Si rischia l'accusa di pubblicazioni oscene
Oscenità trasmettere foto porno via fax
(Cassazione 26608/2002)

Trasmettere foto pornografiche via fax costituisce reato, e chi lo fa rischia l'imputazione di pubblicazioni oscene. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna per il reato previsto dall'art.528 del codice penale a carico di un uomo che aveva inviato via fax materiale pornografico alla redazione di una trasmissione televisiva. L'imputato aveva proposto ricorso in Cassazione contestando che nel proprio comportamento fosse ravvisabile quella "messa in circolazione" del materiale osceno richiesto dal codice penale quale presupposto della punibilità. La Suprema Corte ha invece rilevato che la" messa in circolazione" si realizza quando le immagini oscene escono dalla "sfera di custodia del detentore" ed entrano nella sfera altrui; di conseguenza, costituisce reato punibile ai sensi dell'art.528 del codice penale la messa in circolazione di foto pornografiche attraverso l'invio a mezzo fax , senza l'indicazione del destinatario, alla redazione di una trasmissione televisiva. (20 settembre 2002)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, sentenza n.26608/2002


LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONEIII PENALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, emessa il 4 ottobre 2000, con la quale veniva condannato, per il reato continuato di messa in circolazione a scopo distributivo di materiale pornografico, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 8, 9, 12, 24, e 178 lett. c) c.p.p., giacchè competente territorialmente è il Tribunale di Napoli sia perché in quel luogo è iniziato il reato continuato sia perché il delitto ex art. 528 c.p. [1] è connesso con quello di cui all’art. 609- quater c.p. sia perché sussiste una connessione oggettiva, soggettiva e probatoria, l’erronea applicazione dell’art. 528 c.p., giacchè nella condotta dell’imputato non era configurabile il delitto contestato, in quanto la trasmissione a mezzo fax di una immagine, di uno scritto o di un documento pornografico ad una redazione di una trasmissione televisiva, giammai può integrare oggettivamente la messa in circolazione, le immagini inviate erano già circolanti nel sito internet, sicchè non era configurabile alcuna pubblicità e pubblicazione; la carenza dell’elemento psicologico, poiché il ricorrente, per ragioni scientifiche e di studio, voleva solo determinare una reazione per suscitare un dibattito sulla complessa problematica della pedofilia e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione a riguardo, poiché il concetto di distribuzione postula la potenzialità reale di una diffusione con chiara e probabile adesione concordata con destinatari ben individuati e non affidati al caso, mentre, nella fattispecie, i fax sono stati respinti ed è stata proposta denuncia- querela per molestie, sicchè non sussiste il dolo specifico; l’erronea applicazione dell’art. 660 c.p., giacchè la fattispecie è inquadrabile nella contravvenzione di molestia e disturbo alle persone, l’errata applicazione dell’art. 600– ter c.p. e dell’art. 2 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione al riguardo, perché la norma di riferimento è quella di cui all’ultimo comma dell’art. 600- ter c.p., in quanto si tratta di mera cessione di materiale pornografico a nulla ostando la materia contrattualistica evidenziata dalla Corte, la violazione degli artt. 62- bis e 133 c.p. e 53 e segg. L. n. 689 del 1981 e la carenza e manifesta dosimetria della pena e la mancata sostituzione della pena detentiva in considerazione della limitata gravità del reato, pure in relazione all’intensità del dolo, alla carenza dei motivi a delinquere, alla condotta contemporanea e susseguente al reato, al comportamento processuale ed alle condizioni di vita familiari dell’imputato, nonché all’assenza di condizioni ostative ed alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per procedere alla sostituzione della pena detentiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi addotti sono infondati, sicchè il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero il ricorrente reiterava i motivi dell’appello cui la Corte di merito aveva fornito ineccepibile risposta, esente da vizi logici e giuridici.

Infatti, l’eccepita incompetenza territoriale per una pretesa connessione con altro procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli al momento della sua proposizione non sussisteva più, giacchè il procedimento nei suoi confronti era stato archiviato, mentre Milano è il luogo di installazione del fax e di ricevimento delle immagini da parte della redazione della rubrica televisiva, sicchè detta doglianza è manifestamente infondata.

