L'ex moglie può percepirlo anche a distanza di molti anni dalla fine del matrimonio
L'assegno di divorzio non ha scadenza
(Cassazione 13860/2002)

Alla ex moglie spettano gli alimenti se perde il posto di lavoro anche a distanza di molti anni dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché l'assegno di divorzio non ha scadenza. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha affermato che l'assegno di divorzio può essere chiesto anche in ritardo: infatti, la ex moglie ha diritto all'assegno qualora perda il posto di lavoro anche a distanza di molti anni dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche se il divorzio era stato pronunciato senza attribuirle questo beneficio economico. La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che l'ex coniuge può far richiesta tardiva dell' assegno di divorzio anche nel caso in cui il beneficio sia stato originariamente negato ed anche nel caso in cui non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: il diritto all'assegno di divorzio, in altri temini, non ha scadenza. (12 novembre 2002)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.13860/2002


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26/7/1996, M. G. adiva il Tribunale di Roma e, premesso che detto giudice con sentenza in data 9/7/1989 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 9/4/1976 con A. F., chiedeva la revisione delle relative condizioni ed il riconoscimento in specie, nella misura di £ 2.200.000 mensili, del diritto all’assegno di divorzio nei confronti dell’ex coniuge, assistente di volo presso l’ALITALIA al massimo grado della carriera, assumendo che le proprie condizioni personali e patrimoniali si fossero deteriorate a causa della perdita del posto di lavoro avvenuta nel 1993 e che il precario stato dia salute in cui versava no le consentisse di procurarsi i mezzi di sostentamento.

Il F., costituendosi, resisteva alle domande avversarie.

Il giudice adito, con decreto del 28/2/1997, respingeva il ricorso proposto dalla G., affermando che la perdita del posto di lavoro da parte di quest’ultima, dovuto alla risoluzione consensuale del rapporto, non costituiva circostanza tale da giustificare la revisione delle condizioni di divorzio.

Avverso siffatto decreto, esperiva reclamo la medesima G., censurando la decisione del Tribunale e chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse accolta la domanda avanzata in prima istanza.

Resisteva al gravame il F., instando per il rigetto di questo.

La Corte d’Appello di Roma, con decreto in data 18/2- 27/10/1999, disponeva che lo stesso F. corrispondesse all’ex coniuge, a titolo di assegno di divorzio, l’importo mensile di £ 1.200.000 a decorrere dal mese di agosto del 1996, assumendo in particolare: che l’attribuzione di detto assegno potesse essere richiesto con giudizio autonomo, dopo la pronuncia di divorzio, azionando la procedura prevista dall’art. 9 della legge n.898 del 1970 [1]; che non fosse rilevante prendere posizione in ordine alla questione di diritto se, in tale ipotesi, dovessero ricorrere le condizioni previste dal richiamato art. 9 (giustificati motivi sopravvenuti), oppure risultasse sufficiente la prova della mancanza di mezzi adeguati, dal momento che non era controverso che la reclamante avesse perduto il lavoro nel 1993, a distanza di quattro anni dalla pronuncia di divorzio; che fosse piuttosto rilevante valutare le ragioni ala base dello stato di inadeguatezza ed apprezzare, in particolare, se la mancanza i mezzi adeguati si palesasse essere stata predisposta ad opera dell’istante; che, per quest’ultima, la risoluzione negoziata del rapporto d lavoro, intervenuta dietro conseguimento della somma di £ 55.000.0000 comprensiva di TF, non fosse stata frutto d libera determinazione, ma scelta obbligata, non risultando in grado la reclamante, per una serie di ragioni obiettive, di affrontare nel 1993 le difficoltà connesse al trasferimento di disposto nei suoi confronti dal datore di lavoro, onde l’attuale stato di inadeguatezza non era a lei imputabile sotto alcun profilo; che la stessa, a parte il denaro come sopra percepito ed in assenza di cespiti immobiliari (risultando proprietaria, insieme alla figlia, dell’abitazione e nuda proprietaria di altro immobile occupato dal padre in veste di usufruttuario), non godesse di alcuna entrata, laddove l’ex coniuge, dimessosi dall’ALITALIA nel 1997, era stato collocato in pensione con un trattamento economico netto di circa £ 4.000.000 mensili, godendo inoltre della rendita derivante dall’investimento dell’importo corrispostogli a titolo TFR (ragionevolmente superiore a 200.000.000), nonché della proprietà voi dell’abitazione, vuoi di altro appartamento, vuoi di un appezzamento di terreno.

