Reato toccare seno Nuova pagina 2
L’atto offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima
Violenza toccare fulmineamente il seno
(Cassazione 19718/2007)

 

La toccata “fulminea” del seno può costare una condanna per violenza sessuale. Linea dura della Cassazione che con una sentenza della Terza Sezione Penale ha confermato la condanna ad un anno e due mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di un quarantaduenne fiorentino reo di avere “palpeggiato fulmineamente il seno sinistro” di una ragazza mentre passeggiava nel centro di Firenze. L’uomo, alla guida di un motorino, dopo essersi accorto che l’avvenente ragazza aveva parcheggiato nelle vicinanze, le si era avvicinato a piedi palpeggiandole “fulmineamente” il seno, e per questo era stato condannato alla reclusione ed al risarcimento dei danni dalla Corte di Appello di Firenze nel 2005. Inutilmente l’imputato si era difeso in Cassazione sostenendo che si trattasse di una “fugace manata” non invasiva della libertà sessuale della vittima. La Suprema Corte, confermando la condanna, ha sottolineato che, per quanto la toccata fosse stata “fulminea”, si trattava sempre di un “atto che offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima”, rilevando inoltre che “il fatto che attualmente le ragazze, peraltro solo sulle spiagge e non sulla pubblica via, ostentino il seno nudo non significa che tale parte del corpo abbia perduto la sua natura erogena e non autorizza qualsiasi bagnante o passante a palpeggiarlo senza il consenso dell’interessata”, in quanto il seno femminile era e rimane una zona erogena ed il palpeggiamento di esso, sopra o sotto i vestiti, ancorché fugacemente, configura un atto sessuale se effettuato per soddisfare il proprio desiderio erotico e diventa criminoso se attuato senza il consenso dell’interessata”. (20 giugno 2007)
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.19718/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli sigg. magistrati:

Dott. Enrico Papa Presidente

Dott. Agostino Cordova Consigliere

Dott. Ciro Petti Consigliere

Dott. Vincenzo Tardino Consigliere

Dott. Mario Gentile Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto dal difensore di U.C., nato a Benevento il 24 gennaio del 1965, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 22 novembre del 2005;

sentito il sostituto procuratore generale Dott. Tindari Baglione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore prov. Avv. Giovanni Aricò, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 22 novembre del 2005, la corte d'appello di Firenze confermava quella pronunciata il 27 settembre del 2004 dal tribunale della medesima città, con cui l'attuale ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di quella della minore gravità del fatto, del delitto di abuso sessuale in danno di S. B. alla quale stringeva fulmineamente il seno. Fatto commesso in Firenze il 6 agosto del 2002.

Il fatto era ricostruito nella maniera seguente:

La B. denunciava ai carabinieri che il 6 agosto del 2002 mentre passeggiava per il piazzale Michelangelo di Firenze, era stata superata da un ciclomotore guidato da un signore con una tuta sgargiante. Questi, dopo averla superata, aveva parcheggiato il mezzo ed era ritornato indietro a piedi. Giunto alla sua altezza le aveva palpeggiato fulmineamente il seno sinistro e si era allontanato velocemente. La ragazza aveva però rilevato il numero di targa del ciclomotore che era l'unico parcheggiato in zona. Sulla base di tale targa i carabinieri individuarono il proprietario nella persona dell'attuale ricorrente la cui fotografia, insieme con altre, venne mostrata alla parte offesa, la quale riconobbe nel prevenuto l'autore del palpeggiamento. Successivamente in udienza vedendo l'imputato ribadì il riconoscimento fotografico.

Tanto premesso in fatto, a fondamento della decisione la Corte osservava che la deposizione della parte offesa era attendibile; che il riconoscimento fotografico era stato confermato anche in udienza allorché la parte offesa aveva visto di persona il suo aggressore; che era configurabile il reato contestato perché era stata palpeggiata una zona erogena.

Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore sulla base di due motivi.

IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova per l'inattendibilità del riconoscimento fotografico, sia perché la descrizione fatta dalla vittima non corrispondeva alle fattezze dell'imputato, sia perché le altre foto utilizzate per la comparazione non erano in alcun modo simili a quella del prevenuto.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell' articolo 609 bis c.p.[1] perché la fugace "manata" non poteva costituire invasione della libertà sessuale della vittima trattandosi di una zona del corpo notoriamente non piu’ soggetta a particolari cautele, giacché mostrare il seno nudo non costituisce piu’ da alcuni decenni offesa al pudore. Di conseguenza il fatto poteva tutt’al piu’ configurare il delitto di violazione privata ma non quello di violenza sessuale.

Il ricorso va respinto perché infondato.

Con il primo motivo il ricorrente sotto l’apparente deduzione dei criteri di valutazione della prova in realtà censura in fatto l’apprezzamento delle risultanze processuali, omettendo peraltro di considerare che il prevenuto, prima ancora di essere riconosciuto in fotografia, era stata individuato attraverso il numero di targa del suo motociclo rilevato dalla vittima, come risulta dalla sentenza di primo grado. Il fatto che la corte territoriale non abbia richiamato esplicitamente tale particolare non significa che ne abbia escluso la valenza probatoria giacché gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, non esplicitamente esclusi dal giudice dell’impugnazione, si devono ritenere confermati. D’altra parte l’imputato non aveva fornito il nominativo del soggetto che eventualmente in quell’occasione poteva guidare il suo mezzo.

Anche il secondo motivo è infondato. Il fatto che attualmente le ragazze, peraltro solo sulle spiagge e non sulla pubblica via, ostentino il seno nudo non significa che tale parte del corpo abbia perduto la sua natura erogena e non autorizza qualsiasi bagnante o passante a palpeggiarlo senza il consenso dell’interessata. Il seno femminile era e rimane una zona erogena ed il palpeggiamento di esso, sopra o sotto i vestiti, ancorché fugacemente, configura un atto sessuale se effettuato per soddisfare il proprio desiderio erotico e diventa criminoso se attuato senza il consenso dell’interessata. Trattasi, infatti, di un atto che offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima e per tale ragione si distingue dal piu’ generico reato di violenza privata che rimane assorbito nella violenza sessuale. Invero il delitto di violenza privata ha natura generica e sussidiaria e ricorre quando la violazione dell’altrui libertà di autodeterminazione non è prevista come ipotesi specifica di reato. Secondo l’orientamento di questa corte (Cass. N. 44246 del 2005; 37395 del 2004), in tema di violenza sessuale, deve intendersi per atto sessuale previsto dall’art. 609 bis cod. pen., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, costituito dal fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l’agente non ottenga il soddisfacimento sessuale) e di uno oggettivo, costituito dalla concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell’agente. A tale fine anche un semplice toccamento, non casuale, di zona �sogena effettuato al fine di soddisfare la propria bramosia sessuale configura il reato. D’altra parte, il prevenuto non ha fornito un’interpretazione alternativa sulla natura di quel palpeggiamento.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l’articolo 616 c.p.p.

RIGETTA

Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 5 aprile del 2007

 

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

Ciro Petti Enrico Papa

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 22 MAGGIO 2007

Tratto da cittadinolex