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LEGGE 3 maggio 2004, n.112
Norme di principio in materia di assetto
del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del
testo unico della radiotelevisione.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalita)
1. La presente legge individua i principi
generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo
nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della
tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la
radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni
interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni,
l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue
applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente
legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato,
nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di
servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via
cavo e via satellite.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "programmi televisivi" e "programmi
radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei
contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e
destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante
la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo;
l'espressione "programmi" riportata senza
specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi
che radiofonici;
b) "programmi-dati" i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti
radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non
prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative
teletext e le pagine di dati;
c) "operatore di rete" il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in
onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli
utenti;
d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la
responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati
alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con
ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e'
legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali
connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei
relativi dati;
e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato" il soggetto che fornisce,
attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso
condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
apparati, ovvero che fornisce servizi della societa'
dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al
servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale
autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore
economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana
e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il
tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicita'
esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni;
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche
non informativa, della societa' concessionaria, secondo le
modalita' e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle
altre norme di riferimento;
i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito
locale;
l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non
superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito
e' denominato "regionale" o "provinciale"
quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione
televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione
o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri
bacini; l'espressione "ambito locale" riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in
ambito regionale o provinciale;
m) "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano
parti della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere
siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di
questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il
controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di
questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali
Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e
questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al
di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei,
realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori
stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da
produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i
quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore
dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente con il contributo di autori o lavoratori
residenti in uno o piu' Stati europei.
Art. 3. (Principi fondamentali)
1. Sono principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei
mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta'
di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di
opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza,
la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del
patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello
nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti,
in particolare della dignita' della persona, della promozione e
tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla
Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme
internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi
statali e regionali.
Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo,
a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non
discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di
contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e
locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in
condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle
opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei
soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema
delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti
fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le
trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque
motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione,
possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei
minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita
o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le
trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano
l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite
leali ed oneste, che rispettino la dignita' della persona, non
evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non
offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a
comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e
l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a
minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai
bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano
riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con
mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si
avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei
programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle
leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la
responsabilita' e l'autonomia editoriale del fornitore di
contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili
come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei
prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti
e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura
dell'attivita' dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato
si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni o notizie contrarie a verita', purche' tale
rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a
responsabilita' penali o civili e non sia contraria al buon
costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti
alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati e
garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o
locale; la presente disposizione non si applica per la
diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in
differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto
eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata
con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la
societa'.
2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con
disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo
a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni
di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e
degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel
rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identita' personale, in conformita' alla legislazione
vigente in materia.
Art. 5. (Principi a salvaguardia del
pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del
pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si
conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei
mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita'
e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il
mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i
criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti
controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza
degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo
svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore
di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici
oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime
dell'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, per le
attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione
non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e'
effettuata con distinto provvedimento in applicazione della
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via
satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita'
di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata
dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici
anni per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica
digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle
attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente,
in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano
esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno
stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo
o di collegamento non possono essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in
ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di
contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu'
del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito
locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parita' di trattamento
ai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate
e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse
informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di
contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni
nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di
qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a societa'
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti
di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori
di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di
mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria
responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di
contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e
commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a
societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni
ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di
sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche
discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle
condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di
esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera
negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel
settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale,
al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per
l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella
di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo
stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi
incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque,
che:
1) il fornitore di contenuti in ambito
nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema
di contabilita' se parata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito
televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la
presente disposizione non si applica alle emittenti televisive
che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonche'
ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di
rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di
effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e
informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
l) la titolarita' di concessione o di autorizzazione per la
radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto di ottenere dal
comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli
impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le
relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina
vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica. 2. All'articolo 8, comma 8, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per
cento".
Art. 6. (Principi generali in materia di
informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel
settore radiotelevisivo)
1. L'attivita' di informazione
radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce
un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei
principi di cui al presente capo. 2. La disciplina
dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in
modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni,
comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio
da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito
nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni
di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e
secondo le modalita' indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche
capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo
spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva
l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi
di informazione e di propaganda.
4. La presente legge
individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di
pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere
nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non
informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive
europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di
favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso
sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni
di utilita' sociale.
5. Il contributo
pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di
abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile
esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio
pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche
di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' europea. Ferma la possibilita' per
la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni
a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono
escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 7. (Principi generali in materia di
emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito
locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel
quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese.
Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva
tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un
terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla
diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre
concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva
all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu'
di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti
che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti
fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di
trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o
delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non
superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E' consentita
la programmazione anche unificata sino all'intero arco della
giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni
sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun
bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in
ambito locale alla data di entrata in vigore della presente
legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i
predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle emissioni televisive provenienti da
Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono
trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in
relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di
utenza per il quale e' rilasciata la concessione o
l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti
piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione
alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti
radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di
trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati,
di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di
messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non
interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare
i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le
comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati
indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti
fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i
predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il
pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello
stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva
locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che
si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80
per cento della propria programmazione non sono soggette al
limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo
8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come
modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli
obblighi informativi previsti per le emittenti televisive
locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti
radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e'
adottato un apposito regolamento dal Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo
il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare
anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo
di cui all'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione
in materia di televendite e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto,
enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e
giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e
delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n.
223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "40 per cento".
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui
trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale,
ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione,
in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in
tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere
teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite,
oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere
medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere
di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti
sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o
superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni
pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai
centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di
trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la
fine della sigla di chiusura del programma oltre alla
pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.
42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n.
362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti:
", attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.
42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n.
362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti:
", attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.
430, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le
emittenti radiofoniche si considerano presenti alle
manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle
stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia
altro collegamento a distanza".
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla
competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15
per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri
dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei
giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese
per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi
alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per
l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per
le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione
pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli
obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040
euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento,
alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le
disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo
7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi'
previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione
via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato,
come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della produzione
di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999,
che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle
condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n.
323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422
del 1993.
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento per
la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite
dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito locale".
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, le parole: "il 20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per
cento".
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui
all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, puo' comprendere anche la diffusione
di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o
televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come
segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia
provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore
della presente legge la propria posizione relativamente alla
violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo
qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo
inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo
dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative
contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento
delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra' avvenire
entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a
5.000 euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la
prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Diffusioni interconnesse)
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6
agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono
inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le
dodici ore per le emittenti televisive. La variazione
dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei
soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al
Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di
almeno quindici giorni".
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse,
comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti
programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le
parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite
le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore
di durata giornaliera per le emittenti televisive".
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
locale che intendono interconnettere sulla base di preventive
intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri
impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime
produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero
delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale
termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o
alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato
richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo
di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la
possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di
interconnessione programmi di acquisto o produzione del
consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere
operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione
europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327,
nonche' i programmi satellitari. In caso di eventuale
interconnessione con canali satellitari o con emittenti
televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato
al 50 per cento di quello massimo stabilito per
l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di
utilizzo parziale o totale della denominazione che
contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da
quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono
disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n.
223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse
tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere
comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro
trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti
previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di
sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al
presente comma.
Art. 9. (Disposizioni in materia di
risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente periodo:
"Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati
da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni piani di
risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli
impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta
giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo,
ridotte di un terzo".
Art. 10. (Tutela dei minori nella
programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme
comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in
particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e
nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la
tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV
e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni,
modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione
sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire,
anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1,
l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella
fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e
all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e
ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e
pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva
leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi
pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15
della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base
delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero
6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in
materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal
Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle
sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce
reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni
inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata
pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei
minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le
procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e
2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle
sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo
e logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie
risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista
al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di
tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al
Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in
materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti
adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione
parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle
attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei
minori, con particolare riferimento a quelle previste dal
presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni,
suggerimenti o osservazioni.
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "E'
altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei
suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dispone la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo
televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita'
rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione
sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con
particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la
televisione, comprese quelle di animazione, specificamente
rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai
minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli
adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e
programmi e' determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Art. 11. (Principio di tutela della
produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi
favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione
audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con
riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della
legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere
europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in
ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo
destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi
televisivi, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a
dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto
dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione
della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12. (Uso efficiente dello spettro
elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce
risorsa essenziale ai fini dell'attivita' radiotelevisiva. I
soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono tenuti
ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi
assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla
normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale,
provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della
normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente
alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede
internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato
e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino
interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o,
comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali
misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le
radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato
dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la
propria attivita' di trasmissione, non vi provveda nel termine
di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e
aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su
tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita'
con i principi della presente legge, e una riserva in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e
integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine
all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle
d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di
Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo
le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile
1998, n. 122.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio
regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione
vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di
reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi
permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel
rispetto dei criteri di parita' di accesso ai fondi e al
sottosuolo, di equita', di proporzionalita' e di non
discriminazione. 7. Per i casi in cui non sia possibile
rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalita'
di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva
concorrenza, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di
condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di
apparati di rete.