Avverso tale decreto, propone ricorso per cassazione il F., deducendo due motivi di gravame ai quali resiste con controricorso la G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in reazione al preteso difetto di specialità della procura rilasciata dal F.

Premesso, infatti, che tale procura risulta apposta margine del ricorso e premesso altresì che la stessa reca la testuale dicitura delego rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase e grado, compresa quella esecutiva e di eventuale opposizione…, si osserva che, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per cassazione per essersi fatto uso, come nella specie, di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza, l’apposizione della procura medesima a margine del ricorso già redatto esclude di per se ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usai nella redazione dell’atto Cass. 10 aprile 2000, n. 108), nel senso esattamente: che la procura per il giudizio di cassazione rilasciata a margine del ricorso (o in calce a questo), costituendo corpo unico con l’atto cui si riferisce, esprime inequivocabilmente la relazione fisica che lega la prima al secondo, garantendo così il requisito, richiesto dall’art. 365 c.p.c., della specialità del mandato al difensore, al quale, la dove privo i data, deve intendersi estesa quella del ricorso, restando pertanto irrilevante l formulazione, in ipotesi generica dei poteri attribuiti al difensore medesimo in termini onnicomprensivi e senza uno specifico riferimento anche al giudizio di cassazione (Cass. 5 aprile 2000, n. 4171; Cass. 25 gennaio 2001, n. 1058); che l richiamo, poi, al presente procedimento contenuto nella procura a margine del ricorso suffraga ulteriormente la volontà del ricorrente di promuovere il giudizio di legittimità, a nulla rilevando in contrario l’aggiunta delle parole: in ogni sua fase e grado, compresa quella esecutiva e di eventuale opposizione, trattandosi di espressione sovrabbondante che non elimina il necessario collegamento tra la procura stessa ed il ricorso per cassazione, vieppiù esplicito attraverso il richiamo, nella intestazione del ricorso, alla procura a margine del presente atto (Cass. 19 gennaio 1999, n. 463; Cass. 1058/2001, cit.).

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., deducendo: che la Corte territoriale ha censurato il decreto emesso dal Tribunale, la dove il primo giudice ha ritenuto di respingere la domanda proposta dalla G. per insussistenza delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970; che le motivazioni addotte a tal fine dalla medesima Corte attengono ad una presunto equivoco in cui sarebbe caduto detto giudice, il quale avrebbe erroneamente ritenuto doversi applicare il richiamato art. 9 anziché l’art. 5 della medesima legge, mentre dovrebbe trovare applicazione quest’ultima norma con la relativa necessità per il giudice stesso di valutare solo l’inadeguatezza dei mezzi economici e l’impossibilità per il richiedente di procurarseli per ragioni obiettive; che in questa sede si contesta preliminarmente la soluzione resa dalla Corte territoriale circa la pretesa inapplicabilità dell’art. 9 già menzionato, laddove il caso di specie, attraverso una corretta lettura, va ricondotto nel giusto alveo normativo cui inerisce e la domanda della G., intervenuta a sollecitare una modifica di precedenti disposizioni, deve sottostare alla disciplina del predetto art. 9; che bene dunque il Tribunale ha ritenuto, in armonia con il dettato normativo di cui al medesimo art. 9, di verificare la sussistenza o meno di fatti sopravvenuti; che la censura sopra quest’ultima pronuncia operata dalla Corte di merito ha peraltro inficiato l’intera statuizione, in quanto ha portato a considerare irrilevante la volontaria risoluzione del rapporto di lavoro da parte della G. e ad affermare che il primo giudice non aveva assolutamente valutato la scrittura privata, sottoscritta dalle parti, in cui si prevedeva l’obbligo del F. di corrispondere l’importo di £ 200.000 mensili per tutto l’eventuale periodo di disoccupazione della G.

Il motivo è fondato.

