Amore tra adulto e bambina foglio di stile Nuova pagina 2

Sentenza che fa discutere a Vicenza

Il caso della tredicenne che viene definito "amore" di un adulto con una minore di anni 14 è oggi da più parti definito un'aberrazione nella stampa nazionale. Come associazione che difende i diritti del Bambino, affiliati al Movimento per l'Infanzia, ci associamo a tale indignazione, rilevando l'assurdità della sostanziale affermazione della sentenza. A tal proposito citiamo un intervento autorevole che riassume scientificamente quanto intendiamo affermare. 1)" Ciò che risulta sempre deleterio per il bambino prepubere coinvolto sessualmente dall'adulto è da un lato un fattore psico-fisico (l'attivazione prematura della pulsione sessuale produce alterazioni neurobiologiche molto gravi e sollecita la vittima al ricorso a forme dissociative per tentare di difendersi dal richiamo confusivo e disorganizzante dell'eccitazione precocemente sperimentata), dall'altro lato un fattore relazionale (* la relazione di dominio e colpevolizzazione, che viene ad instaurarsi e a confondersi con la relazione sessuale, produce danni enormi all'autostima del soggetto coinvolto). Ciò che risulta sempre deleterio per il minore pubere infraquattordicenne è comunque l'aspetto relazionale: la sproporzione di capacità di negoziazione e di potere che nella nostra cultura esiste in un'interazione sessuale tra questi due partner configura inevitabilmente una dimensione gravemente manipolatoria e strumentale che non può non generare nel soggetto più giovane ricadute distruttive sull'evoluzione del Sé. In questa situazione, quand'anche è il minore a manifestare qualche forma di consenso o interesse al rapporto sessuale con l'adulto, questo comportamento rappresenta sempre una modalità di compensazione di un grave malessere del minore stesso e non può costituire in alcun modo una legittimazione della scelta dell'adulto, su cui ricade pertanto interamente la responsabilità morale e giuridica dell'accaduto." Non si può mai legittimare la scelta dell'adulto ad avere rapporti sessuali con una infraquattordicenne, siano essi accettati o meno dalla minore, e nel caso specifico risulta ancora più assurda la vicenda in considerazione della testimonianza della minore ""Io gli ho detto di no - ha confermato la ragazzina durante il processo - ma tanto non serviva a nulla". E non è violenza questa? Rimane l'amarezza, da presidente di questa associazione, da cittadino di Vicenza, da genitore che da un decennio si prodiga a diffondere i diritti dei bambini, nel constatare che in questa città si emettono sentenze che ci fanno ritornare indietro nella storia Invito quindi tutti a non accettare che i limiti del lecito e del tollerabile vengano stabiliti in virtù di sentenze che mal si conciliano con i valori e i principi assunti da una società che si definisce moderna ed attenta ai diritti dei bambini. Tutti i bambini, siano essi neri, bianchi o gialli, i quali, tutti, sono definiti dalla carta dei diritti dell'Onu, fin dal 1990, "fanciulli" da 0 a 18 anni.

Graziano Guerra Presidente S.o.s. Infanzia Onlus e membro del C.D. del Movimento per l'Infanzia

1) 19/21 Novembre 2007 Relazione del dott. Foti al CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Ufficio per gli Incontri di Studio. Incontro di studio sul tema: I delitti sessuali e contro soggetti deboli: aspetti sostanziali processuali"

*) Cfr. D. Glaser, "Trauma infantile ed effetti sullo sviluppo cerebrale e sulla salute" (13 dicembre) ed "Effetti neurobiologici del trauma subito in età infantile" (14 dicembre), IV Congresso nazionale CISMAI, 2006, Montesilvano (Pe).

 

Vicenza 6 Febbraio 2008