Allegato statuto s.o.s. infanzia onlus foglio di stile

 

 

STATUTO

DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

   

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

 

1.      E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "S.O.S. INFANZIA ONLUS VICENZA" che assume la forma giuridica di associazione ONLUS ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

            L'organizzazione ha sede legale in via Marosticana 265 nel Comune di 36100 Vicenza (VI).

      E' prevista l'istituzione di sezioni staccate anche in altre città.

Alle Sezioni viene conferita Autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. 

 

 ART. 2

(Autonomia e patrimonio delle sezioni)

 

1.      Le sezioni locali hanno autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

2.      Sono rappresentate di fronte ai terzi ed in giudizio dal proprio Presidente.

3.      Il Patrimonio delle Sezioni locali è costituito dalle quote sociali, da lasciti, donazioni e contributi, sia di Enti pubblici che privati e da altre risorse indicate all’Art. 18 e seguenti dello Statuto.

4.      Le Sezioni non impegnano la responsabilità dell’Associazione per le obbligazioni da esse assunte e parimenti non rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

5.      Recepiscono lo Statuto ed il nome.

6.      Accettano il coordinamento per iniziative comuni.

 

ART. 3

( Statuto)

 

1.         L' organizzazione di volontariato "S.O.S. INFANZIA ONLUS VICENZA" è disciplinata dal seguente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell' ordinamento giuridico.

2.         L' assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

 

1.      Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell' attività della organizzazione stessa.

 

ART. 5

( Modificazione dello statuto)

 

1.         Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

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 ART.6

( Interpretazione dello statuto)

 

1.      Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

 

ART. 7

( Finalità)

 

1.      La specifica finalità dell' organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, è apartitica, con l'obbiettivo di:

a)     Promuovere una nuova cultura per l’infanzia contro gli abusi fisici, psichici, sessuali e qualsiasi forma di sfruttamento, schiavitù, disagio e maltrattamento a danno dei minori.

b)     Offrire nozioni culturali, giuridiche e tecnico‑informatiche per lo sviluppo di strategie preventive atte a contrastare il fenomeno della pedofilia nel web e per l’uso consapevole di internet.

c)      Divulgare le conoscenze in merito alla legislazione e normativa degli strumenti di controllo e segnalazione delle violazioni dei codici di autoregolamentazione radiotelevisivi, internet, stampa e pubblicità (massmedia) a tutela dei minori.

d)     Promuovere ed attuare iniziative, studi e ricerche a difesa dei minori e della famiglia.

e)     Realizzare corsi di formazione, informazione  e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, al fine di sviluppare le competenze degli operatori scolastici per acquisire strumenti di conoscenza sui meccanismi che guidano il mondo della comunicazione tradizionale e multimediale.

f)        Organizzare e realizzare incontri, convegni, corsi di formazione, stages, premi, campagne pubblicitarie aventi valenza sociale, con l'obiettivo di valorizzare l’interesse superiore del Bambino e sostenere la famiglia come nucleo fondamentale della società.

g)      Promuovere ed attuare attività editoriali di divulgazione e monitoraggi di pubblica utilità sociale allo scopo di informare, sensibilizzare, prevenire l’abuso sui minori.

h)     Offrire consulenza legale, psicologica e assistenza a coloro che sono state vittime di abuso, disagio, violenza e maltrattamento durante la loro infanzia.

i)        L'Associazione potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed esteri, aventi scopI analoghi, complementari e comunque connessi ai propri; potrà, altresì, coordinarsi con altri organismi pubblici e privati, profit e no-profit con scopo analogo o di livello superiore, su strategie di interventi comuni di solidarietà, di integrazione etnica e tutela dei diritti dei minori adolescenti e tutti i soggetti deboli.  

j)         Come associazione sovrastrutturale che tutela e rappresenta interessi collettivi diffusi è prevista la costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari che riguardano le violenze, il disagio, il maltrattamento e l’abuso sui minori.

k)       L'organizzazione di volontariato opera nel territorio Nazionale e Internazionale e in particolare modo nella Regione Veneto.

 

 

 

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ART. 8

(Ammissione)

 

1.         Sono aderenti dell' organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell' organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà e si impegnano attivamente e concretamente alle attività sociali dell’associazione.

2.         L' ammissione a socio dell' organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di adesione entro trenta giorni dal ricevimento.

3.         Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione rimane inteso che essa è stata respinta, senza l'obbligo di esplicitare tale diniego.

4.         Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, che avrà efficacia dal secondo mese successivo a quello di ricevimento delle dimissioni.

5.         Sono aderenti definiti “Soci Fondatori” coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

6.         Sono aderenti definiti “Soci Ordinari Attivi” tutti gli iscritti che a seguito della costituzione dell’associazione partecipano attivamente e fattivamente alle attività sociali ed hanno gli stessi diritti doveri dei soci fondatori e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

7.         Sono aderenti definiti “Soci Onorari” coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo ed hanno gli stessi diritti doveri dei soci fondatori e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. 

 

ART. 9

( Diritti e doveri degli aderenti)

 

1.         Gli aderenti all' organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell' organizzazione.

2.         Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell' associazione e di controllo sull' andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3.         Gli aderenti all' organizzazione hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l' attività prestata, ai sensi della legge, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4.         Gli aderenti di maggiore età hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per la approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

5.         E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.         L' associazione fissa i criteri e le modalità di ammissione ed esclusione dei soci.

7.         Gli aderenti all' organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

8.         Il comportamento verso gli altri aderenti ed all' esterno dell' organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ( onestà, probità, rigore morale, ecc.) .

 

ART. 10

( Esclusione)

 

1.            L’ aderente all’associazione può essere escluso per indegnità morale conseguente al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente Statuto; per morosità del versamento dell'annuale quota associativa; per dimissioni volontarie

2.            Dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, l' esclusione di un aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario.

