Inammissibili gli esami ematologici ai fini del disconoscimento di paternità
L'adulterio non si può provare con gli esami del sangue
(Cassazione 14887/2002)

Per ottenere il disconoscimento di paternità la prova dell'adulterio commesso dalla moglie non può essere fornita attraverso esami ematologici. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, spiegando che, poiché l'azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentito solo nel caso in cui la moglie abbia commesso adulterio nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, non è ammissibile la domanda del marito che, anziché dare prova dell'adulterio commesso dalla moglie in quel periodo, si limiti ad esibire i risultati di esami ematologici ai quali erano stati sottoposti il padre ed il figlio e che escludevano la paternità. (18 dicembre 2002)

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.14887/2002

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (...), con atto di citazione notificato il 13 e 15 maggio 1993 (e, in riassunzione, il 20 e il 22 luglio dello stesso anno, conveniva davanti al Tribunale di Palermo la signora (...) e l´avv. (...), curatore speciale dei minori (...) e (...), promuovendo azione di disconoscimento della paternità [1] di questi ultimi, esponeva: di aver contratto matrimonio in data 6 febbraio 1982 con la (...) e che costei aveva dato alla luce tre figli: (...), nata il 25 settembre 1982, (...), nato il 3 maggio 1986, e (...), nata l´11 febbraio 1990; che la convivenza con la moglie si era protratta fino al 2 agosto 1990, e che in data 9 novembre 1990 era stata omologata dal Tribunale di Palermo la separazione consensuale tra essi coniugi; di avere avuto comunicato dalla consorte, nel mese di giugno del 1992, che la piccola (...) era frutto della relazione extraconiugale che la (...) aveva intrattenuto con un uomo al quale era ancora legata; di avere fatto sottoporre, nel mese di agosto dello stesso anno ad esame ematologico-genetico sia la figlia maggiore (...) che il secondogenito (...), apparendo di non essere il padre neanche di costui.

Costituitasi, la (...) eccepiva che il marito era decaduto dall´azione, per il fatto di averla esperita oltre l´anno dalla conoscenza dell´adulterio, del quale, a dire della stessa, ella lo aveva messo al corrente il lunedì successivo alla Pasqua del 1990; nel merito, la (...) contestava inoltre il fondamento della domanda.

Veniva espletata prova testimoniale richiesta dalla (...), e, costituitosi in giudizio anche il curatore speciale del minore (che aderiva alla domanda del (...), sottolineando l´infondatezza dell´eccezione sollevata dalla madre e l´interesse dei minori a vedere riconosciuto il reale rapporto di paternità ), il Tribunale, con sentenza del 12 giugno- 26 agosto 1998, dichiarava inammissibile l´azione, essendo rimasto provato che l´attore era venuto a conoscenza della relazione adulterina intrattenuta dalla moglie, nel periodo immediatamente antecedente alla separazione, incorrendo pertanto nella decadenza prevista dall´art. 244 c.c.

Proponeva appello la (...), mentre il curatore speciale dei minori (...) e (...) chiedeva l´accoglimento dell´appello.

La Corte di Appello rigettava il gravame rilevando come: l´art. 244 c.c. contesta a presunto padre l´azione di disconoscimento solo nel termine di un anno dalla nascita del figlio, o nel caso di assenza, dalla successiva data in cui egli è rientrato nella residenza familiare o, comunque, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, dalla data della notizia dell´adulterio consumato all´epoca del concepimento; nel caso in esame l´azione risultasse proposta diversi anni dopo la nascita dei figli, e perciò potesse essere ammessa unicamente in presenza della prova che solo dopo la nascita egli fosse venuto a conoscenza dell´adulterio consumato dalla moglie con il concepimento (prova quest´ultima implicante evidentemente quella dell´adulterio; sotto un tal riguardo addirittura non vi fosse, nella fattispecie, prova alcuna del dedotto profilo per cui la (...) avesse coltivato una relazione extraconiugale nel periodo del concepimento del figlio (..) e della figlia (...), avendo i testi escussi in primo grado, riferito solo, di una relazione extraconiugale intrattenuta pochi mesi prima della separazione della donna dal marito; separazione omologata il 9 novembre 1990, e perciò in epoca ben lontana e diversa da quella del concepimento; di confidenze dello stesso (...) circa una confessione resa dalla moglie in ordine alla effettiva paternità della piccola (...); il che finisse per basare la prova dell´adulterio esclusivamente su di un tipo di dichiarazione (quello della madre) al quale il penultimo comma dell´art. 235 c.c. nega invece esaustiva rilevanza probatoria; non vi fosse spazio, d´altronde per dare ingresso di rilevanza agli accertamenti ematologici fatti eseguire dal (...) sui figli (...) e (...) (tanto meno ai fini di legare ad essi la decorrenza del termine di decadenza), posto che la loro rilevanza probatoria non potrebbe non presupporre la già riconosciuta ammissibilità della relativa azione; più in generale, in tema di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, fondato sull´adulterio della moglie, l´indagine sul verificarsi di tale adulterio abbia carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza, o meno, del rapporto procreativo (investendo essa indagine l´elemento fattuale che rende proponibile l´azione), e debba prescindere dalle prove a quest´ultimo inerenti, incluse quelle ematologiche (Casss. 8087/98; 2113/92; 20/84); la sentenza di primo grado andasse semplicemente corretta nella motivazione, laddove, nella fattispecie, non fosse stata la scadenza del termine dell´azione di disconoscimento ad averne determinato l´inammissibilità, bensì la mancanza della condizione (l´adulterio della moglie) per ammettere il (...) alla prova negativa sulla paternità.

