Per le famiglie:
Maltrattamento e abuso sessuale dei minori
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I diritti dei minori
In generale i problemi che si trova ad affrontare il genitore di fronte alla rivelazione di maltrattamenti o di violenza sessuale da parte del figlio sono di difficile gestione. Ciò che si richiede è soprattutto un'attenta condotta da parte dell'adulto al fine di proteggere il minore dalla violenza supplementare di interrogatori ripetuti, spesso stressanti quanto indispensabili, per il bambino. Spesso il minore vittima di violenza è troppo piccolo per tradurre in parole l'accaduto. Altre volte è costretto dall'abusante stesso a mantenere segreto l'accaduto o si chiude nel silenzio perché si sente colpevole per l'accaduto. Inoltre nella rivelazione di abuso il bambino è potenzialmente esposto all'incredulità dell'adulto, al timore di incorrere nel biasimo e nell'accusa del genitore cui viene denunciato l'atto. In effetti il bambino o l'adolescente deve fare uno sforzo molto intenso per vincere la tendenza a tacere circa una esperienza di cui si vergogna e di cui si sente in parte responsabile al di là di ogni elemento reale. Si tratta così di saper accogliere le parole del minore garantendogli il massimo spazio d'ascolto e protezione possibili.
Il bambino vittima di maltrattamento mostra spesso una sintomatologia composita, aspecifica, che pur non costituendo quindi una prova certa che vi sia stato un abuso ai suoi danni, certamente può rappresentare un segnale d'allarme per la famiglia. Qui di seguito elenchiamo alcuni dei segni o indicatori comunemente interpretati da alcuni studiosi del fenomeno come caratteristici del bambino vittima di violenza (cfr.:
Riduzione dell'autostima
Difficoltà ad amare o a dipendere dagli altri
Comportamenti aggressivi o distruttivi
Comportamenti di ritiro; paura di intraprendere nuove relazioni o attività
Fallimenti scolastici o cadute del rendimento
Abuso di droga o alcool
Più in particolare il bambino sessualmente abusato può mostrare, oltre ai segni sopra elencati (cfr.:
http://www.psych.med.umich.edu/web/aacap/factsFam/sexabus.htm ):Interesse inusuale verso questioni sessuali
Disturbi del sonno, incubi, terrore notturno, enuresi
Ansia, depressione e comportamenti di isolamento
Comportamenti seduttivi nei confronti degli adulti
Sentimenti relativi al proprio corpo vissuto come sporco o danneggiato
Contenuti sessuali o aspetti dell'abuso rappresentati in giochi, disegni o fantasie
Condotte delinquenziali, fughe
Comportamenti suicidari
E' importante peraltro sottolineare che l'adulto, piuttosto che formulare delle ipotesi accusatorie sulla base del semplice riscontro di uno o più indizi esposti o della sola rivelazione del minore, si rivolga al più presto a tecnici specializzati del settore. Bisogna ricordare infatti che i motivi per cui il bambino denuncia un maltrattamento o un abuso sessuale possono essere molti e le stesse denunce possono a volte rivelarsi false, infondate o male interpretate dall'adulto, anche se il minore ci appare assolutamente credibile. E' bene quindi che siano gli esperti del settore ad esaminare il minore, anche perché ove si trattasse di una Falsa Denuncia (fenomeno anch'esso in allarmante aumento) questo deve essere comunque letto come il segno di un malassere del bambino che può aver origine sia da particolari situazioni conflittuali tra i genitori (difficoltà relazionali del minore a causa di conflitti coniugali, separazioni, divorzi ecc.), che da specifici disturbi psichici infantili o adolescenziali (isteria, psicosi ecc.).
Evitare di avere reazioni eccessive quando il bambino rivela l'accaduto, in quanto il bambino richiede aiuto e sostegno dall'adulto. Non forzare il bambino a parlare, permettere al bambino di parlare in pace. Non confrontare l'abusante con le dichiarazioni del bambino in presenza di quest'ultimo. Non criticare in alcun modo il comportamento del bambino. Non mostrarsi arrabbiati verso il bambino, in quanto quest'ultimo può interpretare erroneamente la rabbia o il disgusto dell'adulto. A nostro avviso è anche non consigliabile rivolgersi ad un consulente tecnico privato per far vedere il bambino. Situazioni di tale gravità devono essere osservate e denunciate con la massima garanzia di neutralità, cosa non possibile all'interno di un rapporto privatistico. La conseguenza più probabile del coinvolgimento di un tecnico privato è che il bambino sarà sottoposto ad altri successivi interrogatori da parte dell'esperto incaricato dalla Magistratura. Ci rendiamo conto che in situazioni di angoscia e di grave conflitto familiare il parere del tecnico possa essere utile, ma a nostro avviso non si dovrebbe coinvolgere il minore se non quando strettamente indispensabile.
