articolo da Vita.it
Camera: un Garante dei minori contro la pedofilia
di Redazione (redazione@vita.it)
19/07/2002
Lo suggerisce il documento
conclusivo dell'indagine condotta sulla pedofilia dalla Commissione Bicamerale
per l'infanzia votato nella seduta svoltasi martedi' 16 luglio
Sulla base delle esperienze realizzate in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte e in Puglia che hanno varato specifiche leggi regionali, si può puntare anche a livello nazionale ad istituire un Garante per l'Infanzia che dedichi particolare attenzione ai problemi di contrasto della pedofilia. Lo prevede il documento conclusivo dell'ampia indagine condotta in materia di pedofilia dalla Commissione Bicamerale per l'infanzia votato nella seduta svoltasi martedi' 16. La stessa Commissione - e' detto nella parte finale del documento - si riserva di valutare funzioni e compiti dei garanti regionali o difensori civici per l'infanzia definendo, in una legge quadro, i rapporti con la stessa Commissione, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con il Centro nazionale di documentazione operante in materia. Il documento approvato, malgrado le riserve espresse da vari deputati di opposizione secondo i quali non si e' andati molto oltre quanto gia' discusso in merito nella scorsa legislatura, fa esplicito riferimento sia ai problemi connessi alla diffusione di immagini pedopornografiche attraverso Internet, sia alle esigenze di prevenzione e di cura nei confronti del soggetti giudicati colpevoli di questo reato. In particolare per quanto riguarda Internet si ritiene opportuno prevedere che i provviders abbiano l'obbligo di conservare per cinque anni i file log e che si dotino di codici di autoregolamentazione il cui rispetto sia assicurato attraverso la vigilanza ministerialee con provvedimenti sanzionatori dei casi di violazione fino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. La Commissione propone anche modifiche al codice di procedura penale nel senso che la comunicazione della notizia di reato che offenda la liberta' personale del minore sia fatta al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e non al tribunale. Si propongono poi misure preventive verso gli autori del reato prevedendo la possibilita' di essere ammessi a trattamenti (psicoterapeutici, neuropsichiatrici o farmacologici) non solo per quanti siano stati condannati per reati di pedofilia, ma anche per gli indagati nel corso delle indacini preliminari accentuando cosi' la prevenzione. Per i soggetti condannati si ritiene opportuno introdurre l'obbligo della comunicazione al magistrato di sorveglianza della propria residenza o dimora per 5 anni una volta espiata la condanna. Per contrastare il disagio minorile la Commissione propone poi, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, di introdurre nelle scuole equipes interdisciplinari composte da un pediata, uno psicologo ed un assistente sociale con il compito di concordare con il dirigente scolastico ed i docenti le iniziative idonee ad eliminare ogni situasione di rischio ed effettuare incontri con le famiglie.
Minori: le Linee Guida sulla giustizia proposte dalle associazioni
di Benedetta Verrini (b.verrini@vita.it)
19/07/2002
Sono state sottoscritte da tutte le realtà che operano nel settore e
richiamano il legislatore al rispetto del "supremo interesse del
minore"
Sono state presentate oggi in una conferenza stampa a Roma le "Linee Guida per la riforma della giustizia minorile" tracciate dalle principali associazioni italiane, che operano per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
Le linee guida rappresentano un “decalogo” di punti fondamentali che riflettono sia le direttive internazionali tracciate dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e da altri strumenti di diritto internazionale, sia l'esperienza decennale di lavoro concreto delle associazioni, sono scaturite da un riflessione avviata oltre due mesi fa a seguito di un seminario di studio promosso da UNICEF - Italia, ECPAT - Italia, Telefono Azzurro, Save the Children - Italia, Amici dei Bambini, ANFAA, CIAI e CIES. Il gruppo di lavoro, formato dalle associazioni, ha esaminato le varie proposte di riforma della giustizia minorile avanzate in questi anni, in Italia e in altri paesi europei, e in particolare il testo di riforma approntato dal Governo e attualmente all'esame del Parlamento, confrontandosi anche con le posizioni espresse dai giudici minorili, dagli avvocati di famiglia e da vari esperti nel campo dei diritti dei minori. (Prof. Luigi Citarella, Prof. Federico Palomba, Avv. Marina Marino, Prof. Lino Rossi).
La proposta di “decalogo” è stata sottoscritta da decine di associazioni e organizzazioni non governative, impegnate nella difesa dei diritti dell'infanzia su diversi fronti, sia nel nostro paese sia nei paesi in via di sviluppo. Fra gli aderenti alcune associazioni del Forum permanente del Terzo settore, quelle del coordinamento PIDIDA (Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), il CNCA (Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza).
