribunale di Verona), ma anche evitando domande suggestive che possano pregiudicarne le risposte, inquinare l’accertamento dei fatti e riaprire ferite mai del tutto emarginate (si veda sentenza cit. Corte Europea dei diritti dell’Uomo). 

*magistrato 

25-07-2007  tratto da www.denaro.it