La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo l.
Rinvio dell'esecuzione della pena
l. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della
pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è
differita:
l) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età
inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo
286-bis, comma 2, del codice di procedura penale [1], ovvero
da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le
sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di
detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia
così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni
del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri l) e 2) del primo comma il
differimento non opera o, se concesso, è revocato se la
gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla
potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330
del codice civile [2], il figlio muore, viene abbandonato
ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza
o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".
2. L'articolo 147 [3], primo comma,
numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente:
"3) se una pena restrittiva della libertà personale deve
essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore
a tre anni".
3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, è
sostituito dal seguente:
"Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il
provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata
decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del
codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato
ad altri che alla madre".
4. All'articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"II provvedimento di cui al primo comma non può essere
adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto
pericolo della commissione di delitti".
Articolo 2.
Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale
in materia di ricovero coatto
l. All'articolo 211-bis del codice penale
[4], è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei
confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso
con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia
concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei
delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa
di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione
o alla patologia della persona".
Articolo 3.
Detenzione domiciliare speciale
l. Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale).
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo
47-ter[5], le condannate madri di prole di età non superiore
ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione
di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la
convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di
provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo
l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la
detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e
l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione
domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo
quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di
procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può
trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le
prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si
svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice
di procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono
dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti
con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo
aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione
della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa,
alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre
detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è
modo di affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda
del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il
tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti
per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50,
commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli
minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento
dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni
redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della
durata della misura e dell'entità della pena residua".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5
dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 4.
Allontanamento dal domicilio
1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.
354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 47-sexies (Allontanamento dal domicilio senza
giustificato motivo ). -1. La condannata ammessa al regime della
detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio
domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore,
può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata
è punita ai sensi dell'articolo 385, primo
comma, del codice penale [6] ed è applicabile la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca
del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al
padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata
concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma
7".
Articolo 5.
Assistenza all'esterno dei figli minori
1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354 [7], è inserito il seguente: "Art. 21-bis
(Assistenza all'esterno dei figli minori). -1. Le condannate e le
internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza
all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle
condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro
all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa,
alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è
deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole
ad altri che al padre".
Articolo 6.
Limiti di applicabilità
1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a
coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui
figli, a norma dell'articolo 330 del codice
civile [8].
2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso
dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.
Articolo 7.
Sospensione delle pene accessorie
l. L 'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente
legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la
sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà
dei genitori e della pena accessoria della sospensione
dell'esercizio della potestà dei genitori.
Articolo 8.
Norme di coordinamento
l. All'articolo 51-bis, comma l, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 [9], e successive modificazioni,
dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono
inserite le seguenti: "o della detenzione domiciliare
speciale" e le parole: "o al comma 1 dell'articolo
47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e
1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi l e 2 dell'articolo
47-quinquies ".
2. All'articolo 51-ter, comma l, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 [10], e successive modificazioni,
dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono
inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare
speciale".
3. All'articolo 70, comma 1, della legge
26.luglio 1975, n. 354 [11], e successive modificazioni, dopo
le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le
seguenti: "la detenzione domiciliare speciale,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 2001