Credere alle parole parole del bambino e non biasimarlo per l'accaduto. Dare messaggi positivi al bambino per il fatto che ha trovato il coraggio di rivelare cosa gli è accaduto. Ricorrere alla consulenza di personale esperto e rivolgersi al più presto alla sede del Tribunale per i Minorenni. Chiedere che la prima audizione del minore avvenga alla presenza, oltre che del Magistrato, di un tecnico esperto (Neuropsichiatra Infantile, Psicologo) al fine di ridurre quanto più possibile il numero degli interrogatori del minore. L'attuale normativa permette sia audizioni protette che l'utilizzo di mezzi audiovisivi.
a Roma: Servizio Pronto Intervento Sociale del Comune di Roma tel. 77200200 fino alle 19,30 tel. 4469456 ore notturne
Ancona Tribunale per i Minorenni via Frediani, 12 tel. 071/204546
Bari Tribunale per i Minorenni via Tommaso Fiore, 49 d tel. 080/5793015
Bologna Tribunale per i Minorenni via del Pratello, 36 tel. 227321 fax 230838
Brescia Tribunale per i Minorenni, via Malta 12, tel. 2420151; Procura della Repubblica per i Minorenni, via Malta, 12 tel. 2421832
Cagliari Tribunale per i Minorenni via Dante ang. via De Giovannis, tel 070/34921
Caltanisetta Tribunale per i Minorenni via Dominzoni, 1 tel. 0934/597339
Campobasso Tribunale per i Minorenni viale Principe di Piemonte tel. 0974/90145
Catania Tribunale per i Minorenni tel. 095/7240111
Catanzaro Tribunale per i Minorenni via Paglia, tel 0961/741277
Firenze Tribunale per i Minorenni Via della Scala, 79 tel. 219843
Genova Tribunale per i Minorenni viale IV Novembre, 4 tel 010/530191
L'Aquila Tribunale per i Minorenni via Acquasanta, 1 tel. 0862/420341
Messina Tribunale per i Minorenni viale Europa, 137 tel 090/2928088
Milano Tribunale per i Minorenni via G. Leopardi 18 tel 02/46721
Napoli Tribunale per i Minorenni via Colli Aminei, 44 tel 081/7410779
Palermo Tribunale per i Minorenni via di Palagonia tel 091/6823863
Perugia Tribunale per i Minorenni via Mrtiri dei Lager, 65 tel 075/5056807
Potenza Tribunale per i Minorenni via Appia, 175 tel. 0971/56538
Roma Tribunale per i Minorenni via dei Bresciani 32, 00164 Roma tel. 06/688931
Reggio Calabria Tribunale per i Minorenni via Marsala, 13 tel. 0965/26010
Salerno Tribunale per i Minorenni via Tommaso d'Aquino, 2 tel. 089/231660
Sassari Tribunale per i Minorenni via Predda Niedda, tel. 079/2638200
Taranto Tribunale per i Minorenni corso Italia, 362 tel. 099/7343111
Torino Tribunale per i Minorenni c.so Unione Sovietica 325, tel. 613723, 613300
Trento Tribunale per i Minorenni via Rosmini 71, tel. 0461/234736 fax: 0461/230456
Trieste Tribunale per i Minorenni via Coroneo, 20 tel. 040/7792111
Venezia Tribunale per i Minorenni sestiere Dorso Duro, 423 041/2714211
Ci si può rivolgere inoltre ai servizi territoriali di zona (Servizi Materno Infantili, Consultori Familiari ecc.) delle Aziende USL in tutta Italia o ai Servizi Socio-Sanitari degli Enti locali (Comune di residenza).
