figli violenti Nuova pagina 2
La responsabilità civile è per colpa “in educando” e “in vigilando”
I genitori pagano i danni dei figli violenti
(Cassazione 9509/2007)

 

I genitori sono sempre responsabili dell’educazione dei figli, e sono pertanto tenuti a risarcire i danni causati dai loro comportamenti violenti. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione respingendo il ricorso dei genitori contro una sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva condannato al risarcimento dei danni i genitori di un minorenne che, introdottosi in un campo da tennis, aveva colpito un altro ragazzino con la racchetta procurandogli ferite alla bocca. La Suprema Corte ha sottolineato in proposito che i ricorrenti avrebbero dovuto offrire, al fine dell’esonero della loro responsabilità, “la prova di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e di volere, prova che si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all’età”, mentre, nel caso in questione, tale prova non era stata offerta, poiché risultava che “il medesimo si era introdotto in un ambiente nel quale non era autorizzato ad accedere, non rivestendo la qualità di socio del Circolo del Tennis”, e per tale motivo sussisteva una duplice responsabilità dei genitori, sia per non avere impartito la necessaria educazione al figlio (“culpa in educando”), sia per non avere esercitato una vigilanza adeguata (“culpa in vigilando”). In buona sostanza, una corretta educazione può prevenire episodi di bullismo. (10 luglio 2007)
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.9509/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto Preden -Presidente-

Dott. Michele Varrone -Rel. Consigliere-

Dott. Giovanni Battista Petti -Consigliere-

Dott. Bruno Durante -Consigliere-

Dott. Giovanni Federico -Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

D'A.M., S.A., D'A.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS,che li difende unitamente all'avvocato RICCARDO MANCUSO LO SARDO, giusta delega in atti;

-ricorrenti-

contro

 

S.G., A.M.A., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIOVANNI D'ANZI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO MAGLIENTI, giusta delega in atti;

-controricorrenti-

Avverso la sentenza n. 1156/02 della corte d'Appello di PALERMO, Terza Sezione Civile emessa il 15/10/02 e depositata il 12/12/02; rg. 901/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/07 dal consigliere Dott. Michele VARRONE;

udito l'avvocato Gianfranco GARONE (per delega Avv. Luigi De Angelis depositata in udienza);

udito il P.M. , in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone che ha concluso per la inammissibilità;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1997 G.S. e M.A.A., sia in proprio che nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore G., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palermo M.D'A. e A.S., sia in proprio che nella qualità di esercenti la potestà del figlio minore G. , esponendo che in data 6 aprile 1996, nel corso di un allenamento tennistico presso il Circolo del Tennis di Palermo, il figlio G. veniva colpito al volto da un colpo di racchetta da tennis sferratogli dal minore G. D'A. in maniera imprevedibile, subendo la frattura coronale dell'incisivo centrale e laterale superiore di sinistra e ferita lacero contusa del labbro inferiore; che la responsabilità delle lesioni era da ricondurre al comportamento di G. D'A., del cui operato i convenuti erano tenuti, nella dedotta qualità, a rispondere. Ne chiedevano, quindi, la condanna in solido al risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro figlio G.S.

Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestavano la dinamica del sinistro che era da ricondurre a fatto e colpa esclusivi di G.S.. Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda attrice contestando che, nel caso di specie, ricorressero gli estremi della culpa in aeducando e/o di quella in vigilando.

Procedutosi ad attività istruttoria mediante assunzioni dei testi addotti dagli attori e a consulenza medico legale sulla natura e gli esiti delle lesioni subite dal minore G.S., il Tribunale, con sentenza del 3/28 novembre 2000, rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese giudiziali, escludendo qualsiasi responsabilità dei convenuti ai sensi dell' art. 2048c.c.[1].

L’appello proposto dai coniugi S.-A. ed al quale avevano resistito i coniugi D’A.-S. era però accolto parzialmente dalla Corte palermitana, con sentenza 12 dicembre 2002, che ritenuti gli appellati responsabili dell’incidente occorso a G.S. nella misura del 70% li condannava solidalmente, in proprio e nella qualità, al correlato risarcimento dei danni, liquidato in complessivi € 9.442,39 all’attualità, con gli interessi dalla pronuncia, oltre ai due terzi delle spese del doppio grado (l’altro terzo compensato)

Riteneva il giudice gravemente che la modalità della vicenda evidenziassero la responsabilità dei genitori del minore G.D’A. sia sotto il profilo della culpa in aeducando che della culpa in vigilando ma che sussistesse anche un concorso di colpa del minore offeso, nella misura del 30%.

Hanno proposto ricorso per cassazione M. e G. D’A. ed A.S., affidandolo ad un motivo, illustrato anche con memoria. Hanno resistito G. e G.S. e M.A.A. con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contestano la pronuncia del giudice di appello il quale, contrariamente a quello di primo grado, ha affermato la loro responsabilità per culpa in aeducando ed in vigilando sul falso presupposto che "dalle testimonianze rese dai testi assunti… si evince come il minore G.D’A. non fosse socio del Circolo del Tennis, negli spazi riservati del quale si era introdotto eludendo, evidentemente, il controllo dei custodi, e che non fosse per niente iscritto al corso del S.A.T."

Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità (donde le conclusioni drastiche del P.G.) non è comunque fondato. Esso si infrange, infatti, contro l’accertamento della Corte territoriale la quale, premesso che gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto offrire, al fine dell’esonero della loro responsabilità, la prova liberatoria richiesta ai genitori dall’art. 2048 c.c. e, cioè, di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e di volere, prova che si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all’età, ha ritenuto che tale prova non era stata offerta, poiché risultava "dall’esito dell’attività istruttoria in primo grado che il medesimo si era introdotto in un ambiente nel quale non era autorizzato ad accedere, non rivestendo la qualità di socio del Circolo del Tennis; che abbia praticato il c.d. tennis a muro senza la presenza e vigilanza di alcun maestro; che, pur essendo all’epoca del fatto appena dodicenne, si fosse recato da solo ed autonomamente da Mondello, dove risiedeva , a Palermo, in viale del Fante ove ha sede il Circolo del Tennis – circostanza questa affermata dagli appellanti e non contraddetta dagli appellati".

Conclusione che fa buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di applicazione dell’art. 2048, 1° co. C.c. (Cass. N. 3088/97 e 4481/01 ex plurimis) e che anche sotto il profilo motivazionale (peraltro non espressamente censurato) appare congrua e logica, cosicché il ricorso si risolve in buona sostanza nella pretesa di riesaminare le risultanze istruttorie e di valutarle in modo difforme dal giudice palermitano; pretesa, com’è pacifico, inammissibile in questa sede.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti alle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 20 MAGGIO 2007

Tratto da cittadinolex