3.            L’aderente che recede o viene escluso dall’associazione perde ogni diritto associativo.

 

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ART. 11

( Gli organi sociali )

 

1.      Sono organi dell' organizzazione: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

2.      Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

ART. 12

( L’assemblea)

 

1.      L' assemblea è composta da tutti i soci dell' organizzazione ed è l’ organo sovrano.

2.      L' assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dall Vicepresidente.

3.      Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4.      L’assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti ferme restando le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

5.      I voti sono palesi tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).

6.      Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione ai soci.

 

 

ART. 13

( Convocazione)

 

1.           L' assemblea si riunisce ogni qualvolta sia necessario deliberare su problemi ad essa proposti dal consiglio direttivo, o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea si deve riunire comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilanci consuntivo e per stabilire le direttive di ordine generale da seguire nell'attuazione degli scopi previsti dal presente statuto su convocazione del Presidente.

2.           Il Presidente convoca l' assemblea almeno n.15 giorni prima della riunione mediante affissione presso la sede dell'Associazione e con email ai soci contenente l' ordine del giorno. Nei casi giudicati urgenti dal Consiglio Direttivo, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di n. 3 giorni anche solo per via telematica (email).

 

 

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

 

1.           In prima convocazione l' assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più una degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione (24 ore dalla prima convocazione) l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

2.           Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto ( art. 21 codice civile)

 

 

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ART. 15

( Assemblea straordinaria)

 

1.      L' assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 16

( Consiglio Direttivo)

 

1.           Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri: Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere, eletti dall' assemblea tra gli aderenti, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2.           Il Consiglio Direttivo esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

3.           Il Consiglio Direttivo è l' organo di governo e di amministrazione dell' associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell' assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

4.           Il Presidente dell' Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo

5.           Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e depositato presso la sede dell' associazione.

 

ART. 17

(Il Presidente)

1.      Il Presidente è il Legale Rappresentante dell' organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che impegnano l' organizzazione.

2.      Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti  .

3.      Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

4.      Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali.

5.      Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l' Assemblea per l' elezione del nuovo Presidente.

 

ART. 18

(Risorse economiche)

 

Le risorse economiche dell' associazione sono costituite da:  

a)     beni mobili, immobili e mobili registrati;

b)     contributi e quote associative;

c)      contribuzioni degli aderenti;

d)     donazioni, erogazioni liberali e lasciti;

e)     proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f)         ogni altro tipo di entrate ammesso ai sensi della L. 266/1991

g)     Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa per i soci da versare all'atto dell'adesione all'associazione ed entro il mese di Gennaio di ogni anno solare per il rinnovo dell’iscrizione.  

 

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ART.19

 (I beni)

 

1.      beni dell' organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2.      beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall' organizzazione, e sono ad essa intestati.

3.      beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell' organizzazione sono elencati nell' inventario, che è depositato presso la sede dell' organizzazione e può essere consultato dai soci.

 

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

 

1.      L' associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto , utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.

2.      L' associazione ha l' obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 21

(Contributi)

1.           I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall' assemblea.

2.           I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o dalle giuridiche estranee all' associazione

3.           La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e sono non rivalutabili.

 

ART. 22

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

 

1.      Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell' organizzazione.

2.      I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, dall' assemblea,

sull’ utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell' organizzazione.

 

ART. 23

(Proventi derivanti da attività marginali)

 

1.           I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell' organizzazione,

2.           Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell' organizzazione e con i principi della L. 266/91; deve essere documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell' associazione.

 

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ART. 24

( Bilancio)

 

  1. I documenti di bilancio dell' organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di  ogni anno.
  2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all' anno in corso.
  3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l' esercizio annuale successivo.
  4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

 

ART. 25

(Approvazione del bilancio)

 

1.      Il bilancio preventivo è approvato dall' assemblea ( con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.

2.      Il conto consuntivo è approvato dall' assemblea ( con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile di ogni anno.

3.      L' esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci vengono trascritti sui verbali. Dai bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

 

ART. 26

( Convenzioni)  

 

1.      Le deliberazioni tra l' organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell' associazione di volontariato, quale rappresentante legale.

2.      Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell' organizzazione.

   

ART. 27

(Dipendenti e collaboratori)

 

1.      L' organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91

2.      I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall' organizzazione

3.      L' organizzazione di volontariato ( per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell' opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91.

4.      I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge ( e dal contratto collettivo di lavoro dei) e dai contratti collettivi di lavoro.

5.      I dipendenti ed i collaboratori di lavoro autonomo sono ( ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

 

ART. 28

(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

 

1.           I soci dell' associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' art. 4 della L. 266/91.

 

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ART. 29

(Responsabilità dell' organizzazione)

 

1.      L' organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

   

ART. 30

(Assicurazione dell' organizzazione)

 

1.      L' organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa

 

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

1.      Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾  degli associati.

2.      In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualche causa, i beni costituenti il patrimonio dell' organizzazione, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità.

 

ART. 32

(Disposizioni finali)

 

1.      Per quanto non è previsto dal presene statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico.

 

Vicenza 29 Gennaio duemilasette (29.01.2007)

 

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F.Ti

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Associazione costituita il 4 Aprile 2002 a Vicenza

 

Ultima modifica approvata dall'assemblea dei soci in data 15 Febbraio 2007.

 

    *A tutela della privacy i nominativi dei soci non vengono pubblicati online.

 

    Numero di iscrizione in Regione Veneto VI 0467

 

 Per informazioni dettagliate, contattare l'associazione via email  oppure telefonare 339 7939100