Giova, infatti, osservare che il giudice del reclamo: ha correttamente dato atto del prevalente orientamento di questa Corte secondo cui la norma di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel consentire la revisione delle condizioni del divorzio relative (tra l’altro) ai rapporti economici per sopravvenienza di giustificati motivi, può essere legittimamente applicata, in difetto di espresse distinzioni, anche all’ipotesi in cui l’assegno divorzile sia stato originariamente negato ovvero non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cassazione degli effetti civili del matrimonio, onde è consentito al coniuge divorziato di richiedere, successivamente a tale pronuncia ed in relazione al citato art. 9, la determinazione dell’assegno precedentemente non fissato (così, Cass. 19 ottobre 1977, n. 4470; Cass. 9 aprile 1983, n. 2514; Cass. 29 maggio 1990, n. 5029; Cass. 25 agosto 1998, n. 8427); lungi dall’aver minimamente affermato, secondo quanto pretende invece l’odierno ricorrente, l’inapplicabilità al caso di specie del richiamato art. 9, ha piuttosto ritenuto l’irrilevanza della questione se nella ipotesi di domanda di assegno divorzile proposta con autonomo giudizio, debbano ricorrere le condizioni previste dall’art. 9 (giustificati motivi sopravvenuti), oppure sia sufficiente che l’istante offra la prova della mancanza dei mezzi adeguati, argomentando vuoi dal rilievo che la G. ha avanzato la sua pretesa deducendo per l’appunto la sopravvenienza di circostanze nuove, vuoi dal fatto che la reclamante (ha) perduto il lavoro, e con esso l’autonomia economica, nel 1993, a distanza di quattro anni dalla pronuncia di divorzio e che indubbiamente tale evento (è) di per se idoneo a determinare l’esigenza di un riequilibrio delle situazioni economiche dei coniugi, ferma restando, in ogni caso, la necessità di valutare le ragioni che hanno determinato lo stato di inadeguatezza e di accertare se la mancanza di mezzi adeguati non sia stata artatamente predisposta dal coniuge; ha, quindi, correttamente applicato il principio secondo cui, in sede di revisione dell’assegno di divorzio, non deve essere compiuta una nuova (o una prima, per l’ipotesi di mancato, anteriore riconoscimento) determinazione della misura dell’assegno sulla base dei criteri indicati dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, in quanto il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, contenuto nell’art. 9 della medesima legge, implica l’essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio (Casss. 26 novembre1998, n. 12010).

Resta, così, travolta, almeno ai fini di cui al motivo di impugnazione in esame, la doglianza del ricorrente secondo cui la censura della Corte d’Appello ha peraltro inficiato l’intera statuizione in quanto ha portato a considerare irrilevante la volontaria risoluzione del rapporto di lavoro da parte della G., perché sopravvenuta alla sentenza di divorzio, nel senso esattamente che detto giudice, una volta riconosciuta l’idoneità della perdita del lavoro, e con esso dell’autonomia economica, nel 1993, ovvero a distanza di quattro anni dalla pronuncia di divorzio, a determinare l’esigenza di un riequilibrio delle situazioni economiche dei coniugi, ha quindi ricavato la conclusione che la mancanza di mezzi adeguati non sia stata artatamente predisposta dal coniuge istante sulla base di un’articolata motivazione che, salvo quanto appreso in sede di esame del secondo motivo di gravame, non è di per se oggetto di censura con il motivo de quo, laddove l’assunto del ricorrente secondo il quale la Corte territoriale ha affermato che il Tribunale non ha valutato la scrittura privata, sottoscritta dalle parti, con cui si prevedeva l’obbligo del F. di corrispondere l’importo di £ 200.000 mensili per tutto l’eventuale periodo di disoccupazione della G., non risponde a verità, atteso che il giudice di seconda istanza, nella parte più propriamente narrativa della motivazione dell’impugnata sentenza, con un inciso da apprezzare in termini di mero obiter dictum, si è limitato ad affermare solo nel 1996, quando erano sfumate le speranze di reperire un nuovo posto di lavoro, la G. si rivolse al F. per richiedere un contributo economico, che peraltro l’ex coniuge si era impegnato e corrisponderle (nella misura di £ 200.000 mensili) per tutti i periodi in cui la G. fosse rimasta disoccupata.

