L'Autorità giudiziaria può rifiutare il rimpatrio presso il genitore sospettato
Niente rimpatrio per i minori vittime di abusi
(Cassazione 11999/2001)

Nel caso di minori stranieri residenti in Italia, il solo sospetto che essi abbiano subito abusi da uno dei genitori impone ai giudici italiani di non consentire il rimpatrio dei piccoli nel paese dove risiede il genitore sospettato. Questo il principio stabilito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, che ha respinto il ricorso di un uomo, residente in Svizzera, che voleva portare con sé la sua figlioletta di pochi anni sulla quale erano stati trovati segni di violenza. In seguito alla perizia dei medici la madre della piccola, residente in Sicilia, si era opposta al ritorno della bambina dal padre, mentre quest'ultimo aveva invocato l'applicazione della Convenzione dell'Aja sui diritti del fanciullo (che favorisce il ricongiungimento del minore, a periodi alternati, con entrambi i genitori, che mantengono in comune la patria potestà sui figli pur vivendo separati). Ma per la Suprema Corte, in caso di abusi, il rimpatrio non può essere concesso. (30 ottobre 2001)  


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.11999/2001

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 13 novembre 1997 la Procura della Repubblica minorile di Messina trasmetteva al Tribunale per i minorenni di quella città una nota dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile presso il Ministero di Grazia e Giustizia, quale autorità centrale ai sensi della Convenzione Internazionale dell’Aja del 25 ottobre 1980, con la quale era stata trasmessa l’istanza del cittadino svizzero Y. C., il quale chiedeva l’immediato rimpatrio della figlia minore A., trattenuta in Sicilia dalla madre A. M., congiunta C..

In precedenza, in data 13 settembre 1997, la M. aveva presentato una denuncia alla Questura di Messina con la quale esponeva che il C. aveva compiuto sulla figlia A. atti di libidine.

La Questura aveva trasmesso la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, informandone quella presso il Tribunale per i minorenni, che esperiva propri accertamenti, al termine dei quali il Presidente del Tribunale per i minorenni inibiva, con proprio provvedimento, al C. di vedere la figlia A..

Il Presidente del Tribunale per i minorenni, ricevuta la nota del Ministero di Grazia e Giustizia, disponeva ulteriori accertamenti.

Il C., a sua volta, faceva pervenire le proprie deduzioni con le quali negava di aver mai usato qualsiasi tipo di violenza sessuale alla bambina e sosteneva di essere vittima di una trama architettata dalla moglie al fine di ottenere l’affidamento della bambina in sede di divorzio, affidamento inopportuno in quanto la moglie aveva seri problemi di salute e faceva uso di droghe.

Esponeva di essersi dovuto sempre occupare della bambina, anche quanto alla sua igiene intima, proprio per le carenze in proposito della moglie.

Il Tribunale sentiva la M., la quale chiedeva l’affidamento della figlia.

Sentiva altresì il ginecologo dott. M., il quale riferiva che, essendo stato informato dal medico di famiglia circa asserite molestie sessuali da parte del C. nei confronti della figlia A., aveva convocato presso l’Ospedale Piemonte la bambina e i parenti e aveva constatato che i genitali della bambina erano eritematosi e l’imene consenziente, ancorchè non presentasse lesioni che raggiungessero la base.

Aggiungeva di aver consigliato i parenti di sporgere denuncia e di aver redatto un referto, che i parenti omettevano di ritirare, da lui successivamente consegnato alla polizia.

Veniva anche ascoltato il dott. N., ginecologo all’Ospedale Regina Margherita che aveva visitato la bambina il 13 settembre 1997, constatando che la bambina presentava lievi lesioni di continuo non sanguinanti a livello della vulva e della zona clitoridea, con aspetto circolare ovoidale e potevano essere attribuite o a un leggero morso, o a un tentativo di penetrazione, senza peraltro lacerazione della .membrana imenale.

Per la decisione sull’istanza di rimpatrio della minore proposta dal padre e su quella della madre di affidamento della minore veniva fissata l’udienza del 3 dicembre 1997.