Propone ricorso per cassazione il (...), sulla base di due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.235 c.c., 14 delle Preleggi (in rapporto al libero convincimento del giudice), e degli artt. 2727 e SS. c.c.; e omessa, e in ogni caso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, lamenta come la Corte di merito abbia, a suo dire, sovrapposto due fattispecie le quali, nell´azione di disconoscimento, dovrebbero essere tenute distinte: la prima concernente l´adulterio, e l´altra concernente la procreazione.

Più in particolare, a dire del ricorrente, sarebbe ben vero che il secondo comma dell´art. 235 c.c. dispone che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità, ma ciò riguarderebbe il solo fatto della procreazione, la cui presunzione legale di legittimità non può essere esclusa dalla confessione della madre, ma ben diverso si porrebbe il problema in relazione al fatto dell´adulterio, il quale, pur ponendosi quale condizione preliminare che deve essere autonomamente provato rispetto al fatto procreativo in se, non conoscerebbe alcuna limitazione probatoria, non potendo l´art. 235 c.c. essere interpretato estensivamente.

Da ciò conseguirebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l´adulterio della moglie potrebbe essere provato in ogni mezzo e, quindi, anche per presunzioni.

Con il secondo motivo il (...), deducendo invece violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell´art. 235 c.c., nonché degli artt. 2729, 2730 e 2733, stesso codice, e dell´art. 115 e 116 c.p.c., lamenta come, anche a voler interpretare estensivamente la portata del secondo comma dell´art. 235 c.c., si proporrebbero comunque i profili di vizio della sentenza, posto che quest´ultima avrebbe del tutto omesso di esaminare le ammissioni della donna, quanto meno ai fini di una loro libera valutazione.

Più in particolare le ammissioni fatte nel giugno 1992 in ordine alla sbandierata non paternità in ordine alla piccola (...), pur non valendo ad escludere la detta paternità, e pur non vincolando in modo assoluto il giudice ne in tal senso ne in quello dell´adulterio, avrebbero, a dire del ricorrente, dovuto costituire importante circostanza, da valutarsi, almeno, come presunzione semplice, in corso con altri elementi, di un commesso adulterio, nell´ambito di una relazione ancora in corso.

Più in particolare, tale circostanza, in unione ad altre circostanze quali, ad esempio, una certa consuetudine all´adulterio, avrebbe dovuto essere attentamente delibata e avrebbe potuto essere esclusa solo con sufficiente e non contraddittoria motivazione, la quale sarebbe invece mancata del tutto. Lamenta, inoltre, il ricorrente come, del pari, le stesse prove ematologiche volontariamente esperite dal (...) prima ed al di fuori del processo, non avrebbero potuto essere ne ignorate, ne escluse del tutto nella complessiva valutazione delle presunzioni circa l´accadimento di un adulterio astrattamente idoneo al concepimento, rappresentando esse, prove comunque di un fatto storico realmente avvenuto.

I due motivi vanno trattati congiuntamente, siccome intimamente connessi fra loro e tesi entrambi a censurare la sentenza della Corte d´Appello di Palermo nel momento in cui ha escluso che si sia raggiunta la prova di un adulterio commesso dalla (...) nell´epoca del concepimento dei figli (...) (1987) e (...) (1990), e nel momento in cui a tal fine, ha escluso sia la rilevanza di dedotte dichiarazioni confessorie della donna, sia che gli accertamenti ematologici spontaneamente effettuati dalla parte possano acquisire rilievo ove non risulti di per se preliminarmente ed indipendentemente raggiunta la prova dell´adulterio in questione.

