Le inquietudini degli adulti possono pregiudicare la crescita di un bambino
Se la madre è iperprotettiva il figlio affidabile al padre
(Cassazione 559/2003)


Se madre è troppo apprensiva ed iperprottetiva nei confronti del figlio minore, quest'ultimo, in caso di separazione, può essere affidato al padre. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di una donna che si era visto togliere l'affidamento del figlio a causa del suo comportamento ansioso ed iperprotettivo. La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello, spiegando che i bambini devono essere affidati al genitore che appaia più idoneo a ridurre i danni che derivano dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, mentre un comportamento eccessivamente iperprotettivo può essere pregiudizievole per la crescita di un bambino. (20 febbraio 2003)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile sentenza n.559/2003


LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 giugno 1999, il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione dei coniugi F. C. ed E. S. B. senza addebito ad alcuno ed affidava il figlio minore L. al padre regolando le visite ed i periodi di permanenza presso la madre; a cui favore disponeva un assegno mensile di £ 2.000.000.

La Corte di appello di Firenze in parziale accoglimento dell’appello del C. ha addebitato la separazione al comportamento della moglie, disponendo che nessuna somma dovesse esserle corrisposta a titolo di mantenimento e confermando l’affidamento del figlio al padre, in quanto: tutte le consulenze espletate avevano evidenziato l’indisponibilità di quest’ultima alla ripresa dei contatti del figlio con il padre, nonché i problemi che aveva causato e poteva causare l’affidamento del minore a lei; la B., dopo la nascita del figlio aveva rifiutato di dormire con il marito, lo aveva accusato di abusi sessuali nei confronti del minore, lo aveva minacciato e denigrato i di lui parenti; e proprio questi comportamenti, nonché le reazioni di costei alle difficoltà incontrate avevano inciso in modo decisivo sul matrimonio provocandone la definitiva frattura.

Per la cassazione della sentenza E. B., ha proposto ricorso per te motivi; cui resiste il C. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, E.S.B., deducendo violazione dell’art. 155 cod. civ. [1], nonché omessa motivazione circa punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata per aver confermato l’affidamento del figlio L. al padre senza considerare che nella scelta andava privilegiato unicamente l’interesse del minore, che nel caso, invece non era stato in alcun modo apprezzato: essendosi la Corte di appello arrestata all’esame di profili secondari del conflitto fra genitori, senza peraltro ammettere le prove da lei offerte, e senza compiere alcun giudizio prognostico circa la capacità del padre di crescere ed educare il figlio.

Il motivo è infondato.

La stessa ricorrente ha ricordato, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, in materia di affidamento dei figli minori, secondo la quale il giudice della separazione e quello del divorzio devono attenersi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come munus; e che pertanto, compito di detti giudici è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche; (Cass. 6312/1999; 1732/1995; 8667/1992).

Ora, proprio a questi principi si è attenuta la Corte di appello, la quale ha rilevato che erano state espletate ben tre consulenze tecniche per individuare il genitore più idoneo all’affidamento del minore; che in aggiunta a queste, peraltro eseguite nel corso di due anni e mezzo, i giudici di merito si erano avvalsi anche di ulteriori specifici interventi affidati a psichiatri e psicoterapeuti specializzati nella materia; e che da tutte le risultanze emergenti dal relative relazioni e documentazioni che la B. non ha contestato ed alle quali non ha addebitato vizi o errori di sorta, si ricava inequivocabilmente l’opportunità di affidare il minore al padre.

Ma la sentenza impugnata ha esaminato specificamente anche i rapporti del giovane L. con entrambi i genitori: e mentre ha accertato che il comportamento eccessivamente apprensivo ed iperprotettivo della ricorrente fosse proprio la causa principale dei suoi problemi, ha escluso che se ne fossero presentati nel rapporto padre- figlio perfino quando si era trattato di promuovere il riavvicinamento tra i due che il minore aveva dimostrato di gradire.

Laddove anche in quest’occasione la condotta della B. era stata del tutto pregiudizievole per gli interessi di lui, in quanto o aveva dimostrato completa indisponibilità alla ripresa di tale rapporto, ovvero aveva fatto fallire tutti i tentativi posti in essere da consulenti e terapeuti; sicchè alla fine costoro avevano concluso che anche sotto questo profilo, l’interesse del minore non poteva essere tutelato che con l’affidamento al padre.