Art. 13. (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla
legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della
persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i
Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui
disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro
presidenti e componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel
settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati
personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato. Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14. (Accertamento della sussistenza di
posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema
integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di
concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita'
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati
dall'articolo 15.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai
principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15
della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei
ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema,
delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di
efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei
prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o
fonografiche.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni qualora
accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel
sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione
di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui
all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando
la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata
violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4.
Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese
che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono
nulli. 5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge
31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema
integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del
medesimo comma le parole: ", ai fini della presente
legge," sono soppresse.
Art. 15. (Limiti al cumulo dei programmi
televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema
integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia
pubblicitaria)
1. All'atto della completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, non puo' essere titolare di
autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per
cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per
cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal
medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema
integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione
nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne'
attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del
1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei
diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in
forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita'
di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con
esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti
pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche
erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e
periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a
carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica
anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle
opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del
pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o
collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni,
come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei
ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel
sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per
cento del sistema medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri
indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito
nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31
dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove
imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica
anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti
orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella
legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge
n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 7, la parola:
"messaggi" e' sostituita dalla seguente:
"spot"; b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le
parole: "se comprende forme di pubblicita'" sono
inserite le seguenti: "diverse dagli spot
pubblicitari" e le parole: "le forme di pubblicita'
diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "gli spot pubblicitari" e,
al secondo periodo, la parola: "offerte" e' sostituita
dalle seguenti: "pubblicita' diverse dagli spot
pubblicitari".
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito
dal seguente: "Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di
promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi
pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica
nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente
o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche
pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo
dei limiti massimi di cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni".
Capo III PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO
UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 16. (Delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di radiotelevisione, denominato
"testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le
norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o
per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della
Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle
Comunita' europee.
2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in
materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel
Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel
testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali,
della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale,
nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi,
autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in
base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche'
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del
paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle
competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per
fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto
della potenzialita' economica del soggetto richiedente, della
qualita' della programmazione prevista e dei progetti
radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul
mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita'
dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di
servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con
particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo
professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare
della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica
digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o piu'
autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di
cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno
un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di
programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli
specifici compiti di pubblico servizio che la societa'
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione
e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito
regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in
ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla
presente legge; e', comunque, garantito un adeguato servizio di
informazione in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con
il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di
servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico
generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di
cui alla lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica della societa' concessionaria, anche con riguardo alla
determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori
principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza
in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito locale, comunque nel rispetto dell'unita' giuridica ed
economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali e la tutela dell'incolumita' e della sicurezza
pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione
alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle
Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente,
entro trenta e sessanta giorni. 4. Le disposizioni normative
statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E
RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17. (Definizione dei compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato
per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla
base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il
Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio
regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli
obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono
rinnovati ogni tre anni. 2. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque
garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria
con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto
consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo
alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute
di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero
di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore
sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in
modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le
modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei
gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli
regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose,
dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici
e culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,
dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di
rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una societa' per la produzione, la
distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione
della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso
l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua
francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di
adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle
autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e
della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento
dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee,
ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale
quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente
legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge
delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu'
sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone
portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4,
comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera
b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli
strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, le sedi provinciali della societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di
autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle
stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni
prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di
servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli
ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il
servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo
svolgimento, direttamente o attraverso societa' collegate, di
attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di
immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate,
purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale.
Art. 18. (Finanziamento del servizio
pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la
trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento
pubblico, la societa' concessionaria predispone il bilancio di
esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi
derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno
solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla
base di uno schema approvato dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base
di principi di contabilita' applicati in modo coerente e
obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi
di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti
separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di
personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra
natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e
per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti
sulla base della differenza tra i costi complessivi della
societa' considerati includendo o escludendo le attivita' di
servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni
dall'approvazione, e' trasmesso all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi
del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di
revisione nominata dalla societa' concessionaria e scelta dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si applicano le
norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della
parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. 3. Entro il mese di novembre di ciascun
anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto
stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1°
gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla
societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire
i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili
dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione
il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo
tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del
canone dovra' essere operata con riferimento anche
all'articolazione territoriale delle reti nazionali per
assicurarne l'autonomia economica. 4. E' fatto divieto alla
societa' concessionaria della fornitura del servizio pubblico di
cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i
ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non
inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19. (Verifica dell'adempimento dei
compiti)
1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15
novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti
di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il compito di
verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo
venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui
alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli
specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi
di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle
comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura
dell'istruttoria al rappresentante legale della societa'
concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato
contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare
deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' di
essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni
fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone
che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al
fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello
Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche,
nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di
cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti
non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al
comma 1, fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque
non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto
della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita'
dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione
della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a
trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui
al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore
al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo
del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma
7, fissando altresi' il termine entro il quale il pagamento
della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a
novanta giorni. 9. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni da' conto dei risultati del controllo ogni anno
nella relazione annuale.