Orbene, al di la di talune (peraltro ininfluenti, nella specie) asprezze del percorso logico seguito dalla Corte di Appello di Palermo (percepibili nel momento in cui, avendo concluso che, nella fattispecie, il discorso della decadenza sviluppato dal giudice di primo grado allorchè aveva ritenuto intempestiva l´azione risalendo la conoscenza dell´intercorso adulterio al 1990, andasse superato in virtù dell´assorbente profilo per cui, nella fattispecie in esame non poteva ritenersi acquisita la pregiudiziale prova dell´adulterio, finisce poi, senza alcuna apparente necessità, per indugiare essa stessa per qualche attimo sulla tematica della decadenza), la pronuncia in esame resiste alle censure contro di lei sollevate.

Più in particolare, va premesso, innanzitutto, come dalla lettura dell´impugnata sentenza non trovi corrispondenza alcuna il dedotto profilo per cui la Corte d´Appello di Palermo avrebbe indebitamente disatteso ogni e qualsivoglia considerazione delle dedotte dichiarazioni confessorie della (..), essendosi limitati invece i giudici di secondo grado ad escludere che, indipendentemente dalle risultanze della prova ematoglogica effettuata dall´attore potesse ritenersi raggiunta la prova dell´adulterio della moglie del (...), e a negare, al riguardo, carattere di esaustività probatoria alle dichiarazioni confessorie in questione.

Va altresì posto in evidenza come, pertanto, si sia di fronte ad una valutazione di puro merito insindacabile in questa sede, giacchè di per se motivata con percorso l9ogico immune da vizi logici e non pregiudica di certo, sotto il profilo giuridico, dall´avvenuto riferimento alla previsione di cui al secondo comma dell´art. 235 c.c.

Ciò sottolineato e premesso, va poso più generalmente in rilievo come il tipo di censure sviluppate da ricorrente appaia celare, in realtà, un sottile equivoco di fondo: quello secondo il quale le aree fenomeniche del rapporto adulterino della moglie, da un lato, e del difetto di paternità in testa al coniuge legittimo, dall´altro, si sovrappongano tra di loro venendo di fatto a coincidere da punto di vista normativo e rendendo perciò fungibili tra loro le relative prove, e ragion per cui, per un verso, la prova dell´adulterio della moglie implichi per ciò stesso anche sempre quella del difetto di paternità del coniuge, e viceversa, e conseguentemente, la prova del difetto di paternità biologica eventualmente raggiunta su base ematologica implicando perciò stesso in se stessa un avvenuto adulterio, sia fungibile da quella relativa all'adulterio per il che la scelta del legislatore italiano, ispirata ad un evidente disegno di tutela tendenziale della filiazione legittima effettiva (e perciò anche a quelli ematologici) solo ove sia stata preventivamente acquisita la prova dell'adulterio della moglie in epoca coincidente con quella dell´avvenuto concepimento, possa ritenersi soddisfatta ed appagata anche ove, nei fatti, l´ordine della sequenza storica sia stato invertito, essendosi acquisita la prova ematologica prima ed indipendentemente da quella sull´adulterio della moglie; si che un eventuale difetto di pregiudiziale prova dell´adulterio possa essere superato e surrogato attraverso, appunto, l´utilizzo della prova ematologica nella sua concomitante valenza di implicita prova dell´adulterio.

E proprio un tale equivoco sottile che da corpo infatti, alle censure del ricorrente nel momento in cui egli si duole della mancata utilizzazione, da parte dei giudici della Corte di Appello dell´implicito valore probatorio rivestito dagli accertamenti ematologici da lui effettuati sui due figli, sul piano del pregiudiziale accertamento dell´adulterio della moglie.

Ne un tal vizio logico dell´argomentazione risulta di certo attenuato, solo perché il (...) si limita ad auspicarne una valorizzazione in termini di meri indizi piuttosto che di prova piena.

Ribadita pertanto l´ineccepibilità delle conclusioni tratte dalla Corte di Appello in ordine alla inutilizzabilità delle risultanze degli accertamenti ematologici ai fini dell´acquisizione della pregiudiziale prova dell´adulterio, il 5ricorso va rigettato.

Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese, non essendosi la (...) costituita in questa fase.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2002

 


Stampa questa pagina