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 e dell’art. 116 c.p.c., deducendo: che la Corte territoriale non ha dato la giusta rilevanza alla condizione reddituale e patrimoniale della G., proprietaria di due immobili a Roma; che detto giudice si è pronunciato sulla perdita del posto di lavoro da parte di quest’ultima considerando la relativa risoluzione del rapporto come scelta obbligata, limitandosi a recepire l’assunto dell’interessata senza ancorarlo ad alcun supporto probatorio ed omettendo di valutare il concreto svolgimento dei fatti; che, pertanto, vuoi per quanto attiene alla valutazione della situazione reddituale e patrimoniale della G., vuoi per quanto attiene all’interpretazione della risoluzione del rapporto lavorativo in termini di scelta obbligata, non è dato di comprendere attraverso quale iter logico la Corte sia pervenuta al relativo convincimento; che tale giudice ha affermato che il F., in pensione dal 1997, gode di un trattamento economico netto pari a circa 4.000.000 al mese, laddove il certificato di pensione indica la somma di £ 4.000.000 circa al lordo, onde, al netto, la pensione si riduce a circa lire 3.000.000 mensili; che la medesima Corte ha inoltre affermato che il F. gode della rendita derivante dall’investimento dell’importo corrispostogli a titolo TFR, di cui no si conosce l’ammontare, ma che è ragionevole supporre superiore ai 200 milioni, in considerazione della durata del rapporto di lavoro e dell’entità delle retribuzioni percepite a titolo di stipendio fino al 1996 (51 milioni netti) e a titolo di assegno pensionistico a decorrere dal 1997; che non si vede, e la Corte non ne ha fornito motivazione, da quali elementi o indizi tale giudice abbia tratto una simile convinzione, incontrovertibile essendo che il medesimo giudice, partendo da una inesatta quantificazione dell’assegno di pensione, è pervenuto ad una altrettanto inesatta quantificazione del TFR e, quindi, ad una esagerata quantificazione dell’assegno posto a carico del F.; che la Corte territoriale ha altresì fondato la propria statuizione sulle affermazioni della G. in ordine alla proprietà, in capo al F., di un immobile sito in Malfa e di un appezzamento di terreno, ignorando completamente le dichiarazioni rese dallo stesso F. alla polizia tributaria in cui quest’ultimo ha precisato di essere proprietario del primo immobile soltanto al 50 % e non considerando la mancata rispondenza al vero della pretesa appartenenza del suddetto terreno all’odierno ricorrente.

Il motivo è fondato soltanto in parte.

Conviene premettere che il decreto pronunciato dalla Corte d’Appello in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. contro i provvedimenti del Tribunale in materia di revisione (nel significato estensivo come sopra precisato) delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, onde è suscettibile di venire impugnato per cassazione esclusivamente ai sensi dell’art. 111, 2° comma, della Costituzione, con conseguente limitazione del sindacato della Suprema Corte al solo vizio di violazione di legge, cui è riconducibile l’inosservanza dell’obbligo della motivazione allorchè questa sia materialmente omessa (ovvero quando si verifichi una radicale carenza della medesima), oppure si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità di essa in relazione alle risultanze probatorie (Cass. 17 luglio 1997, n. 6567; Cass. 10 maggio 1999, n. 4623; Casss. 28 maggio1999, n. 5201).

