Mantenimento figli minori Nuova pagina 2
Violazione degli obblighi di assistenza familiare per il padre che non contribuisce
Regali costosi ai figli non sono mantenimento
(Cassazione 14203/2007)
Regalare ai figli telefonini beni voluttuari non è sufficiente a salvare i padri che non corrispondono il mantenimento. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna a 15 giorni di reclusione inlflitta dal Tribunale di Prato, e poi confermata dalla Corte di Appello di Firenze, ad un padre che aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie ed alle figlie, rifiutandosi di versare il contributo stabilito per il mantenimento e le spese scolastiche. L’uomo si era difeso sostenendo di avere regalato alle figlie telefonini, motorini, vestiti nuovi e perfino un’automobile. La Suprema Corte ha sottolineato che le somme corrisposte dal padre erano del tutto insufficienti, mentre le spese per “generi voluttuari non erano certamente idonee ad incidere, eliminandolo, lo stato di bisogno delle figlie”. In buona sostanza, l’acquisto di beni costosi e non necessari non basta a colmare le lacune di padre. (30 maggio 2007)
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.14203/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

 

Composta dai signori magistrati:

Dott. Bruno Oliva Presidente

Dott. Antonio S.Agrò Consigliere

Dott. Arturo Cortese Consigliere

Dott. Giorgio Colla Consigliere

Dott. Giorgio Fidelbo Consigliere

Riuniti in camera di consiglio

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da R.M., n. a Menfi il 18 settembre 1953, nei confronti della sentenza in data 7 febbraio 2006 della Corte d'appello di Firenze;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;

udito il procuratore generale nella persona del sostituto dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava quella in data 7 febbraio 2003 del Tribunale di Prato, appellata da R.M., con la quale il medesimo veniva condannato, concesse le attenuanti generiche, alle pene di giorni 15 di reclusione ed euro 100 di multa in ordine al reato di cuiall'art. 570, commi 1 e 2, c.p. [1], per avere mancato di corrispondere i mezzi di sussistenza al coniuge C.C. e alle figlie C. (n. nel 1980) e S. (n. nel 1984), non versando la somma di lire 2.000.000 mensili, oltre al cinquanta per cento delle spese scolastiche, delle spese per medicinali e, in genere, delle spese straordinarie, così come disposto dalla sentenza di separazione dei coniugi del tribunale di Prato (reato commesso dal marzo 1998 al dicembre 1999). L'imputato era condannato anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di 7.000 euro.

Propone ricorso per cassazione il M. che si duole della mancanza o manifesta illogicità della sentenza impugnata perché: 1) non è lecito confondere il mero inadempimento degli obblighi imposti dal provvedimento di separazione con il fare mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza; 2) non era vero che la famiglia si era venuta a trovare in situazione di indigenza; 3) la stessa figlia C. aveva dichiarato di avere ricevuto piu' volte somme di denaro dal genitore, anche per l'acquisto di un'autovettura, e che il padre le aveva acquistato vestiti, motorini e cellulari; aveva anche stipulato polizze vita e sanitarie in favore di entrambe le figlie (alle quali sole si riferiva l'imputazione); 4) la Corte non aveva adeguatamente valutato la sua situazione economica in seguito alla cessazione della sua attività imprenditoriale e la saltuarietà delle attività lavorative successive; 5) in base a quanto sopra, aveva in tal modo, a suo avviso, provveduto anche al sostentamento della famiglia.

Il ricorso è inammissibile per contenere esclusivamente censure di merito. Si tratta, invero, di mezzi non consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto volti alla contestazione di fatti accertati in sede di merito e di valutazioni probatorie non sindacabili da parte della Corte di cassazione sullo stato di bisogno e sulla capacità economica dell'obbligato, essendo corretta, congrua e immune da censure di illogicità, la motivazione della sentenza impugnata.

Quanto allo stato di bisogno, a parte il fatto che l'imputazione riguarda anche il primo comma dell'art. 570 c.p. (questione sulla quale nulla è stato dedotto), sulla violazione dell'obbligo di corresponsione dei mezzi di sussistenza alle figlie, il giudice di merito ha accertato, con motivazione del tutto adeguata, che l'imputato si è limitato a corrispondere somme del tutto insufficienti e marginali quali le contribuzioni di 150.000/300.000 lire in mani della figlia C. , mentre le spese per generi voluttuari non erano certamente idonee a incidere, eliminando, sullo stato di bisogno delle figlie. Nella specie, C. e S. , figlie dell'imputato, erano riuscite a sopravvivere grazie allo zio D. C. , fratello della madre, che corrispondeva alla sorella somme per la sopravvivenza della famiglia e contribuiva anche alle spese scolastiche delle nipoti nella misura di lire 600.000 mensili: le spese erogate da D. C. erano ammontate a complessivi 40-50 milioni di lire, come da deposizioni testimoniali di C., D. e C.C. Tutto, insomma, contribuiva a fornire un quadro di vera e propria indigenza della famiglia, comprovato anche dai protesti delle cambiali per l'acquisto di una automobile e dal distacco di servizi essenziali quale luce e gas.

Con riferimento alla capacità economiche dell'obbligato, la Corte di appello ha ritenuto con motivazione congrua e logica, che il ricorrente non si trovasse affatto in stato di indigenza, assolutamente non provato. E' emerso nel giudizio di merito che il M. , dopo la cessazione della sua attività imprenditoriale, aveva lavorato alle dipendenze della ditta T.S., svolgeva anche lavori in nero, curava anche una attività di mediatore e manteneva un nuovo nucleo familiare che si era formato da circa due anni (esame R.M.). L'imputato inoltre aveva dichiarato di possedere una autovettura Mercedes "300 turbo diesel", vettura notoriamente impegnativa da un punto di vista del mantenimento, e di avere dato 7.000 euro alle figlie per l'acquisto di una macchina.

Circostanze, tutte, che dimostravano capacità di reddito.

D'altra parte, i Giudici di merito hanno ribadito principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa corte – condivisi dal Collegio decidente – secondo cui lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento non vengono meno quando i figli siano in qualche modo assistiti economicamente da altri.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1000 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma addì 22 febbraio 2007-04-18

 

Il Consigliere estensore Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 5 APRILE 2007

Tratto da cittadinolex