Il risarcimento è dovuto per danno all’immagine
Il preside pedofilo paga i danni all’amministrazione
(Corte dei conti n.366/2002/A)

Il preside, già condannato in sede penale per pedofilia, ha l’obbligo di risarcire i danni anche all’amministrazione scolastica. E’ quanto hanno stabilito i giudici della prima sezione centrale di appello della Corte dei conti, con una sentenza depositata il 24 ottobre 2002 . La vicenda faceva riferimento al caso di un dirigente scolastico di Sassari, che era già stato condannato in sede penale a 3 anni di reclusione e all’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. La pena gli era stata inflitta perché aveva commesso atti di libidine violenta nei confronti di 7 alunne della sua scuola. Per lo stesso motivo, l’amministrazione gli aveva anche irrogato la sanzione amministrativa della destituzione. In più, il preside era anche incorso nel giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla sezione regionale della Corte dei conti per la Sardegna. Giudizio che aveva dato luogo alla condanna del dirigente scolastico alla pena pecuniaria di 100 milioni di vecchie lire, a titolo di risarcimento nei confronti dell’amministrazione scolastica. Di qui il ricorso ai giudici di secondo grado che, però, pur confermando l’esistenza del danno nei confronti dell’amministrazione, terminava con la riduzione della pena da 100 milioni di vecchie lire a 5mila euro, giudicati sufficienti a risarcire il danno patrimoniale indiretto, subito dall’amministrazione a causa della condotta del preside. (10 gennaio 2003)

CORTE DEI CONTI. SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Presidente: C. De Rose – Relatore: D. Morgante Sentenza n.366/2002/A


FATTO

Con sentenza n. 592/R/2000 la Sezione Giurisdizionale della Corte per la Regione Sardegna ha condannato il preside pro-tempore della Scuola Media A. M. di Sassari al pagamento in favore del Ministero della Pubblica Istruzione della somma di £. 100 milioni (oltre interesse e spese), quale danno arrecato dal medesimo alla Pubblica Amministrazione in ragione della condanna da parte del Tribunale penale di Sassari (confermata in appello) ad anni tre di reclusione ed interdizione quinquennale dai pubblici uffici per il delitto di atti di libidine violenta, commesso nei confronti di sette alunne di età compresa tra i 12 ed i 14 anni del suddetto Istituto scolastico.

La pretesa risarcitoria azionata dall’Organo Requirente con riferimento ad una nozione di danno non direttamente collegato ad una perdita patrimoniale ma ad un pregiudizio economicamente valutabile per effetto del discredito subito dall’Amministrazione è stata accolta dalla Corte Regionale anche con riguardo al criterio dettato dalla Cassazione della spesa necessaria per il ripristino del bene leso e con applicazione ai fini della determinazione del quantum debeatur della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. [1]

Avverso l’indicata sentenza ha interposto appello il P., rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro Diaz e Giuseppe Masala, giusta delega a margine dell’appello medesimo.

Nella proposta impugnazione la difesa appellante assume l’illegittimità ed erroneità della pronuncia di prime cure formulando le seguenti doglianze:

- mancato accoglimento della richiesta (che rinnova) di sospensione del giudizio di responsabilità, non risultando ancora definito, con formazione del giudicato, il giudizio sull’ascritto reato penale;

- mancanza di titolarità all’azione di risarcimento del danno non patrimoniale, stante la non identificabilità del Ministero della Pubblica Istruzione quale soggetto passivo del reato in senso stretto;

- illegittima integrazione della domanda rispetto a quella iniziale proposta dal Procuratore Regionale (danno all’immagine dell’Amministrazione), identificando il danno nell’esigenza doverosa da parte dell’Amministrazione scolastica di porre in essere "attività idonee alla riaffermazione di valori all’interno della scuola ed al conseguente recupero della piena credibilità, attraverso il ricorso a professionalità esterne (psicologi e pedagoghi) di cui non è stato fornito alcun riscontro e, tenuto conto che, peraltro, il Ministero della P.I., interpellato con nota del 2 giugno 1995, escludeva la propria costituzione di parte civile, non ipotizzando un danno all’Erario.

Ne segue, ad avviso della difesa appellante, che il Procuratore Regionale avrebbe esercitato una sorta di surrogazione sui generis sostituendosi al Ministero inerte per far recuperare a questo ultimo un danno non solo non richiesto ma anzi espressamente escluso; donde scaturirebbe un illecito arricchimento della Amministrazione nei confronti dell’appellante;

- mancanza di prova che i fatti reato siano stati commessi dal Preside in violazione di obblighi di servizio nell’esercizio delle sue funzioni, costituendo gli stessi, al contrario, una proiezione di motivazioni esclusivamente private niente affatto legate alla sua qualità di preside.