Tanto premesso, si osserva, per quanto attiene alle censure dinanzi illustrate sotto le lettere a), b), c) e g), che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione del proprio convincimento, segnatamente per quel che concerne vuoi le condizioni reddituali e patrimoniali della G. vuoi l’interpretazione della risoluzione del rapporto lavorativo di quest’ultima in termini di scelta obbligata, onde, per un verso, non è indubitabilmente ravvisabile alcuna delle ipotesi di mancanza della motivazione medesima alle quali si è prima fatto cenno, mentre, per altro verso,, le censure proposte al riguardo dal ricorrente, per loro stessa natura, si palesano afferenti la sufficienza e la razionalità dell’anzidetta motivazione, particolarmente sotto il profilo dell’erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie (la Corte d’Appello non ha dato la giusta rilevanza alla condizione reddituale e patrimoniale della G… in modo del tutto aprioristico e superficiale si è pronunciata sulla perdita, da parte della G., del posto di lavoro…si è limitata a recepire sic et simpliciter l’assunto della G. omettendo di valutare il concreto svolgimento dei fatti…si è ampiamente sottratta all’obbligo di indicare il contenuto delle fonti prescelte e il credito che ha presieduto a tali scelte, sposando la tesi della G. senza ancorarla ad alcun supporto probatorio ma recependo, in toto ed alla lettera, quanto ex adverso narrato…non si comprende attraverso quale iter logico sia pervenuta a tale convincimento, atteso che il documento n° 15 prodotto dalla G. parla di risoluzione consensuale…completamente ignorate sono state le dichiarazioni rese dal F. alla Polizia Tributaria in cui si precisa che il medesimo è proprietario al 50% di un immobile sito in Malfa mentre resta inspiegata, perché non rispondente al vero, l’attribuzione al F. della proprietà di un appezzamento di terreno), onde vanno ritenute inammissibili.

Circa le residue censure (lettere d, e ed f di cui sopra), vale notare che la Corte territoriale, quanto alla posizione dell’odierno ricorrente, dopo aver rilevato che quest’ultimo nel 1997, dopo solo 24 anni di servizio, si è dimesso dall’ALITALIA ed è stato collocato in pensione con un trattamento economico netto pari a circa 4.000.000 al mese, ha quindi affermato egli inoltre gode dalla rendita derivante dall’investimento dell’importo corrispostogli a titolo di TFR, di cui non si conosce l’ammontare, ma che è ragionevole supporre superiore ai 200 milioni, in considerazione della durata del rapporto di lavoro e dell’entità delle retribuzioni percepite a titolo di stipendio fino al 1996 (51 milioni netti) e a titolo di assegno pensionistico a decorrere dal 1997.

Non pare quindi dubitabile che la stessa Corte abbia ritenuto di determinare l’importo (sconosciuto, ma conclusivamente apprezzato in oltre £ 200.000.000) del TFR percepito dal F. (a propria volta posto a fondamento, ai fini della determinazione della posizione di quest’ultimo, del convincimento circa il godimento della rendita legata al relativo investimento) in forza di una presunzione semplice, assumendo cioè a base, per risalire appunto al fatto ignoto, i fatti noti rispettivamente costituiti dalla durata del rapporto di lavoro (24 anni), nonché dall’entità delle retribuzioni percepite a titolo di stipendio fino al 1996 (£ 51.000.000 nette) e a titolo di assegno pensionistico a decorrere dal 1997 (circa £ 4.000.000 nette al mese).

Così argomentando, tuttavia, il giudice di merito è incorso in violazione di legge (come tale sindacabile ad opera di questa Corte, giusta quanto sopra accennato), nel senso esattamente che ha assunto, tra i fatti pretesi noti, l’esistenza di uno, quello cioè relativo all’entità della retribuzione percepita a titolo di assegno pensionistico a decorrere dal 199/, che noto non è, posto che, risultando le presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 c.c., le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa e, quindi, la base stessa della presunzione devono avere il carattere della certezza (risultando sindacabili in cassazione facendo parte della struttura normativa della medesima presunzione: Casss. 28 gennaio 1995, n. 1044; Cass. 22 marzo 2001, n. 4168), onde è noto il fatto affermato pacificamente in causa o accertato univocamente dal giudice avverso la valutazione critica delle prove offerte dalle parti o con riferimento alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, laddove, nella specie, la Corte territoriale ha posto a fondamento della presunzione, tra l’altro, la misura del trattamento pensionistico netto goduto dal F., stimata in circa 4.000.000 al mese, a fronte della quale il ricorrente, con specifica ed analitica censura basata sopra le risultanze del certificato di pensione e le dichiarazioni rese dal F. alla Guardia di Finanza previa esibizione del certificato anzidetto, ha detto essere invece tale misura netta pari a circa £ 3.000.000 mensili.

Pertanto, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, onde il provvedimento impugnato va casato in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche ai fini delle spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, affinché detto giudice provveda a statuire sopra la controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione del principio sopra enunciato.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, casa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia, anche ai fini delle spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Roma, 26 febbraio 2002.

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2002.

 

 


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