In tale udienza le parti insistevano nelle rispettive richieste, mentre il P.M. chiedeva il rigetto della domanda di rimpatrio e l’affidamento della minore alla madre.

Il Tribunale, con decreto depositato il 15 dicembre 1997, comunicato al C. il 23 dicembre successivo, rigettava la domanda di rimpatrio e affidava in via provvisoria la minore alla madre, sospendendo provvisoriamente dalla potestà sulla minore il C., al quale veniva anche inibito ogni contatto con la stessa.

Nel provvedimento il Tribunale osservava che non sussistevano provvedimenti di affido della minore adottati dall’Autorità giudiziaria elvetica, dei quali si dovesse riconoscere l’esecutorietà, cosicchè, allo stato dei fatti, la potestà sulla minore, in base alla legislazione italiana e svizzera, doveva ritenersi spettante ad entrambi i genitori.

Osservava che la fattispecie rientrava fra quelle regolate dall’art. 3 della Convenzione dell’Aja, non potendo la madre, contitolare di un diritto di custodia sulla minore, trattenerla presso di se, lontano dal luogo abituale di residenza della minore, dove si trovava il padre, cosicchè l’azione del C. doveva ritenersi proponibile ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.

Il Tribunale riteneva, pertanto, che nel caso di specie non si dovesse fare luogo all’accoglimento della domanda di rimpatrio, dovendosi ritenere sussistente, pur senza potersi aprioristicamente escludere l’intento della M., prospettato dal C., di aver posto in essere una trama per trattenere presso di se la bambina, sulla base delle indagini svolte a tal fine, una delle condizioni impeditive previste dall’art. 13, lett. b) della Convenzione stessa e precisamente il pericolo di un danno fisico e psichico per la minore, che verrebbe ad essere esposta ad una situazione intollerabile, dovendosi ritenere l’esistenza di elementi convincenti, ai fini della decisione in proposito, circa le pregresse molestie sessuali del padre nei confronti della bambina.

Riteneva altresì che, una volta chiusa con il rigetto della domanda di rimpatrio la procedura esperita ai sensi della .Convenzione dell’Aja, gli ulteriori interventi in favore della minore rientrassero nella giurisdizione dello Stato che la ospitava e che la legge applicabile fosse quella di tale Stato, con la conseguente necessità di disporre, in attesa di provvedimenti definitivi, i quali necessitavano di un’ulteriore istruttoria, l’affidamento della minore alla madre, nonché la sospensione temporanea della potestà del padre, con l’inibizione di ogni contatto con la bambina.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi a questa Corte dal C. con ricorso notificato il 27 febbraio 1998 alla M., nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina e al Procuratore generale della Corte di cassazione.

Il ricorrente formulava tre motivi di gravame, ai quali la M. resisteva con controricorso.

Il C. depositava anche memoria.

Essendo stato prospettata con il terzo motivo una questione di giurisdizione, la causa veniva rimessa, dalla prima sezione civile alla quale era stata assegnata, alle sezioni unite, che decidevano la questione di giurisdizione rimettendo poi gli atti a questa sezione per la decisione degli altri due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si deduce specificamente in proposito che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di validi elementi probatori sul fatto, che sarebbe avvenuto il 10 settembre 1997, degli abusi sessuali da parte del ricorrente nei confronti della figlia, che giustificherebbe, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja il rigetto della domanda di rimpatrio.

Secondo il ricorrente il decreto non sarebbe adeguatamente motivato, in quanto basato sulle dichiarazioni interessate della M. e di sua madre, prive di riscontri oggettivi.

In proposito si rileva che il dott. M. dichiarò di aver visitato la minore nella prima decade del settembre 1997, mentre il dott. N. la visitò il 13 settembre, riscontrando lievi lesioni ai genitali della bambina che il primo non aveva riscontrato e che sarebbero successiva alla partenza dall’Italia del C., mentre nel provvedimento si afferma erroneamente che il dott. N. avrebbe visitato la minore prima del dott. M. .

Il Tribunale avrebbe omesso, inoltre, di prendere in esame il certificato della dott.ssa H. di Ginevra, che avrebbe escluso, per il periodo di nove mesi in cui visitò la bambina, che la medesima presentasse tracce di violenza.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 42, comma 1, della legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato [1] e della convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980, n. 742 [2].

Si deduceva specificamente in proposito che la su detta Convenzione dispone all’art. 1 che le autorità della residenza abituale del minore sono competenti ad adottare le misure protettive e l’affidamento del minore ad uno dei due genitori costituisce una misura protettiva, così come lo costituiscono i provvedimenti inerenti alla potestà sul minore.

Il Tribunale mancava pertanto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti adottati in proposito.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 10, comma 2, della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che attribuisce al minore il diritto di avere contatti regolari con entrambi i genitori, la quale rende illegittima l’esclusione assoluta, disposta dal provvedimento impugnato, di contatti fra la minore e il padre.

Il secondo motivo è stato dichiarato non fondato dalle sezioni unite con sentenza n. 70 del 2001, con la quale è stato affermato che il giudice italiano è munito di giurisdizione con riferimento al minore straniero che si adduca essere stato illecitamente condotto o trattenuto in Italia, oltre che riguardo alla domanda di rimpatrio, anche con riferimento alle misure temporanee strettamente collegate a tale pronuncia, come quella di affidamento provvisorio del minore ad uno dei genitori e della momentanea sospensione dei rapporti con l’altro genitore, ove indispensabile per l’immediata tutela del minore.

Venendo all’esame del primo motivo, anch’esso deve essere dichiarato infondato.

Va premesso che non è pertinente al presente procedimento ogni giudizio circa la valenza probatoria penale degli elementi raccolti, vigendo a quei fini regole diverse di acquisizione e valutazione delle prove e dovendo essere l’accertamento, avente finalità cautelari nell’interesse del minore, previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b) della Convenzione dell’Aja, sulla esistenza di un grave rischio che il minore sia esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, compiuto, nello spirito della norma, con apprezzamento delle prove dominato dal principio della prevalenza, nel dubbio, della tutela del minore.

In tale ottica e unicamente a detto fine va pertanto valutato in questa sede il decreto del Tribunale per i minorenni di Messina, tenuto anche conto del carattere sommario dell’accertamento previsto dall’art. 7 della legge di esecuzione della Convenzione n. 64 del 1994, nonché dell’espresso disposto dell’art. 19 della Convenzione, il quale statuisce che la decisione relativa al rientro del minore non incide sulla sostanza del diritto di custodia.

Va premesso ancora che esula dal giudizio di legittimità il riesame della valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito, essendo l’ambito del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. limitato al riscontro, sulla base delle censure prospettate, della coerenza e della esaustività della motivazione in relazione a tale procedura: motivazione la quale, nel caso di specie, nell’ottica ed ai fini sopra indicati, non appare ne insufficiente ne contraddittoria.

Il citato art. 13, comma 1, lett.b) della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 64 [3], dispone che l’autorità giudiziaria dello Stato convenuto non è tenuta disporre il rientro del minore, ove accerti che esiste un rischio grave che il rientro del minore lo esponga a un danno fisico o psichico o che in ogni caso lo si pone in una situazione intollerabile.

Nel caso di specie il Tribunale per i minorenni ha accertato, sulla base delle sommarie informazioni previste dall’art. 7, c. 3, della legge n. 64 del 1994, l’esistenza di una tale situazione in conseguenza dell’esistenza di indizi, a tal fine probanti, relativi ad abusi sessuali del C. ai danni della figlia minore della quale ha chiesto il rimpatrio.

Riguardo a tali fatti, il Tribunale ha osservato preliminarmente che al momento in cui ebbero a verificarsi, fra i genitori della minore non risultavano esservi proposti di separazione o di divorzio, così da far escludere che la denuncia della M., madre della minore, a carico del marito, in merito a detti abusi fosse preordinata alla instaurazione di giudizi in proposito.

La denuncia che fu presentata dalla M. alla questura di Messina il 13 settembre 1997 riferiva che il giorno 10 la bambina, uscendo dalla doccia che aveva fatto con l’aiuto del padre, piangeva insistentemente e che essa M. aveva notato che la bambina aveva la vulva arrossata ed aperta.

Interrogata, aveva raccontato che il padre aveva cercato di penetrarla con un dito, facendole male.

Tale fatto fu confermato al giudice delegato dal Tribunale (una psicologa) sia dalla M., che dalla madre di questa M. Z., nonché dalla stessa minore, il cui racconto apparve, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, alla psicologa genuino e dettagliato.

Ad essa, secondo quanto si legge nel decreto, la piccola A., interpellata sull’episodio della doccia, ha riferito: mentre mi faceva la doccia papà mi ha fatto male nella bixinha e nel dire così colpiva ripetutamente la propria vulva col dito (in quella contingenza la piccola si era spontaneamente abbassate le mutandine) mentre ripeteva si, col dito, e mi ha fatto male, con questo dito mostrando l’indice.

Tale circostanza è stata anche confermata indirettamente dalle dichiarazioni di B.M.E., amica dei Parisi, la quale ha riferito che la piccola A. le aveva raccontato che il papà le faceva male alla bixinha.

Il Tribunale ha osservato che il fatto, oltre che da tali dichiarazioni appare suffragato dal riscontro costituito da due esami medici.

La bambina fu sottoposta, infatti, presso l’ospedale Piemonte di Messina, a visita medica da parte del ginecologo dott. M., il quale ebbe a dichiarare: nella prima decade di settembre 1997, essendo stato informato dal collega medico di famiglia dei P. (P. è il marito di M. Z.) il quale mi riferì che una loro nipotina poteva aver subito molestie sessuali da parte del padre, convocai la bambina con i parenti.

Ho notato che i genitali esterni della bambina si presentavano eritematosi e l’imene appariva consenziente.

In quegli stessi giorni la bambina fu condotta presso l’ospedale Regina Margherita dove il ginecologo dott. N., in data 13 settembre, rilasciò il seguente referto: dalla visita dei genitali esterni si notano lievi lesioni di continuo non sanguinanti a livello della vulva e della zona clitoridea.

Il dott. N., sentito in sede giudiziaria, dichiarò che le lesioni potevano essere attribuite o a un leggero morso, o a un tentativo di penetrazione.

Quanto a tali dichiarazioni il Tribunale ha evidenziato che tra le attestazioni dei due ginecologi non vi è contrasto ne contraddizione, anche se una sola, quella del dott. N., riferisce delle lesioni di continuo con andamento ovoidale e ciò perché i due professionisti hanno osservato A. in giorni diversi: il dott. N. il 13 settembre, come risulta dal referto, mentre il dott. M., che non ha ricordato il giorno esatto della sua visita, è probabilmente intervenuto il giorno successivo, quando le lievi lesioni erano già sbiadite.

E’ anche possibile che il dott. N. sia stato più preciso, avendo deposto mentre aveva presente il proprio referto, che risulta allegato agli atti, mentre il dott. M., che ricordava a memoria senza aver davanti il proprio referto, si sia mantenuto più sul generico, confermando la presenza del generale stato eritematoso dei genitali.

Una cosa è comunque certa, ed è che entrambi i sanitari, specialisti ospedalieri, meritevoli di assoluta credibilità, hanno riscontrato autonomamente, ciascuno all’insaputa dell’altro, la situazione patologica dei genitali di A., al punto che il dott. M. ritenne di suggerire alle donne che accompagnavano la bambina di sporgere denuncia penale.

Secondo l’ulteriore motivazione del Tribunale, tale fatto non rappresentava un episodio isolato, come emerso da ulteriori dichiarazioni della madre e della nonna su racconti e comportamenti della bambina, nonché dalle indagini compite dalla psicologa quando il discorso è caduto sui giochi che faceva con il papà, A. si è abbassata spontaneamente con disinvoltura le mutandine ed ha cominciato a masturbarsi.

Ha inoltre raccontato, riferendosi al padre, che touchait la bixinha avec la langue e rideva compiaciuta mentre ripeteva: metteva la testa in mezzo alle gambe nella bixinha e questo le piaceva.

La motivazione del decreto, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, appare nel suo complesso esauriente, nell’ottica di valutazione delle prove sopra indicata, ai fini della decisione adottata cautelarmente ex art. 13, comma 1, lett. b) della Convenzione dell’Aja, in relazione all’esistenza di un rischio grave che il rientro della minore la esponga a un danno fisico o psichico, essendosi svolta attraverso un approfondito esame del materiale informativo acquisito nell’ambito della procedura, all’analisi delle convergenti dichiarazioni della madre, della nonna della minore e delle affermazioni di quest’ultima, degli accertamenti compiuti dai sanitari, nonché delle indagini svolte dalla psicologa facente parte del collegio giudicante.

La motivazione tiene inoltre conto anche delle discrepanze, fra le dichiarazioni dei due medici che hanno esaminato la bambina, dandone una giustificazione che, ai fini cautelari del provvedimento di rifiuto del rimpatrio adottato, e tenuto conto del carattere sommario del procedimento de quo, appare accettabile in relazione alla circostanza che il dott. M., il quale sembra aver esaminato la bambina per primo, può essere stato impreciso, non avendo potuto consultare il proprio referto.

In tale contesto, nessun rilievo può essere dato alla circostanza che nella motivazione non si faccia cenno al certificato medico rilasciato dalla dott.ssa H. di Ginevra, circa il mancato riscontro di violenze sulla bambina nel periodo in cui ebbe in cura, non trattandosi di documento rilevante ai fini del decidere, per un verso non essendo tale certificato pertinente all’episodio verificatosi il 10 settembre 1997 in Sicilia, peraltro verso essendosi ravvisati indizi di altri episodi concretizzatisi in attività non lesive della integrità fisica della bambina.

Ne possono inficiare le valutazioni di merito sulla valenza probatoria degli accertamenti effettuati dal Tribunale le considerazioni svolte nella memoria del ricorrente circa l’ambiguità e la scarsa attendibilità dei comportamenti e delle dichiarazioni dei minori in tenera età, trattandosi di considerazioni relative alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, di sua esclusiva competenza, non censurabili in questa sede e, comunque, secondo quanto sopra evidenziato, per quanto interessa in questa sede, probanti, in correlazione con il complesso delle informazioni raccolte, esclusivamente ai limitati fini dell’accertamento della condizione ostativa al rimpatrio prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) sopra citato e degli ulteriori provvedimenti cautelari connessi, in relazione al quale, come si è detto, nella valutazione delle prove vale il principio della prevalenza, nel dubbio, della tutela del minore.

Infondato è parimenti il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 10, comma 2, della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176) in relazione alla esclusione, disposta dal provvedimento impugnato, di contatti fra la minore e il padre.

Detto art. 10 dispone che un fanciullo i cui genitori risiedono in stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

Come è stato rilevato nella sentenza delle sezioni unite che ha risolto la questione relativa alla giurisdizione , nonostante alcune considerazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnato sulla inopportunità, anche per il futuro, della ripresa dei rapporti del pare con la minore, la summenzionata esclusione deve intendersi disposta in via cautelare e temporanea, come si evince dalla formula va allo stato esclusa, usata nella parte conclusiva della motivazione, dalla correlazione con il carattere temporaneo e provvisorio della sospensione del C. dalla potestà genitoriale e, soprattutto, dal carattere per loro intrinseca natura provvisorio dei provvedimenti in materia, non incidendo essi sulla sostanza del diritto di custodia.

Tale carattere costituisce ragione assorbente di infondatezza del motivo, in correlazione con i fatti che hanno determinato il rigetto della domanda di rimpatrio, i quali implicano la ricorrenza delle circostanze eccezionali che a norma dell’art. 10 della Convenzione giustificano, nell’interesse del minore e a sua tutela, la sospensione in via cautelare e temporanea di ogni rapporto fra il C. e la figlia.

Il ricorso, pertanto per i motivi sopra detti, deve essere rigettato.

Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della parte resistente, che si liquidano quanto agli onorari nella misura di £ 5 milioni.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna C.Y. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di M.C.A., liquidandole nella misura di £ 5 milioni per onorari e £ 176.900 per spese vive.

Roma, 25 maggio 2001.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2001.

note