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L’allontanamento dal tetto coniugale è contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
Weed-end fuori casa a rischio separazione
(Cassazione 4763/2007)
Il coniuge che trascorre un week – end fuori casa rischia di vedersi addebitare la colpa del fallimento matrimoniale in caso di separazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione respingendo il ricorso di una signora alla quale la Corte di Appello di Brescia aveva addebitato la separazione per essersi allontanata dalla casa coniugale durante un week - end, trasferendosi in una delle case della famiglia del marito, dopo aver sostituito la serratura. Inutili le difese della donna che accusava i figli di essere interessati ad escluderla dalla aspettative successorie. La Suprema Corte ha ricordato, in particolare, che la Corte di Appello ha ravvisato “una condotta della donna contraria ai doversi nascenti dal matrimonio”, non solo con riguardo alla sua volontà (definita “smania”) di mettere le mani sul patrimonio del marito quanto, piuttosto, alle circostanze del suo allontanamento dalla casa coniugale, comportamento certamente “contrario ai doveri nascenti dal matrimonio”. Anche se per un solo week–end. (08 giugno 2007)
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.4763/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli -Presidente-

Dott. Massimo Bonomo -Consigliere-

Dott. Paolo Giuliani -Consigliere-

Dott. Luciano Panzani -Consigliere-

Dott. Maria Rosaria San Giorgio -Rel. Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

Sul ricorso proposto da:

T.E. elettivamente domiciliata, in Roma Piazza delle Cinque Giornate 2, presso l'avvocato Salvatore Neglia, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gianfranco Boldini, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente-

Contro

F.S., elettivamente domiciliato in roma via Marcello Prestinari 13, presso l'avvocato Giuseppe Ramadori, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Renato Sirna, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente-

Avverso la sentenza n. 617/03 della corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 07/08/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2006 dal consigliere dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito per il resistente, l'avvocato RAMADORI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – con ricorso depositato il 10 dicembre 2002, T.E.T. propose appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia aveva pronunziato la separazione giudiziale tra la stessa e S. F., con addebito alla prima e attribuzione della casa coniugale al marito, e con esclusione di ogni obbligo a carico di quest'ultimo di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della moglie.

L'appellante, per quanto rileva nella presente sede, chiese l'accoglimento della richiesta di addebito delle separazione al coniuge, e di condanna dello stesso al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento nella misura di euro 619,75 mensili.

2. – La corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 7 agosto 2003, rigettò il gravame, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di non valutare le circostanze riferite dai testimoni richiamati dall'appellante, siccome afferenti ad episodi verificatisi posteriormente alla proposizione del ricorso per separazione, allorché il matrimonio era evidentemente già fallito, e di ravvisare nella condotta della T., quale emergente dalle deposizioni acquisite, un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, avuto particolarmente riguardo alla circostanza di essersi la stessa allontanata nei fine settimana e ritirata in alcuni locali della villa adibita a casa coniugale, previa sostituzione della serratura, finendo così per escludere ogni collaborazione nell'interesse della famiglia.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la T. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. Civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La Corte territoriale, confermando la pronuncia del Tribunale, avrebbe fondato la propria decisione di addebito della separazione alla ricorrente sulle sole deposizioni testimoniali dei due figli del coniuge della stessa, nonostante costoro avessero riferito circostanze palesemente inattendibili, quali la mancata restituzione di gioielli a suo tempo volontariamente consegnati alla donna dal marito, che, invece, erano risultati a lui restituiti dal legale della ricorrente; o la richiesta formulata dalla ricorrente alla banca, senza il consenso del coniuge, di operare su di un conto corrente a lui intestato; nonché la richiesta , che dalla stessa sarebbe stata rivolta ad un congiunto del coniuge, di sottoscrivere una istanza di ricovero coatto di quest'ultimo, laddove la relativa procedura non richiederebbe la firma di alcun parente: che, in caso contrario, avrebbe potuto essere la stessa ricorrente ad apporla. La Corte di merito – nonostante lo strettissimo vincolo di parentela tra i testi e l'appellato (che, peraltro, la ricorrente esclude che determini, di per sé, la inaffidabilità delle deposizioni) - avrebbe motivato la propria decisione sul punto in cui si tratta limitandosi di affermare che non vi era ragione plausibile di dubitare delle riferite testimonianze, senza compiere alcuna verifica sull'attendibilità delle stesse, e ciò pur in presenza di un evidente interesse dei testi alla pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente, che la avrebbe esclusa da ogni aspettativa successoria nei confronti del patrimonio del coniuge, padre dei testi.

2.1. – La censura si appalesa all'evidenza inammissibile.

2.2. – Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la valutazione circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservata al giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (v., tra le altre , cass., sentenza n. 9877 del 2006, n. 9472 del 1999).