Al di là di posizioni specifiche su singoli aspetti della riforma,
sottolineano gli estensori del documento, le associazioni intendono dare un
contributo sostanziale in direzione di una riforma che valorizzi le esperienze
positive sin qui portate avanti e assicuri però una migliore tutela dei
diritti dei minori in ogni livello di giudizio, sia civile che penale,
garantendo che la voce dei bambini e degli adolescenti sia ascoltata e che i
loro diritti siano tutelati, in qualsiasi procedimento giudiziario che li
riguardi e nelle fasi preliminari e successive.
Linee guida per la Riforma della Giustizia Minorile in Italia
La presentazione dei recenti Disegni di Legge n. 2501 dell'8 marzo 2002 e n. 2517 del 14 marzo 2002 in materia di modifiche della giustizia minorile, le polemiche e i dibattiti da essi scaturiti, hanno determinato nei firmatari del presente documento il desiderio di indicare alcune linee guida che possano aiutare il nostro Paese a realizzare una giustizia a “misura di bambino”.
Pertanto
riconoscendo lo stato di particolare “debolezza” nel quale versa un minore che viene in contatto, per i motivi più disparati, con procedimenti di giustizia civile o penale e in considerazione della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia del 1989, delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile - Regole di Pechino 1985 - e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Convenzione di Strasburgo 1996 – ancora in via di ratifica in Italia e dell'art. 111 della nostra Costituzione, si evidenzia quanto segue.
PREMESSA
Oggi nel nostro Paese una reale riforma della giustizia minorile non
può essere effettuata se non mettendo a disposizione risorse economiche,
umane e strutturali adeguate, che consentano l'attuazione di un processo di
cambiamento che migliori, potenzi e assicuri la piena efficienza del sistema
giustizia, nel rispetto dei diritti dei bambini, come riconosciuti dalla
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.
Pertanto i firmatari del presente documento richiamano all'attenzione del
Legislatore i seguenti principi:
1) Il minore parte di un giudizio civile o penale deve essere sempre riconosciuto quale portatore di diritti e quindi in tutte le decisioni dei Tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi che lo riguardano, deve essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 della Convenzione ONU). Occorre pertanto compiere ogni sforzo per adottare un corpo di leggi e di provvedimenti per i giovani, anche quali autori di reati, che rispondano alle loro esigenze di soggetti in crescita (art.2 Regole di Pechino) e alle loro prospettive di maturazione.
2) In una riforma della giustizia minorile civile e penale, che preveda una
nuova definizione delle norme procedurali e della organizzazione attraverso
appropriati interventi legislativi, adeguatamente finanziati (non è
possibile questa riforma a costo zero), si invita il Legislatore ad operare nel
medio termine, ove e per quanto possibile, l'accorpamento di tutte le competenze
in materia di minori, mantenendole in capo ad una unica istituzione giudiziaria
specializzata. I soggetti preposti alla giustizia minorile devono avere una
preparazione di tipo specialistico nel diritto in generale, nel diritto di
famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole
per la selezione, la nomina e la formazione professionale. Questo principio
della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile, deve
essere attuato, rendendo anche obbligatoria, in particolare per i giudici e gli
avvocati, la frequenza di appositi corsi professionali.
Tale principio di specializzazione esige inoltre che ai giudici per i minori non
siano attribuite competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che riguardano
la materia minorile e familiare.
3) Ogni processo che riguardi un minore deve essere svolto dinanzi a un giudice o collegio giudicante, competente, indipendente e imparziale. I Tribunali per i minorenni o per la famiglia o le sezioni specializzate dei tribunali ordinari devono avere una presenza capillare sul territorio nazionale, così da garantire un facile accesso al servizio giustizia, consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti sociali territoriali.
4) Tutte le procedure del processo minorile civile e penale devono tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore e devono permettere la sua partecipazione e la sua libera espressione, come indicato dall'art. 14 delle Regole di Pechino, art. 9 e art. 37.d della Convenzione ONU. Pertanto il processo minorile si deve basare sull'applicazione della regola del contraddittorio, in modo tale da assicurare a tutte le parti interessate di partecipare al processo e di fare conoscere le proprie opinioni (art.9.2 della Convenzione ONU) di fronte a un giudice terzo e imparziale (art.111 della Costituzione).
5) Il minore, nei procedimenti giudiziari penali che lo riguardano, ha
diritto a essere ascoltato e assistito da un proprio avvocato, che abbia le
adeguate competenze per tutelare il suo superiore interesse.
Parimenti nei procedimenti giudiziari civili che lo riguardano, ha diritto ad
essere ascoltato, ad essere rappresentato dai propri genitori o da un legale
rappresentante, e in caso di conflitti d'interesse con questi ultimi da un
curatore speciale, nonché ha diritto di accedere ad una assistenza di natura
psico-sociale e legale al fine di tutelare il suo superiore interesse.