Chiede, pertanto, la difesa, in riforma della sentenza impugnata, l’assoluzione del proprio assistito dalla domanda attorea ed, in via di mero subordine, un equo esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Nelle proprie conclusioni, contestuali ad appello incidentale, notificato al P. in data 5 febbraio 2001, il Procuratore Generale ha opposto l’infondatezza dell’appello proposto dal convenuto.

Previo richiamo all’ormai vigente principio di completa autonomia e/separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale e quindi alla abrogazione dell’istituto di sospensione del giudizio contabile in pendenza di quello penale, il Procuratore Generale oppone l’infondatezza della costruzione difensiva in ordine alla mancanza di titolarità all’azione risarcitoria del danno non patrimoniale in capo al Ministero della Pubblica Istruzione, nell’intesa, evidentemente, incardinazione del Preside P. in altra Amministrazione statale e dando erroneo rilievo alla comunicazione del Ministero della P.I. circa la ritenuta insussistenza del danno erariale.

Non tiene conto la difesa, secondo la Parte Pubblica appellata, che il Pubblico Ministero Contabile non è un sostituto processuale della Amministrazione danneggiata, bensì un rappresentante dello Sttao Comunità, accezione ben più ampia di quella propria dello Stato Amministrazione, i cui interessi/diritti risultano oggetto di tutela da parte della Avvocatura erariale.

Contesta, inoltre, la Parte Pubblica appellata la fondatezza della censura appellante che individua la sussistenza di una illegittima integrazione della domanda, con violazione, pertanto dell’art. 112 cod.proc.civ. [2]

Al riguardo, il Procuratore Generale richiama il cammino giurisprudenziale giunto alla nozione di danno c.d. all’immagine, risarcibile a favore della Pubblica Amministrazione.

Il Comune denominatore delle relative pronuncie sia della giurisdizione di merito che di quella di legittimità si fonda sul riconoscimento in capo alla P.A. della tutela e risarcibilità in sede contabile – patrimoniale di lesioni a c.d. beni immateriali, suscettibili di valutazione patrimoniale, anche in assenza di spese concrete già sostenute per il ripristino del bene (Cass., SS.UU. sentt. n. 5668/1997 e n.744/1999).

Tale sarebbe, secondo la parte Pubblica, lo schema procedimentale e giurisprudenziale seguito dal Primo Giudice, nel caso all’esame, ove non si è verificata un’integrazione della domanda sia nel petitum che nella causa pretendi rispetto al libello del Procuratore Regionale, atteso che la decisione contestata ha correttamente indicato la spesa, quale deminutio patrimoniale indiretta, necessaria per alleviare il danno cagionato all’Amministrazione da parte dell’appellante; donde sarebbe da escludere ogni violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Sostanzialmente, invero, secondo il Procuratore Generale il primo Giudice, lasciando fermi il petitum ed i fatti posti dall’attore a giustificazione della domanda, ha dato a questi una qualificazione diversa, senza che ne derivino effetti giuridici diversi o più ampi di quelli cui tende la domanda (Cass. 9 aprile 1975, n. 1305)

Contestualmente alle rese conclusioni il Procuratore Generale ha proposto appello incidentale condizionato allo accoglimento dell’appello principale.

Deduce, infatti, la Parte Pubblica la erroneità della sentenza impugnata che non soltanto avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., ma avrebbe disatteso l’imputazione accusatoria del Procuratore Regionale, in particolare negando la sussistenza della "causa pretendi" della domanda, sostituita da altra formulata dal giudice stesso.

L’aspetto così evidenziato, secondo l’appellante incidentale, dimostrerebbe l’interesse di questo ultimo ad impugnare, atteso che in assenza di censura al riguardo, il giudice del gravame si limiterebbe all’annullamento della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda i termini di opponibilità dell’appello incidentale, la Parte Pubblica rappresenta che tale impugnazione viene proposta ai sensi dell’art. 343 cod. proc. civ. [3] .

Chiede, pertanto, il Procuratore Generale ,la reiezione dell’appello principale e l’accoglimento del proprio appello incidentale, con affermazione della responsabilità del P. nei termini richiesti dal Procuratore Regionale e condanna del soccombente alle spese del doppio grado.

Alla pubblica udienza dell’1 marzo 2002, l’Avv. Giuseppe Masala per l’appellante ed il Pubblico Ministero hanno sviluppato e confermato le considerazioni e le richieste conclusionali svolte nei rispettivi atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, i proposti atti d’appello in quanto rivolti avverso la stessa sentenza, vengono riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. onde pervenire ad un’unica decisione.

Nel merito osservano i Giudicanti che il thema decidendum indotto dal proposto atto di appello attiene alla sussistenza o meno nella fattispecie all’esame del c.d. danno all’immagine dell’Amministrazione scolastica in relazione alla censurata condotta del Preside G. P..

