Per essere operativa deve essere approvata dal Parlamento
La proposta di vietare le manifestazioni ai bambini
(Pdl Camera 4647)


I bambini minori di 11 anni non potranno più partecipare alle manifestazioni di protesta né ad altre riunioni in luogo pubblico, e genitori e organizzatori che non rispettano il divieto rischiano multe salato. E' quanto prevede la proposta di legge presentata alla Camera dalla presidente della Commissione per l'infanzia, Maria Burani Procaccini. Obbiettivo del provvedimento è impedire "l'uso strumentale dei bambini" nelle manifestazioni politiche, strumento una modifica al testo Unico di Pubblica Sicurezza, che dovrebbe portare a una multa dai 500 ai 2.000 euro per quei partiti o sindacati che organizzino manifestazioni con la partecipazione di bambini. Stessa sanzione pecuniaria è prevista per il genitore o per chi accompagni in quel momento il bambino in piazza e "si rifiuti di allontanarsi col minore stesso nonostante l'invito rivoltogli dalle forze di Polizia presenti". Escluse dal divieto le manifestazioni religiose, a quelle sportivo-ricreative, a quelle a carattere esclusivamente educativo-culturale ed in genere a tutte le manifestazioni che "tendono all’affermazione di valori accettati universalmente, quali il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; dei principi consacrati nella Carta della N.U. e dei valori costituzionalmente garantiti."
Anche questa, come tutte le proposte di legge, dovrà essere esaminata e approvata (con eventuali modifiche) dal Parlamento prima di essere operativa. (4 febbraio 2004)

Pdl Camera 4647 –Norme per la tutela dei minori nelle pubbliche manifestazioni



Articolo 1

(Modifiche al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza)

1. Dopo l’articolo 18 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante l’Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, è inserito il seguente:

"Articolo 18 bis

Alle riunioni in luogo pubblico è vietata la partecipazione non occasionale di minori degli anni undici.

E’ considerata non occasionale anche quella partecipazione che, o per il numero di minori degli anni undici coinvolto, o comunque per l’utilizzo degli stessi, sia da considerare strumentale ad uno degli scopi della riunione.

Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle manifestazioni religiose, a quelle sportivo-ricreative, a quelle a carattere esclusivamente educativo-culturali ed in genere a tutte le manifestazioni che non siano una forma di protesta contro persone o provvedimenti, ma tendano all’affermazione di valori accettati universalmente, quali il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; dei principi consacrati nella Carta della N.U. e dei valori costituzionalmente garantiti.

I promotori delle riunioni sono responsabili dell’osservanza del presente articolo. A tal fine, nell’avviso di cui al precedente articolo 18 essi devono indicare lo scopo della riunione e nel caso in cui essa rientri tra quelle oggetto del divieto, devono assicurare che non vi prenderanno parte minori degli anni undici. Nel caso in cui vi sia comunque una partecipazione non occasionale di minori, i promotori stessi sono tenuti ad annullare la riunione o comunque a darne immediato avviso all’autorità di pubblica sicurezza ovvero agli ufficiali presenti.

Oltre che nei casi di cui al quarto comma del precedente articolo, il Questore può impedire che la riunione abbia luogo qualora siano violati i divieti o le prescrizioni del presente articolo ovvero può consentirla prescrivendo che non vi partecipino minori degli anni undici.

I promotori che contravvengano al divieto ovvero alle prescrizioni di cui ai commi che precedono, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.000,00. Alla stessa pena soggiace chi accompagni un minore di anni undici ad una riunione allo stesso interdetta e si rifiuti di allontanarsi col minore stesso nonostante l’invito a tal uopo rivoltogli dalle forze di Polizia presenti.

La sanzione viene irrogata con ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito di verbale di contestazione elevato dalle Forze di Polizia o dal Questore. Si applicano le disposizioni della L. 24.11.1981 n. 689.

2. All’articolo 20 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Ugualmente possono essere disciolti gli assembramenti e le riunioni in cui siano violati i divieti o le prescrizioni di cui all’articolo 18 bis."

3. All’articolo 25 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 è aggiunto alla fine il seguente comma:

3. Alle processioni civili di cui al presente articolo si applica altresì l’articolo 18 bis.".