Fino a 3 anni di carcere per chi viola un sito protetto
Pene detentive per gli hacker

(Legge 22/2003)


Tempi duri per i produttori e i venditori di programmi che consentono di entrare nei siti e nei programmi protetti. E per chi li compra e li utilizza. Oltre alle sanzioni pecuniarie, che possono arrivare fino a 50 milioni di vecchie lire, gli autori degli illeciti, rischiano, ora, anche sanzioni penali. È quanto dispone una legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.38, del 15 febbraio 2003. Il provvedimento equipara le sanzioni penali, per questo tipo di frodi, a quelle previste per chi copia software e banche dati e per coloro che clonano i decoder che servono per accedere alle pay Tv. Le pene arrivano fino ad un massimo di 3 anni di reclusione. (18 febbraio 2003)

LEGGE 7 febbraio 2003, n.22 Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 [1] del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis [2] e 171-octies [3] della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli