Con la modifica dell’articolo 342 bis l’azione del giudice anche per i reati perseguibili d’ufficio
Abusi familiari, più poteri discrezionali al giudice

(Legge 304/2003)

Pubblicata la legge che modifica l’articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Grazie a questa modifica, d’ora in poi il giudice potrà adottare su istanza di parte, con decreto, uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del codice civile, anche qualora la condotta del coniuge o di altro convivente, causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, integri gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio. Secondo l’articolo 342-ter del codice civile, il giudice può disporre l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Questo provvedimento continua l’opera dei legislatori nel fornire maggiore garanzia di protezione dalle violenze all’interno delle famiglie, cominciata con legge numero 154 del 4 aprile 2001 che aveva introdotto una serie di misure cautelari nel codice civile, nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale contro la violenza nelle relazioni familiari, sia tra coniugi, sia tra i componenti di uno stesso nucleo familiare. Pubblicata sulla GU del 12.11.2003, n.263 (15 novembre 2003)

LEGGE 6 novembre 2003, n.304 Modifica all’articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. All’articolo 342-bis del codice civile, le parole: "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio," sono soppresse. [1]

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1495):

Presentata dall’on. Lucidi il 2 agosto 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 2001 con pareri della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 ottobre 2001, 28 novembre 2001 e 13 febbraio 2002.

Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 14 maggio 2003 con pareri della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2258):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 maggio 2003 con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 15 ottobre 2003 ed approvato il 22 ottobre 2003.