Tali sono anche tutte le censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche, la misura della pena e la sua sostituzione ai sensi dell’art. 53 L. n. 689 del 1981, in quanto la Corte meneghina ha motivato su questi punti, facendo riferimento alla condotta contemporanea dell’imputato (invio del fax in maniera anonima), alle giustificazioni non veritiere successivamente assunte (la mancata configurazione del modem preclude la possibilità delle trasmissioni via fax, mentre l’evidenziare o meno il numero dell’utente dipende dalla volontà del mittente), all’intensità del dolo, essendo del tutto carente alcun commento all’invio delle immagini, sicchè il fine scientifico è indimostrato e costituisce un espediente difensivo, l’assenza, quindi, di un leale comportamento processuale e di ogni remora nonostante l’allarmante diffusione di reati in tema di pedofilia, mentre lo stato di insicurezza è stato considerato nel comminare la pena in concreto.

Pertanto occorre appuntare l’attenzione sui motivi concernenti la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza del dolo.

Orbene, il delitto di cui al primo comma dell’art. 528 c.p. costituisce un reato di pericolo astratto, giacchè la soglia della rilevanza penale è anticipata fino a comprendere condotte solo astrattamente idonee, secondo una stima prognostica, ad offendere il pudore, inteso, in questo caso, non come bene individuale, ma collettivo e, dunque, ricavato da valutazioni medie, che permettano l’elaborazione di modelli di comportamento ritenuti socialmente vincolanti e recepiti dall’ordinamento penale.

Inoltre il predetto delitto si configura come reato a previsione alternativa di una pluralità di condotte criminose, unificate dal semplice pericolo per la moralità pubblica delle stesse, anche se l’introduzione di nuove fattispecie criminose, incentrate sul rispetto della persona umana (artt. 600- bis e segg. e 609- bis e segg. c.p.p.), ha comportato una migliore tipizzazione della prima tipologia, disancorata da concezioni moralistiche e correlata non solo a modelli di comportamento di rilevanza sociale, ma anche alla possibilità di turbamento dell’uomo medio.

Infine, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. se. III 6 maggio 1981 n. 4149, Capodiferro rv. 148722), la messa in circolazione si attua quando gli oggetti vengono fatti uscire dalla sfera di custodia del detentore per farli entrare nella disponibilità di altri e si distingue dalla distribuzione, in quanto, mentre quest’ultima presuppone una pluralità di oggetti o frammenti di un unico oggetto trasmessi a più individui, la messa in circolazione può attuarsi anche in relazione ad un unico oggetto e si verifica allorchè la cosa è posta fuori dalla sfera di un soggetto per entrare in quella di un altro sia o meno indeterminato.

Pertanto, alla luce di queste precisazioni dottrinali e giurisprudenziali, non appare condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui la trasmissione tramite fax non rientrerebbe nella nozione di messa in circolazione, mentre la distribuzione comporterebbe un previo accordo fra più persone determinate e non invece indeterminabili, giacchè è proprio la pubblicità, che connota questo delitto, pure nell’ipotesi di messa in circolazione, a richiedere la possibilità di coinvolgere un numero in astratto indeterminato di soggetti.

Peraltro, approfondendo la tematica sia in relazione alle nozioni di messa in circolazione e di diffusione sia al dolo specifico e, quindi, in via indiretta, con i differenti reati configurati in ricorso, occorre rilevare che la Corte meneghina con acute osservazioni in fatto evidenzia il modo di trasmissione via fax senza indicare il destinatario, l’assenza di ogni commento, la presenza di didascalie maliziose e non certo scientifiche ed il comportamento della redazione destinataria, qualificata a livello professionale a recepire e valorizzare stimoli per dibattiti o confronti, indagata per la proluvie di immagini pornografiche, sicchè nega finalità scientifica e assume il comportamento nel dolo specifico della diffusione tramite la messa in circolazione.

Il concetto di messa in circolazione di immagini oscene di qualsiasi specie puntualizza una delle modalità esecutive del delitto ed il contesto spaziale o relazionale in cui deve svolgersi la condotta ed anche se non raggiunge l’ampiezza della nozione di distribuzione si caratterizza per una peculiare dimensione comunicativa con una pluralità di destinatari, che non devono essere necessariamente determinati, ne avere contezza delle immagini oscene, in quanto è necessaria soltanto la possibilità che queste siano percepibili da soggetti indeterminati o meno senza richiedere la presenza e diffusione in un vasto pubblico.

