| Avviata la fase due del programma Stop | ||
| Minori, dall'Ue più fondi contro lo sfruttamento sessuale | ||
| (Decisione Consiglio, 28.6.2001) | ||
| Lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla tratta degli esseri umani. L'Europa intensifica gli sforzi e dà il via a una vasta operazione di sostegno finanziario a iniziative di cooperazione. Lo strumento è il programma "Stop", varato nel 1996, e ormai entrato in una fase matura: un progetto che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di reti e la collaborazione tra i vari responsabili di azioni contro lo sfruttamento negli Stati membri. Varie le direzioni lungo le quali si articola il programma: si va dall' "incentivare la conoscenza e la padronanza delle lingue dei paesi di cui sono originarie le vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini" alla promozione della "conoscenza dei sistemi giuridici e delle pratiche degli altri Stati membri (soprattutto in materia di procedimenti giudiziari, procedure relative all'immigrazione e ai controlli alle frontiere, legislazione sociale e fiscale)", fino ad "approfondire la ricerca scientifica e tecnica e diffondere la conoscenza di nuove tecniche tramite l'elaborazione di manuali". Ma tra gli obiettivi di "Stop" c'è anche la diffusione delle informazioni tramite documenti stampati, trasmissioni di dati e nuove banche di dati, anche a disposizione dell'opinione pubblica. Possono presentare candidature le persone incaricate dell'assistenza delle vittime, della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani quali giudici, magistrati delle procure, autorità preposte all'applicazione della legge, enti pubblici responsabili in materia di immigrazione e servizi sociali, nonché ricercatori e organismi del mondo accademico. Il programma avrà validità fino al 31 dicembre 2002. Lo stanziamento di fondi previsto è di 4 milioni di euro. (12 luglio 2001) | ||
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1)L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e che tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo in parti- colare la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. (2)Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere esortano ad agire contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. (3)La natura delle questioni affrontate rende indispensabile un approccio coordinato e multidisciplinare che coinvolga i diversi responsabili della lotta contro i suddetti reati a livello dell'Unione europea e, a tal fine, l'istituzione di un quadro di riferimento per i programmi di formazione, d'informazione, di studio e i scambi, destinati alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le forme, può consentire di prevenire e i combattere questi fenomeni più efficacemente. (4)In considerazione della dimensione internazionale della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini, è necessario affrontare il fenomeno ad ogni anello della sua catena che coinvolge reclutatori, traspor- tatori, sfruttatori ed altri intermediari, oltre che i clienti. (5) Il programma Stop [1], istituito con l'azione comune 96/ 700/GAI del Consiglio [2], del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e i scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (3 ), ha contribuito ad una maggiore sensibilizzazione nell'Unione europea e a un rafforzamento della cooperazione tra le persone incaricate negli Stati membri di combattere la tratta degli esseri umani e lo sfrutta- mento sessuale dei bambini. (6)Il programma Stop ha anche dimostrato che gli obiettivi dell'Unione europea in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini vengono raggiunti più efficacemente a livello europeo che da parte dei singoli Stati membri, a motivo dello scambio di esperienze, delle economie di scala e degli effetti cumulativi delle azioni condotte. (7)Il rinnovo del programma, previsto espressamente dall'azione comune 96/700/GAI e richiesto espressamente dal Parlamento europeo nella risoluzione del 19 maggio 2000 intitolata "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne ", consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione. (8)È auspicabile garantire la continuità delle azioni soste- nute dal programma Stop, rinnovandolo per una seconda fase della durata di due anni. (9)È necessario coordinare le azioni del programma con quelle condotte nell'ambito del programma Daphne destinato a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne. (10)Occorre intervenire a livello comunitario per garantire il coordinamento delle azioni ed agevolare il lavoro in rete tra organizzatori nel rispetto del principio di sussidiarietà. (11)Il programma Stop deve essere aperto in misura maggiore ai paesi candidati all'adesione, al fine di agevo- lare la partecipazione di questi ultimi ai progetti sostenuti dal programma. (12)Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo le procedure di cui alla presente decisione. (13)Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato CE, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34dell'accordo interistitu- zionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4 ) DECIDE:
Articolo 1 Istituzione del programma 1.La presente decisione istituisce una seconda fase del programma Stop di incentivazione e i scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, istituito con l'azione comune 96/700/GAI. 2.Il programma è rinnovato per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002. Articolo 2 Obiettivi del programma 1.Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.In tale contesto, esso è destinato a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, compresa la pornografia infantile e le violenze che vi sono legate, nonché ad assistere le vittime di tali attività criminali.Il programma intende in particolare: a)sviluppare, attuare e valutare una politica europea in questo settore; b)promuovere e rafforzare il lavoro in rete e le forme di cooperazione pratica, quali lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e i buone prassi e il migliora- mento e l'adeguamento della formazione, nonché della ricerca scientifica e tecnica; c)prestare particolare attenzione alla partecipazione, alle azioni condotte nell'ambito di questo programma, di organismi pubblici o privati, istituzioni o associazioni interessate dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea; d)incoraggiare il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni regionali e internazionali. 