Al riguardo, osservano i Giudicanti che il Primo Giudice, onde ovviare alla, invero, poco ostensiva prospettazione data dal Procuratore Regionale nel proposto libello, ha correttamente contenuto la risarcibilità davanti alla Magistratura Contabile al "solo danno patrimoniale indiretto" cioè ai maggiori costi sopportati dall’Amministrazione per il ripristino di quel bene immateriale leso.

Tale attività di esatta interpretazione della domanda attorea è stata ritenuta fisiologica alla funzione cognitiva e decisoria del Giudice da parte della Corte di Cassazione, alla cui giurisprudenza la Corte Regionale si è sostanzialmente conformata, anche per quanto attiene allo esercizio del potere di quantificazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. Ss.UU.Civ.: n. 5668/1997; n. 744/1999), non debordando in alcun modo, rispetto ai limiti quantitativi segnati dalla domanda attrice.A tal punto reputa il Collegio di dover rammentare che, secondo l’indicata giurisprudenza della Cassazione, nel processo di individuazione e quantificazione del c.d. "costo di ripristino dell’immagine" il Giudice Contabile dovrà tener conto non solo della diminuzione patrimoniale già sofferta all’indicato titolo, ma anche dei maggiori costi che l’Amministrazione è, in prospettiva, chiamata a sopportare, secondo un criterio di logica consequenzialità, onde pervenire alla ricostituzione di quel bene giuridico leso.

Nell’indicato processo di quantificazione, anche in termini equitativi, secondo questi Giudicanti, potranno essere valutate le componenti più varie delle spese di ripristino, alcune delle quali si rendono ipotizzabili in via preventiva, quali costi aggiuntivi fisiologici del fatto lesivo dedotto in giudizio (come le spese connesse alle inchieste amministrative svolte, alle condotte indagini di polizia giudiziaria, in qualche misura ai procedimenti giudiziari posti in essere per lo accertamento della verità, ad eventuali esigenze d notizie inerenti all’illecito perpetrato da divulgare per il tramite dei mezzi di informazione, all’attività di riorganizzazione ed, a volte di riconversione dei servizi, nonché ai movimenti, sostituzione ed eliminazione dalla struttura degli operatori pubblici ivi impiegati, onde ovviare o ridurre i guasti provocati dalla condotta illecita degli operatori infedeli) ed altre che sono da individuare ed apprezzare di volta in volta in relazione alla concreta vicenda lesiva.

Facendo applicazione dei delineati criteri di individuazione e quantificazione del nocumento patrimoniale c.d. indiretto per ripristino di immagine nel caso allo esame, anche onde corrispondere alle doglianze di merito formulate al riguardo nel proposto atto d’appello, conviene anzitutto il Collegio con l’assunto della Corte Regionale secondo cui l’illecito perpetrato dal convenuto Preside di Scuola media statale, definitivamente attestato in sede penale, ha gettato non poco discredito sull’Amministrazione scolastica e sull’Istituto di istruzione nel quale lo stesso operava, sia per la funzione educativa e formativa che tali Organi sono deputati ad assolvere soprattutto nei confronti della scolarità che attraversa il delicato percorso adolescenziale sia per la funzione di vertice, e di presidio alla attuazione in concreto di tali obiettivi che il docente era chiamato a svolgere nello Istituto scolastico del quale aveva la responsabilità.

Ciò, anche in ragione dell’eco negativa che la vicenda ha avuto a causa della sua diffusione tramite i mezzi di informazione e del clamor fori indotto dalla commissione di un reato di rilevante gravità e turbativa sociale in ordine alla affidabilità del sistema scolastico.

Quanto, poi, all’entità del danno da addebitare al convenuto reputano i Giudicanti che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa appellante, ai fini della sua determinazione la Corte Regionale abbia fatto pertinente e corretto uso del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 cod. civ.; di modo che vanno respinte le doglianze di quella difesa afferenti alla carenza probatoria in ordine al quantum debeatur.

Al riguardo, va richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta attestata, come nella specie, la esistenza del danno, la valutazione del suo preciso ammontare da parte attorea e del Giudice adito può essere conseguita, ove si presenti difficoltosa sotto il profilo probatorio, con tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici, purchè gravi, precise, e concordanti e sempre che, anche in termini globali e complessivi, vengano indicati, anche indirettamente, indici e/o criteri adeguati di valutazione (cfr., in termini, per tutte, Cassaz.:13 maggio 1982, n. 3000; 11 febbraio 1987, n. 1489; 29 gennaio 1983, n. 840).

Tale ampiezza di potere si appalesa in logica sintonia con gli indicati presupposti normativi della liquidazione equitativa e cioè con l’impossibilità e/od estrema difficoltà di fornire al riguardo più precisi od idonei elementi di misura.

