L'Authority interviene sul delitto di Cogne
Riservatezza sul fratello di Samuele
(Gar. Privacy 25.3.2002)

Con una nota del 25 marzo 2002, il Garante della privacy, in vista di un eventuale incontro concesso alla madre del bambino ucciso a Cogne con l'altro figlio, previene possibili lesioni alla privacy del bambino da parte dell'informazione. E invita esplicitamente stampa, radio e tv ad astenersi "dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello di Samuele". Anche in vicende di grande rilevanza giornalistica, ricorda il Garante, devono valere i doveri sottoscritti nella Carta di Treviso prima e nel codice deontologico poi. Solo così "si eviterà il rischio di una clamorosa violazione della riservatezza ai danni della personalità del bambino". L'appello è comunque esteso anche alle forze di polizia, alla magistratura e ai professionisti coinvolti nella vicenda, affinchè si muovano con cautela, nel rispetto dei generali principi penali a tutela dei minori. (25 marzo 2002)

Nota Garante Privacy 25.3.2002. "COGNE. IL GARANTE PER LA PRIVACY: LASCIATE IN PACE IL FRATELLO DI SAMUELE".


"Stampa, radio e tv si astengano dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello di Samuele, anche in riferimento ad un possibile incontro con la madre arrestata. Solo in questo modo si eviterà il rischio di una clamorosa violazione della riservatezza ai danni della personalità del bambino. La protezione della sfera privata dei minori e la salvaguardia della loro personalità devono essere sempre considerati primari rispetto al diritto di cronaca".

Con questo richiamo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali interviene sul caso Cogne per assicurare il rispetto della privacy da parte degli organi di informazione, delle forze di polizia, della magistratura e dei professionisti che collaborano con essa.

Anche in casi di grande rilevanza pubblica, come è la vicenda di Cogne, "il codice di deontologia dei giornalisti – ricorda l’Autorità - pone particolari vincoli per gli organi di informazione relativamente alla pubblicazione di notizie riguardanti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca. Anche nel caso di specie, quindi, la pubblicazione di informazioni sul minore può porsi in contrasto con la necessità di garantire un armonico sviluppo della personalità del bambino e di evitare influenze gravi sulla sua crescita. Doveri che sono alla base di numerosi documenti sottoscritti dall’Ordine dei giornalisti, primi fra tutte la Carta di Treviso richiamata nello stesso codice di deontologia dei giornalisti".

A queste tutele si affianca – sottolinea il Garante - anche quella specificamente prevista dalle norme che vietano la pubblicazione e la diffusione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento penale (art.114, comma 6, codice di procedura penale; art.13, D.P.R. 22 settembre 1988, n.448).

 


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