La messa in circolazione, quindi, consente di applicare il precetto pure a situazioni che il legislatore del 1930 non poteva prevedere quale la trasmissione via fax, in quanto il termine è ampio e ricomprende tutte la possibili modalità di diffusione, tanto più che gli spettacoli e le pubblicazioni oscene vengono ad avere specifica trattazione in altra parte.

Logicamente una simile n0ozione non esclude che le immagini siano state già da altri prodotte o distribuite tramite internet, giacchè il delitto può configurarsi pure nel caso in cui detta diffusione sia intervenuta, in quanto si tratta di un’autonoma e differente condotta con destinatari diversi.

Il concetto di diffusione postula necessariamente la comunicazione rivolta ad una pluralità di soggetti (cfr. a riguardo l’art. 1 secondo comma lett. g) ed h) della legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela dei dati personali) e può essere attuato non solo con una serialità di atti, ma anche con uno singolo, purchè rivolto a vari soggetti non necessariamente indeterminati, giacchè è proprio l’esistenza di più destinatari a qualificare la fattispecie connotata dall’avverbio pubblicamente che permea il reato.

Peraltro il dolo specifico con la sua funzione selettiva, giacchè, altrimenti, le condotte permarrebbero allo stato di fatti penalmente irrilevanti, non postula la necessità che esista un numero indeterminato di persone in concetto, ma si incentra soltanto nella volontà di raggiungere con il messaggio un numero indeterminabile di soggetti con il carattere proprio della lesività del reato da rinvenire, come già evidenziato, nel pericolo per la pubblica moralità relazionato al rispetto della sensibilità della persona umana.

Nel caso di specie, il fatto è stato verificato da entrambi i giudici di merito che con motivazione ineccepibile hanno escluso il fine di lucro, hanno evidenziato la proluvie di immagini pornografiche tali da imbarazzare persino una redazione giornalistica, mentre proprio il soggetto cui erano destinate dimostra la volontà di porle in circolazione e diffonderle, sicchè il reato configurato appare intero e ben delimitato da dolo specifico, chiaramente sussistente.

Per altro, la linea di discrimine fra questo delitto e quello contemplato dall’art. 600- ter. IV comma c.p. è data non solo dal differente bene tutelato cioè il minore da ogni forma di sfruttamento sessuale in vista del suo completo sviluppo sotto tutti gli aspetti, ma anche dagli elementi costitutivi dei due reati, giacchè la semplice cessione implica un rapporto privato, a titolo gratuito od oneroso.

La differente natura dell’interesse protetto, la persona umana in questo caso e la moralità pubblica, sia pure diversamente connotata rispetto al passato, in quello in esame comporta, nella prima fattispecie, anche la previsione di condotte prodromiche, che si spingono a colpire non solo gli atti di semplice cessione individuale, ma anche persino la mera detenzione (art. quater c.p.) in modo da reprimere sotto tutti i profili della pornografia minorile, perché essa deriva dallo sfruttament5o sessuale dei minori, sicchè la nuova disciplina abbraccia un campo più vasto e diverso.

Pertanto, in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 269 del 1998, numerose condotte, non riconducibili nell’ambito degli artt. 519, 521 e 528 c.p. e della legge n. 75 del 1958, non venivano punite (ex. gr. Cessione privata e detenzione di materiale pornografico ritraente minori e, sotto alcuni peculiari aspetti, diffusione tramite internet), mentre altre trovavano nelle predette fattispecie la loro configurabilità, sicchè, in dette ultime ipotesi, si è in presenza di una continuità normativa come evidenziato dal giudice di primo grado.

Orbene le argomentazioni svolte dimostrano come il comportamento tenuto dal ricorrente non possa inquadrarsi nell’ipotesi criminosa di cui al IV comma dell’art. 600- ter c.p., riguardante una materia contrattualistica del tutto assente nel caso qui considerato, secondo quanto sostenuto dalla Corte d’appello, nel senso, su evidenziato, che trattasi di cessione privata.

Inoltre le caratteristiche fattuali della condotta chiariscono che non si è in presenza di semplici molestie, ma della cosciente messa in circolazione di materiale pornografico al fine specifico della diffusione, emblematicamente individuato nel soggetto cui erano indirizzate le foto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.

 


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