Notizie del 26 Ottobre 2002

La Suprema Corte distingue tra
Chi pubblica foto osé risponde di diffamazione
(Cassazione 25054/2002)

La pubblicazione di foto di nudo senza il consenso della persona interessata ed in un contesto volgare può costare una condanna per diffamazione. È quanto accaduto al direttore di una rivista condannato per diffamazione dalla Corte di Appello di Roma - condanna confermata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione - per aver pubblicato alcune foto di una soubrette televisiva, senza il consenso della stessa ed inserendole in un contesto "hard", accompagnate da un breve commento. La Suprema Corte, confermando la condanna, ha rilevato che, se da un lato il nudo "di per sé" non è volgare, dall'altro lato, quando servizi giornalistici, anche privi di carattere di lesività per la reputazione, vengono inseriti in un contesto caratterizzato da degrado e volgarità, divengono offensivi e diffamatori in quanto assumono un significato carico di ambiguità, in quanto il "nudo artistico" deve essere tenuto distinto dal "nudo pornografico". (23 agosto 2002)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.25054/2002


LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

V SEZIONE PENALE

SENTENZA

Udito il P.M. in persona di Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte di Cassazione osserva: sulla rivista TV Tabù veniva pubblicato un servizio sull’indossatrice e presentatrice televisiva S. D. G. consistente in due fotografie della D.G. nuda accompagnata da un breve commento.

Per tale fatto venivano tratti a giudizio I. M., autore del commento, e F. B., direttore del periodico; il primo per rispondere del delitto di diffamazione ed il secondo del reato di cui all’art. 57 c.p. [1].

Con sentenza emessa il 28 settembre 1999 il Tribunale di Roma assolveva I. per non aver commesso il fatto, avendo ritenuto l’inidoneità lesiva per la reputazione della D. G. dell’articolo che aveva accompagnato le fotografie, mentre condannava il F., ritenendo che l’offesa alla reputazione fosse stata determinata all’inserimento del servizio fotografico e del commento in una rivista dal contenuto sicuramente pornografico.

L’imputato era altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della parte lesa costituitasi parte civile.

Con sentenza del 20 marzo 2001 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello del F. e confermava la decisione di primo grado.

Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione F. R. che deduceva la manifesta illogicità della sentenza impugnata, essendo stato erroneamente ritenuta pornografica la rivista TV Tabù, e la errata interpretazione ed applicazione degli artt. 57 e 595 e 51 c.p., poiché il periodico doveva essere ritenuto rivista erotica e di costume nella quale potevano essere inseriti articoli e fotografie do per se stessi non ritenuti lesivi della reputazione della D.G.

I motivi di ricorso non sono fondati.

In effetti i giudici di merito hanno chiarito che le espressioni usate nell’articolo, la D. G. ha i numeri per sfondare, firmato da I. non erano di per se lesive della reputazione.

Valenza diffamatoria non era riconosciuta nemmeno alla pubblicazione di fotografie di nudo perché essa non è più diventata come disonorevole della coscienza collettiva.

Tuttavia, secondo i giudici di merito, l’inserimento del pezzo e delle fotografie in una rivista pornografica aveva leso la reputazione della parte lesa.

Con motivazione ineccepibile i giudici hanno spiegato che la rivista era caratterizzata da un contesto degradato e di marcata volgarità e, quindi, da ritenersi pornografica e non di costume come sostenuto dal ricorrente.

Si tratta di una valutazione di merito che, in quanto sorretta da una motivazione logica e congrua, non è censurabile in sede di legittimità, perché, come è noto, le valutazioni di fatto sono di esclusiva competenza dei giudici di merito spettando alla Corte di Cassazione soltanto il compito di verificare che dette valutazioni siano sorrette da una motivazione non manifestamente illogica.

Nel caso di specie il ragionamento dei giudici di merito non solo non è ,manifestamente illogico, ma anzi del tutto pertinente e corretto.

Le considerazioni svolte comportano il rigetto anche del secondo motivo di impugnazione.

Infatti è che quando servizi giornalistici, anche privi di carattere di lesività per la reputazione, vengono inseriti in una contesto caratterizzato, come hanno chiarito i giudici di merito, da degrado e volgarità, divengono offensivi e diffamatori, perché assumono un significato, diverso da quello proprio, carico di ambiguità.

Ciò è tanto più vero per fotografie di nudo, che, inserite in una contesto di fotografie e servizi volgari, divengono volgari esse stesse, mentre se viste insieme a foto d’arte possono assumere il significato di una esaltazione della bellezza del corpo umano.

Ne consegue che la condotta del direttore di un periodico pornografico che inserisca di sua iniziativa foto di nudo di una indossatrice nella sua rivista è lesiva della reputazione di quest’ultima.

Naturalmente in siffatte situazioni non si può invocare il diritto di critica/o di cronaca non fosse altro perché tra i requisiti di tale esimente e contemplato quello della continenza di sicuro non ravvisabile in fattispecie come quella in esame.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, essendo i motivi posti a sostegno dello stesso infondati, ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Roma, 19 aprile 2002.

Depositata in Cancelleria il 1 luglio 2002

 


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