Le cennate difficoltà giustificano, peraltro, in siffatte ipotesi il potere del Giudice di desumere anche dal quadro complessivo offerto dal concreto manifestarsi della vicenda, utili argomenti di prova (cfr., per tutte, Cassaz. 12 gennaio 1996, n. 188).

Alla stregua dell’evidenziato quadro giurisprudenziale non sembra a questi Giudicanti che nella descritta vicenda, sotto l’indicato profilo, l’onere probatorio non sia stato sufficientemente soddisfatto.

E’ innegabile, invero, il richiamo operato dall’Organo Requirente (cfr. pgg. 3-5-6- dell’atto di citazione) e dalla Corte Regionale (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), anche in ragione delle pertinenti citazioni giurisprudenziali, "ai costi approntati dalla Amministrazione per il ripristino anche all’esterno del prestigio leso", che appare del tutto sufficiente, a motivo delle indicazioni esplicative contenute (quali il richiamao ad attività idonee al recupero della credibilità della scuola, nonché all’art. 40, co.1, della L. n. 449/1997 di cui a pag. 15 della sentenza impugnata) a soddisfare l’onere probatorio indotto dall’art.1226 cod.civ.

Tali indicazioni trovano puntuale riscontro nelle risultanze processuali non potendo non ritenersi nelle stesse compresi i costi comunque indotti dall’incremento di attività posta in essere dagli Organi istituzionali della Scuola onde assicurare agli alunni ed alle famiglie la serenità compromessa dall’episodio ed arginare con la collaborazione di queste il seguito disagio vissuto dalla Scuola nonché i fenomeni di dispersione e di frequenti assenze (cfr. infra pag. 4 della nota informativa n. 6 Ris. in data 4 luglio 1995 diretta dal nuovo Preside Prof. G. P. all’ufficio Scolastico Regionale a seguito della visita ispettiva da quest’ultimo disposta, nonché infra pag. 2 del referto n. 1634/QM in data 5 luglio 1995 reso dal Prof. Adolfo V. al Provveditorato agli Studi di Sassari in esito all’incarico ispettivo al medesimo affidato in ordine alla descritta vicenda).

Peraltro, nella determinazione del quantum debeatur non possono non essere considerate le spese indotte dall’attuato reperto agli Organi requirenti, alle condotte indagini di polizia giudiziaria, all’inchiesta amministrativa svolta anche per l’acclaramento di profili lesivi, all’attivato procedimento disciplinare concluso con la destituzione dall’impiego del docente, all’intervenuta sostituzione dello stesso con altro docente nella direzione dello Istituto scolastico.

Tali componenti di danno, pur non estensivamente enucleate, sono state sostanzialmente sottese dalla Corte Regionale nell’attuata quantificazione equitativa; di modo che va respinta la doglianza della difesa appellante di una attuata mutatio da parte di quella Corte della proposta domanda giudiziale e di una quantificazione del danno nell’assenza, anche sotto il profilo probatorio, di costi di recupero dell’immagine e del prestigio della Amministrazione scolastica.

Ne segue che la statuizione sulla sussistenza del danno, sotto l’indicato profilo, formulata dal Primo Giudice va confermata, ancorché limitata, in ragione delle indicate componenti di danno, al più ridotto importo di cinquemila Euro, comprensivi della rivalutazione monetaria.

Così attestato l’elemento oggettivo dell’addebito, i Giudicanti non possono non condividere, per quanto attiene all’elemento soggettivo, il convincimento della Corte Sarda in ordine alla condotta gravemente riprovevole tenuta dal docente nell’assolvimento delle delicate funzioni di educatore che, in luogo di radicare in alunni in età formativa gli indispensabili valori morali e sociali, approfittò della propria carica per corromperne l’indole, noncurante delle implicazioni lesive che tale comportamento poteva, peraltro, indurre, come nel concreto ha indotto, sul patrimonio erariale.

Alla stregua delle estese considerazioni l’appello del prof. G. P. va respinto ed, in parziale riforma della sentenza impugnata disposta la condanna del medesimo al pagamento in favore dell’Erario dello importo di € 5.000 (cinquemila) comprensivi della rivalutazione monetaria.

Sul predetto importo sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.

La reiezione dell’appello principale esime il Collegio dalla pronuncia di merito in ordine all’appello incidentale, proposto dal Procuratore Generale in via meramente condizionata all’eventuale accoglimento dell’appello del Prof. P..

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli, respinge l’appello principale proposto dal Prof. G. P. ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il medesimo al pagamento in favore dell’Erario della somma di € 5.000 (cinquemila) comprensivi della rivalutazione monetaria.

Condanna, altresì, il Prof. G. P. al pagamento sul predetto importo degli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 367,08 (trecentosessantasette/08) seguono la soccombenza.

Nulla a provvedere in ordine all’appello incidentale proposto dal Procuratore Generale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’1 marzo 2002.

Depositata in Segreteria il 24/10/2002

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