Pertanto, a nulla rileva che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale dedotta dalla B. nel giudizio di primo grado e poi reiterata in grado di appello: perché il ricorrente per Cassazione il quale denunci l’esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l’onere non solo di indicare specificamente le deduzioni di prova che asserisce non ammesse, ma anche di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell’errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sul loro carattere decisivo.

E siffatto onore a maggior ragione gravava nel caso concreto sulla ricorrente posto che la stessa si è limitata a trascrivere nel ricorso numerosi capitoli di prova (pag. 28 e segg.) concernenti quasi esclusivamente fatti e circostanze che avrebbero determinato la frattura del rapporto coniugale; ragion per cui, correttamente la Corte di appello, cui era devoluto il controllo della loro attendibilità e concludenza, si è avvalsa della facoltà di preferire ad esse, quelle provenienti dalla consulenze tecniche e dagli interventi degli specialisti chiamati nel corso del processo, in quanto ritenute maggiormente idonee ad acclarare gli specifici fatti di cui si discute (Cass. 5964/01; 11011/00; 6023/00).

Con il secondo motivo, la B., deducendo violazione degli artt. 151, 156 e 2697 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi, si duole che la sentenza impugnata le abbia addebitato la separazione sulla base di alcuni comportamenti dedotti dal marito in quanto asseritamente non contestati, senza considerare da un lato che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte: le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate.

Laddove nel caso si trattava di episodi del tutto ininfluenti in relazione alle cause della separazione, che d’altra parte essa ricorrente aveva inutilmente chiesto di dimostrare attraverso la menzionata prova testimoniale.

Questo motivo è fondato.

La Corte territoriale ha addebitato la separazione alla condotta della B., in quanto i comportamenti che il marito le aveva attribuito (rottura di oggetti, rifiuto di dormire con lui, denigrazione dei parenti di lui ed altro) non erano stati da lui sostanzialmente contestati e risultavano confermati nella loro globalità delle relazioni dei periti.

Sennonché, a prescindere dalla considerazione che dalla sentenza non è possibile stabilire quali dei comportamenti indicati siano stati oggetto di percezione ovvero di esame da parte di questi ultimi, il Collegio deve rilevare che i fatti allegati da una parte intanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati ammessi esplicitamente dall’altra parte; ovvero quando quest’ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi: posto che nel vigente ordinamento non sussiste il principio secondo cui il convenuto abbia l’onere di contestare espressamente tutte le circostanze dedotte dalla controparte se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse.

D’altra parte, la B. fin da giudizio di primo grado aveva impostato le sue difese in modo del tutto incompatibile con l’ammissione di detti fatti, avendo articolato prova per testi con numerosi capitolati, tendenti a dimostrare che la sua condotta era del tutto conforme ai doveri ed agli obblighi che l’art. 143 cod. civ. pone a carico di entrambi i coniugi: prova che è stata inutilmente riproposta in grado di appello posto che il C. aveva formulato appello incidentale in punto di addebito (pag. 6 e 7 controric.); e sulla quale, invece, la Corte territoriale ha omesso del tutto di pronunciarsi.

Spetterà dunque al giudice di rinvio valutarne l’ammissibilità e la rilevanza in merito ai fatti da provare anche perché il giudice del merito, pur quando abbia accertato a carico di un coniuge un comportamento riprovevole, non è esonerato dall’esaminare anche la condotta dell’altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge; e quindi, in definitiva, dal verificarsi della crisi coniugale, compiendo al riguardo una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno di essi (Cass. 2444/99; 7817/97; 3511/94).

La cassazione della sentenza impugnata in ordine a questo motivo, comporta l’assorbimento dell’ultimo con il quale la ricorrente ha addebitato alla sentenza impugnata violazione degli artt. 112, 156, 329 e 346 cod. proc. civ. per avere revocato la statuizione relativa all’obbligo del marito di corrisponderle l’assegno di divorzio, non impugnata dal C. che aveva chiesto soltanto la riduzione del contributo dovuto.

Sarà cura, infine del giudice di rinvio provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Roma, 11 luglio 2002.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2003.