6) Una riforma della giustizia minorile per essere adeguata non può prescindere dallo stabilire regole che disciplinino e garantiscano l'ascolto del minore soggetto a procedimenti civili o penali, in ottemperanza alla Convenzione ONU (art.12.) che sottolinea come “il minore capace di discernimento debba avere il diritto di esprimersi liberamente su ogni questione che lo interessa……e la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne” (art.12.2). Tali regole, nel disciplinare e garantire l'ascolto, devono anche assicurare al minore un'adeguata protezione psicologica e morale per tutta la durata dei procedimenti civili e penali che lo riguardano. Pertanto le audizioni del minore, il cui contenuto richieda una particolare attenzione e riservatezza, debbono essere svolte in modo protetto, onde evitare che la contemporanea presenza di tutte le parti in causa, possa turbare il minore o possa compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, nel rispetto di tempi celeri e modalità garantiste.
7) Nel processo penale le competenze del giudice o del collegio giudicante
necessitano in particolar modo di un supporto interdisciplinare, quindi si
ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché
i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla
gravità del reato, alla situazione del minore e alla sua tutela (art.17.d
Regole di Pechino).
Per quanto concerne la presenza della componente privata anche nei collegi
giudicanti civili, si invita il Legislatore a valutare con la massima attenzione
le diverse indicazioni avanzate a tale proposito dalle ONG e associazioni
impegnate da anni nelle tutela dei diritti dei minori, dalle categorie
professionali operanti all'interno del sistema della giustizia minorile, dalle
sedi scientifiche, dal Forum permanente del Terzo Settore e dall'Osservatorio
nazionale per l'infanzia (il quale sta redigendo il III Piano Nazionale di
azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva 2002-2003 – L.451/1997), perché solo dall'analisi
accurata, in tutte le sue angolazioni, dell'attuale sistema della giustizia
minorile, si può delineare una sua riforma che non si limiti a cancellare
il passato, ma che crei un sistema sempre più tutelante degli interessi e
dei diritti del minore.
Nei procedimenti riguardanti un minore, nei casi in cui il giudice o il collegio
giudicante ritenga opportuno il contributo interdisciplinare di specialisti, il
consulente tecnico di volta in volta nominato, deve avere particolari competenze
nelle scienze del comportamento ed in ambito forense.
8) Le istituzioni giudiziarie che si occupano di minori devono poter contare sulla collaborazione dei servizi socio-assistenziale e sanitari territoriali: tale collaborazione deve essere continuativa, anche sulla base di precisi protocolli d'intesa ed i servizi devono essere adeguatamente specializzati in materia minorile. Per quanto riguarda la competenza penale, si invita il Legislatore a regolare i rapporti tra i servizi del Ministero della Giustizia e i servizi locali affinché si realizzi un'efficace collaborazione sinergica.
9) La condanna del minore a pene detentive deve costituire un provvedimento
di ultima risorsa (art. 37.b della Convenzione ONU), e deve essere limitata al
minimo indispensabile (art. 17.b Regole di Pechino), in quanto la pena deve
svolgere la funzione di recupero del minore per il suo reinserimento nella
società civile (art. 39 della Convenzione), oltre che la funzione di
riparazione per il reato commesso. Il minore sia italiano che straniero,
compreso quello che entra negli Istituti penali Minorili, deve pertanto potere
usufruire di forme alternative alla detenzione (art. 18 Regole di Pechino), tra
le quali la messa alla prova e ove possibile la mediazione penale, senza
limitazioni per fattispecie di reato o per durata minima di espiazione della
pena in caso di liberazione condizionale.
In campo penale non sono giustificabili modifiche alle diminuenti e alle
attenuanti per i minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni.
Come non appare giustificato, nel caso che la pena a carico del minore possa
essere completamente espiata entro il 22° anno di età, il passaggio, al
compimento dei 18 anni, al carcere degli adulti; al contrario si deve
privilegiare il trattamento del giovane adulto in appositi istituti fino
all'espletamento della pena, al fine di portare a compimento i programmi di
recupero per lui previsti (Regole di Pechino art. 3.3.)
La riforma della giustizia in campo penale deve essere conforme ai principi e
alle norme della Convenzione ONU e in particolare all'art.40 della stessa
Convenzione.
10) Una riforma della giustizia minorile non può prescindere, come da tempo richiesto dalla Corte Costituzionale, dalla delineazione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni condannati a pene detentive. Tali norme sull'ordinamento penitenziario minorile, oltre regolare l'esecuzione delle pene per i minorenni, devono assicurare l'attuazione di quanto sancito nella Convenzione ONU e in particolare che “ogni minore privato della libertà sia sempre separato dagli adulti” (art.37.c)
CONCLUSIONE
I firmatari del presente documento invitano il Legislatore a fare propri i principi sopra elencati (da p.to 1 al p.to 10), oltre che a tenere presente le specifiche indicazioni, avanzate nel merito della riforma della giustizia attualmente in discussione alle Camere, da tutte le realtà associative e ONG impegnate nel nostro Paese nella tutela dei diritti dei minori.