2.I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti, onde familiarizzare con l'acquis dell'Unione in questo settore e prepararsi all'adesione. Possono partecipare al programma anche altri paesi terzi, qualora ciò sia nell'interesse dei progetti. Articolo 3 Accesso al programma 1.Il programma cofinanzia i progetti presentati da organismi pubblici o privati, da istituzioni o associazioni degli Stati membri dell'Unione europea impegnati nell'assistenza alle vittime, nonché nella prevenzione e nella lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. 2.Il programma è destinato alle persone incaricate dell'assistenza alle vittime, della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, quali i giudici, i magistrati delle procure, le autorità preposte all'applicazione della legge, gli enti pubblici responsabili in materia d'immigrazione e i servizi sociali, i ricercatori o i responsabili di organizzazioni di solidarietà sociale. 3.Per essere ammessi al cofinanziamento, i progetti devono prevedere la partecipazione di almeno tre Stati membri o i due Stati membri ed un paese candidato e perseguire uno degli obiettivi indicati nell'articolo 2. 4.Il programma può altresì finanziare: a)azioni specifiche organizzate da Stati membri che presen- tino un interesse particolare con riferimento alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'a- desione; b)misure complementari, organizzate da Stati membri, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulga- zione delle informazioni acquisite nell'ambito del programma. Articolo 4 Azioni del programma
Il programma comprende le seguenti categorie di azioni: a)formazione; b)scambi e tirocini; c)studi e ricerche; d)riunioni e seminari; e)divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma. Articolo 5 Finanziamento del programma 1.L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma è i 4 milioni di EUR per il periodo 2001-2002. 2.Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. 3.Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea. 4.Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori.Tali decisioni e convenzioni sono soggette al controllo finanziario della Commissione, nonché alle verifiche da parte della Corte dei conti. 5.L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare il 70 %del costo complessivo del progetto. 6.Tuttavia, le azioni specifiche e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, possono essere finanziate al 100 %, fino ad un massimo del 10 %della dotazione finan- ziaria annuale assegnata al programma per le azioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e al 5 %per le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b). Articolo 6 Attuazione del programma 1.La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri. 2.Il programma è gestito dalla Commissione conforme- mente al regolamento finanziario applicabile al bilancio gene- rale delle Comunità europee. 3.Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione: a)elabora un programma di lavoro annuale che definisce obiettivi specifici, priorità tematiche e eventualmente un elenco di azioni specifiche e i misure complementari; b)valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori di cui all'articolo 3. 4.La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 7 i progetti relativi alle misure da adottare per l'esecuzione del programma con sufficiente anticipo per consentire agli Stati membri di esaminarli. L'esame dei progetti presentati dagli organizzatori avviene secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8.Il programma annuale di lavoro, le azioni speci- fiche e le misure complementari sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9. 5.La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le pertinenti politiche, secondo i criteri seguenti: a)la conformità con gli obiettivi del programma; b)la dimensione europea e il margine di apertura alla partecipazione dei paesi candidati; c)la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nel quadro delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di giustizia e affari interni, con particolare riferimento alla priorità relativa alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; d)la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro; e)la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto; f)il carattere multidisciplinare dell'azione proposta; g)l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti; h)l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti; i)l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma. Il grado di priorità di questi criteri sarà fissato nel programma di lavoro annuale. Articolo 7 Comitato 1.La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato Stop II ", composto di rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2.Tale comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di proce- dura tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 3.La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato. Articolo 8 Procedura consultiva 1.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresen-ante della Commissione. 2.Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione. 3.Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale. 4.La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato.Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere. Articolo 9 Procedura di gestione 1.Nei casi in è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2.Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame.Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, che istituisce le Comunità europee per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione.Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappre- sentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato.Il presidente non partecipa al voto. 3.La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediata- mente al Consiglio.In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. 4.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al para- grafo 3. Articolo 10 Valutazione 1.La Commissione procede ogni anno ad una valutazione delle azioni svolte per l'esecuzione del programma dell'anno precedente.I risultati della valutazione sono trasmessi al Comitato. 2.La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma.La prima relazione è presentata entro il 31 luglio 2002. Articolo 11 Entrata in vigore La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Essa si applica fino al 31 dicembre 2002. |
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