Art. 20. (Disciplina della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
e' affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto
dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e'
assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni,
anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato
dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di
amministrazione della societa', svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a
giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza
di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a
richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata
del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una
sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e'
effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene
efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di
lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da
pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non
meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a
pena di nullita' delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379
del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere
tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate
o integrate in sede assembleare; le liste possono essere
presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento
delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e
sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e
annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due
economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni
prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo
in relazione al numero massimo di candidati della lista
presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna
lista comprende un numero di candidati pari al numero di
componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente
diritto di voto puo' votare una sola lista. Nel caso in cui
siano state presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna
lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero
di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica
graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del
quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i
quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta
eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la
partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente
comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della
partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di
candidati, indicando un numero massimo di candidati
proporzionale al numero di azioni di cui e' titolare lo Stato.
Tale lista e' formulata sulla base delle delibere della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione
secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma
9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, nelle assemblee della societa' concessionaria convocate
per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la
revoca o la promozione di azione di responsabilita' nei
confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita'
alla deliberazione della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la
quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del
servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della
concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di
cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette
membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due
membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di
maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo
l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente
del presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono
nominati con le medesime procedure del presente comma entro i
trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle
dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore
il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della
prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi
dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta
data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra
causa, a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7
e 9.
Art. 21. (Dismissione della partecipazione
dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e' completata la fusione
per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella
societa' RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini
di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo
comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati.
Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui e' titolare la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della
presente legge, trasferite di pieno diritto alla societa'
incorporante, senza necessita' di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la
societa' RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di
"RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di
amministrazione della societa' incorporata assume le funzioni di
consiglio di amministrazione della societa' risultante dalla
fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla
societa' risultante dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione
per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento
per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione
avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformita' al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti
attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni
del Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte
pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti
all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno
con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non
possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di
acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di
interesse generale e di ordine pubblico connessi alla
concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e' inserita
nello statuto della societa' la clausola di limitazione del
possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi
il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni
aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di
voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalita'
di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti
titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o
collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite
di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni
aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da
parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di
diritto inserite nello statuto della societa', non sono
modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo. 6. Fino
al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda. 7. I
proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato
di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono
destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e
successive modificazioni. La restante quota e' destinata al
finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione
finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.
Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22. (Attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione
e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del
servizio, a tutela dell'utenza. 2. Alle controversie in materia
di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso
alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23. (Disciplina della fase di avvio
delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a
qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per
ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle
trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea
dei programmi gia' diffusi in tecnica analogica, le predette
sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti,
nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze
e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica
digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
puo' essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in
tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra
i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' televisiva
in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni
operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive
che possono essere utilizzate per la sperimentazione di
trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi
interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata,
su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita'
di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio ovvero
per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora
dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50
per cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete
televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione
contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni
che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo
29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore
di rete televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata
anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che
dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il
rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito
nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla
domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della
popolazione, nonche' rinuncino ai titoli abilitativi per la
diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data
di entrata in vigore della presente legge, in virtu' di titolo
concessorio o autorizzativo, se titolari di piu' emittenti con
una copertura comunque inferiore al 50 per cento della
popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di
operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi
radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti
legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la diffusione
radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione
degli impianti che superano o concorrono a superare in modo
ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione
dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31
luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni
tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche
terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica
digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi
regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla
provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b),
autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare
tali finalita'.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente
eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale.
L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al
Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione
concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attivita'
trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono
abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola
sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi,
di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano,
fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.
Art. 24. (Disciplina della fase di avvio
delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della
diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il
Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB)
come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la
previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un
equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione
delle domande e per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in
tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli
abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di
utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per
la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni in conformita' al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di eserci |