Occorre valutare se il genitore appena separatosi trovi in un momento difficile
Impedire la visita ai figli minori non è sempre reato
(Cassazione 25899/2003)

La madre affidataria appena separata dal marito che impedisce al padre la visita dei figli minori non può essere considerata responsabile del reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice quando si accerti che ha agito in uno stato di difficile equilibrio psichico al solo fine di proteggere la prole. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha così annullato la condanna per i reati di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice e di ingiuria inflitta ad una donna appena separata dal marito, che aveva ottenuto in affidamento la figlia di nove anni. La donna aveva impedito al padre di vedere la bambina, per di più insultandolo, e per questo era stata condannata dal Tribunale. La Suprema Corte ha invece annullato la condanna configurando una particolare ipotesi di non punibilità, in quanto il fatto oggetto di imputazione si verificò soltanto pochi giorni dopo la formalizzazione della separazione personale dei coniugi, "quando cioè le tensioni tra gli stessi non si erano ancora stemperate e il trauma interpersonale non aveva consentito il recupero di un minimo d’equilibrio in seno alla famiglia"; pertanto, "non può farsi carico all’imputata di avere voluto eludere l’esecuzione del provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento delle figlie minori, considerato che soltanto le esposte situazioni oggettive, in quel momento non altrimenti gestibili, le imposero di disattendere il richiamato provvedimento, per tutelare doverosamente le esigenze delle figlie", e per gli stessi motivi anche le ingiurie non sono punibili. (31 luglio 2003)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.25899/2003


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 31/1/2001, confermava quella in data 28/10/1997 del Pretore di Portogruaro, che aveva dichiarato T. colpevole dei reati di cui agli artt. 388 e 594 c.p. [1], unificati dal vincolo della continuazione, e, in corso delle circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannata a pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della non menzione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L’addebito mosso alla T. è di avere, in data 23/12/1995, impedito al marito, M. A., dal quale si era separata, di esercitare il diritto di visita delle figlie minori, eludendo così il relativo provvedimento giudiziario che ne disciplinava l’affidamento (capo sub A), e di avere, nella stessa occasione, rivolto espressioni offensive all’indirizzo del coniuge (capo sub B).

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata e ha lamentato l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, 50, l51, 388, 594, 599 c.p., nonché il vizio di motivazione: il percorso seguito nella valutazione del materiale probatorio evidenziava passaggi di manifesta illogicità e di scarsa persuasività; i dati fattuali acquisiti come certi portavano ad escludere la configurabilità dei reati ascrittile.

Il ricorso è fondato.

La ricostruzione dei fatti operata in sede di merito consente di ritenere come pacifiche le seguenti circostanze, che hanno, come si dirà, rilievo decisivo nella soluzione giuridica del caso in esame: il provvedimento giudiziario che regolava il diritto del genitore non affidatario di tenere con se, in un determinato giorno della settimana, le figlie minori risale al 6/12/1995; nel rispetto di tale provvedimento, la T., quale genitore affidatario, il giorno 23/12/1995, aveva preparato la figlia più grande, K., e l’aveva accompagnata all’esterno dell’abitazione, per consegnarla ala padre, che era andato a prelevarla, ma, a seguito del netto rifiuto opposto bambina e del quale aveva preso atto lo stesso M., aveva deciso di far rientrare in casa la piccola; la T. non aveva preparato, nella circostanza, anche l’altra figlia (B.), per affidarla temporaneamente al padre, perché malata, circostanza questa confermata dalla teste G., non smentita dalla parte lesa e logicamente credibile, visto il comportamento tenuto dall’imputata per la figlia K.; la T. non aveva consentito al marito di entrare in casa, per incontrare la piccola B., e ciò aveva determinato un intuibile clima di tensione tra le parti, con le ingiurie di cui al capo d’accusa.

Ciò posto, osserva la Corte, con riferimento al reato di cui all’art. 388 c.p., che il genitore affidatario assume indubbiamente un ruolo centrale nel favorire l’incontro dei figli minori con l’altro genitore e, in tale prospettiva, ha il dovere di sensibilizzare ed educare i figli a superare eventuali resistenze, determinate dalla crisi familiare, e a coltivare il rapporto affettivo con il genitore non affidatario.

Pur tuttavia, l’effettiva operatività di tale linea di condotta va sempre rapportata alla situazione concreta che l’agente si trova, di volta in volta, ad affrontare, per verificare se il comportamento tenuto integri o no, anche sotto il profilo soggettivo, l’elusione del provvedimento giudiziario concernente l’affidamento di minori.

Non può prescindersi, in sostanza, dai modi e dai tempi dell’avverarsi di una determinata situazione, per apprezzare a fondo e, quindi, per valutare la portata della condotta tenuta, nella specifica circostanza, dal genitore affidatario.

Nel caso specifico, non va sottovalutata la circostanza che il fatto oggetto di imputazione si verificò soltanto pochi giorni dopo (23/12/1995) la formalizzazione della separazione personale dei coniugi (6/12/1995), quando cioè le tensioni tra gli stessi non si erano ancora stemperate e il trauma interpersonale non aveva consentito il recupero di un minimo d’equilibrio in seno alla famiglia.

Alla luce di ciò, è agevole comprendere il perentorio rifiuto di B. di trascorrere il pomeriggio del 23 dicembre col padre, al di fuori di casa; la reazione della bambina, anche se razionalmente non giustificabile, fu certamente determinata da un contingente impulso emotivo, maturato per effetto di inafferrabili meccanismi psicologici; ne può farsi carico alla madre di non essersi attivata in un opera di sensibilizzazione della figlia ad incontrare il padre, avuto riguardo proprio al breve lasso di tempo trascorso dalla separazione, certamente non congruo per far metabolizzare alla bimba, di soli nove anni, la nuova realtà familiare.

La stato influenzale in cui versava la piccola B., anche se documentalmente non certificato, ma comunque attendibile per le ragioni sopra indicate, impedì che anche la predetta uscisse col padre.

Non può, pertanto, farsi carico all’imputata di avere voluto eludere l’esecuzione del provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento delle figlie minori, considerato che soltanto le esposte situazioni oggettive, in quel momento non altrimenti gestibili, le imposero di disattendere il richiamato provvedimento, per tutelare doverosamente le esigenze delle figlie.

In relazione al punto esaminato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al delitto d’ingiuria, poiché, in fatto, si è accertato che le espressioni offensive furono pronunciate dall’imputata nel contesto del clima di tensione creatosi tra le parti a causa della pretesa, non legittima, del M. di volere entrare in casa e che, nella circostanza, vi furono scambi verbali con toni di voce concitata, deve realisticamente ritenersi la reciprocità delle offese, con la conseguenza che opera la causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p.

L’annullamento della sentenza, su questo punto, va pronunciato con la formula corrispondente.

PQM

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, perchè il fatto di cui al capo A non costituisce reato e perché quello di cui al capo B non è punibile ai sensi dell’art. 599 c.p.

4/4/2003.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2003.