Nella specie, la Corte d'Appello ha ravvisato nella vicenda de qua, quale emersa dalle testimonianze acquisite, una condotta della donna contraria ai doversi nascenti dal matrimonio, non solo, e non tanto, con riguardo alla sua "evidente smania di mettere le mani sul patrimonio del F." (si pensi alle questioni, sopra richiamate, dei gioielli di famiglia, del contratto della donna con il direttore della banca; o anche alle continue richieste di danaro della stessa); quanto, piuttosto, alle circostanze del suo allontanamento dalla casa coniugale nei fine settimana e del suo trasferimento in alcuni locali della vita abitata dalla famiglia F., previa sostituzione della serratura.

Il giudice di seconde cure ha, cioè, attribuito a tali fatti specifici, antecedenti al ricorso per separazione e incompatibili con i doveri coniugali; efficacia causale determinante ai fini della intollerabilità della convivenza.

Il giudizio espresso in sede di merito non è rivalutabile da questa Corte. Le deduzioni della ricorrente si risolvono nella prospettazione di un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello compiuto dalla corte territoriale, non consentita in sede di legittimità.

3.1. – Del pari inammissibile, per le stesse ragioni, si rivela il secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 151 e 143 cod. civ. [1] , nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per aver la corte di merito individuato la causa del fallimento del matrimonio nelle circostanze sopra riferite, laddove dalle stesse deposizioni testimoniali dei figli del F. sarebbe solo emerso che la ricorrente, nei sei mesi di durata del matrimonio, si era recata in una sola occasione a Roma, per prendere contatto con un notaio amico della famiglia, ed in un'altra occasione aveva fatto un viaggio in Svizzera, al quale, precisa la ricorrente, era stato invitato anche uno dei figli del coniuge. Né avrebbe spiegato alcuna efficacia causale ai fini del fallimento del matrimonio di cui si tratta la temporanea occupazione, da parte della ricorrente, di locali della casa coniugale diversi da quelli abitati dal marito, occupazione avvenuta in un momento in cui il coniuge era già intenzionato a proporre domanda di separazione.

3.2. – anche tale censura si risolve, invero, nella richiesta di un non consentito riesame, in sede di legittimità, dell'apprezzamento che del materiale probatorio a disposizione ha operato, in modo non illogico né incongruo, la corte bresciana per giungere alla identificazione dei riferiti comportamenti della ricorrente quali elementi eziologicamente determinanti, nella specie, la frattura della unione coniugale.

4. – Il terzo motivo di doglianza ha ancora ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 143 cod. civ. , nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia limitato la propria valutazione al comportamento della ricorrente, senza prendere affatto in considerazione quello del coniuge, con la motivazione che le circostanze riferite dai testi afferenti alla condotta di quest'ultimo concernerebbero un arco temporale successivo alla data della proposizione da parte del F. del ricorso per separazione. Al contrario, a parte la considerazione che alcune di tali circostanze risalirebbero ad una fase precedente il deposito di detto ricorso, avvenuto il 7 luglio 1995, i fatti irrilevanti ai fini in esame sarebbero comunque solo quelli verificatisi successivamente al provvedimento del Presidente del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separatamente (Intervento, nella specie, il 7 novembre 1995). Nel caso sottoposto all'esame della Corte, una teste aveva riferito di aver dovuto interporsi "intorno all'estate 1995" - e quindi, inferisce la ricorrente, anche prima del 7 luglio di quell'anno – tra i coniugi, in quanto il marito, affetto da crisi depressive, aveva minacciato di aggredire la moglie se non si fosse allontanata dalla casa coniugale; e dalle risultanze istruttorie era emerso che, intorno ai primi giorni di agosto del 1995, una vicina di casa dei predetti coniugi aveva richiesto l'intervento della Polizia per sedare una violenta lite intervenuta tra i due; ed in un'ulteriore occasione l'attuale ricorrente, dopo una lite con il marito, aveva raggiunto, scavalcando la recinzione, ed in stato di agitazione, l'abitazione di un'altra vicina. L'unico episodio successivo alla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale, e, quindi, irrilevante agli effetti della addebitabilità della separazione, era, invece, l'aggressione, avvenuta il 24 novembre 1995, ai danni della ricorrente, che era stata spinta dalle scale ad opera del marito, così riportando una frattura e lesioni varie.

5.1. – la censura non merita accoglimento.

5.2. – Ed infatti, correttamente la Corte di merito ha escluso ogni nesso causale tra i riferiti episodi ed il fallimento del matrimonio per la buona ragione che, all'epoca cui risalgono gli stessi, la unione tra i coniugi era ormai naufragata e la convivenza tra i due era già caratterizzata da profondo, reciproco risentimento. La preesistenza di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, esclude, all'evidenza, ogni possibilità di ricondurre detta crisi ai denunciati comportamenti del merito, pertanto esattamente obliterati dalla corte territoriale ai fini della pronuncia di addebito delle separazione.

6. – conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che vanno poste a carico della parte soccombente, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2100,00 di cui euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 novembre 2006.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 FEBBRAIO 2007

Tratto da cittadinolex