Sono presenti sul territorio nazionale Istituzioni varie per la difesa dei minori. A questo proposito segnaliamo alcune pubblicazioni utili nelle quali vengono censiti centri o servizi socio-assistenziali:
- C.B.M. Argomenti n. 5 - 1992 "Prima rassegna dei centri italiani sull'abuso all'infanzia" - a cura del Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare. Via Spadini, 15, 20161 Milano - Tel. 02/66201076
- Annuario del Volontariato Sociale italiano della Fondazione Italiana per il Volontariato, via Nazionale 39 - 00139 Roma tel. 474811
- Per l'area metropolitana di Roma è possibile consultare la Guida ai servizi socio-assistenziali del Centro Studi e Documentazione della Caritas Diocesana.
Servizi Sociali - Comune di Roma
http://www.comune.roma.it/COMUNE/info_cittadino/schede/index5.htmlPRONTO INTERVENTO SOCIALE COMUNE DI ROMA
http://www.comune.roma.it/COMUNE/info_cittadino/schede/ss_sp_is.htmlPresidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Sociali - Centro Nazionale di Documentazione sui Minori
http://www.minori.it/cndm/minori/copert.htmPediatria On Line
http://www.pediatria.itAACAP American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (
http://www.aacap.org) sul maltrattamento :http://www.psych.med.umich.edu/web/aacap/factsFam/chldabus.htm e sulle violenze sessuali sui minori : http://www.psych.med.umich.edu/web/aacap/factsFam/sexabus.htm
http://www.dante.it/affido Coordinamento Tecnico Affidi Familiari del Comune di Milano
http://www.areacom.it/html/assben/acf/INDEXACF.HTM Associazione Consulenza Familiare Torino (Italy)
http://kempecenter.org/faq.htmThe Henry Kempe National Center for the prevention and treatment of child abuse and neglect Information :
Tribunale per i Minorenni. Provvedimenti Civili Tribunale per i Minorenni TO Provvedimenti civili http://www.comune.torino.it:80/servizi/ind_alf.htm
Sui diritti dei bambini consultate la CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL' INFANZIA approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 pubblicata sulle pagine del Comune di Roma:
http://www.comune.roma.it/ COMUNE/sperimentali/girotondo/diritti.htmlLa violenza sessuale: Legge n. 66 del 15 febbraio 1996: pagina Web CGIL Campania - Sportello Rosa:
http://www.cgil.it/campania/sessuale.htm ; a questo proposito è possibile consultare la pagina web del Sostituto Procuratore Verdoliva del T.M. di Salerno per Iudexit - la conferenza dei magistrati italiani : http://www.infotel.it:80/infosistemi/jura/ teled/sepen/lexrs.htm contenente, oltre al testo della legge, le norme abrogate ed una sezione dottrinale. Un altro commento è in http://infosistemi.com/jura/teled/sepen/521.htm.Troverete il testo della Carta di Treviso in
http://www.comune.roma.it:8080/ COMUNE/sperimentali/cam/bimbi.htmlRassegna di Giurisprudenza estesa: Applet Java Led Display - DIRITTO & FAMIGLIA; - La prima rivista telematica italiana dedicata alla famiglia.Sezione dedicata alla Famiglia ed ai Minori di Telediritto,
http://www.netlab.it:80/telediritto/giur/default.htmhttp://www.intertrade.it/JURA/jura/codex/ é una raccolta di leggi e atti normativi nel loro testo integrale realizzata e aggiornata con il sistema tradizionale della rete internet delle faq (frequently asked questions, domande piú ricorrenti): nell' impossibilitá di rendere disponibili on-line tutti gli atti normativi dello Stato italiano, Codex raccoglie quelli volta per volta richiesti dagli utenti. Attivo da dicembre 1995, Codex raccoglie già diverse tra le leggi fondamentali dello Stato italiano. Ognuno può richiedere un testo di legge a Codex: il servizio è gratuito, è possibile partecipare al suo mantenimento con una donazione
http://www.minori.it/Qui troverete:
-Piano d'azione del Governo per l'infanzia
-Disegno di Legge - Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori
http://www.repubblica.it/fatti/retat/retat2/retat2.html (Repubblica.it) potrete consultare i punti principali delle nuove norme contro la prostituzione infantile, la pornografia minorile e il turismo sessuale della "legge antipedofili" in discussione alla Commissione Giustizia della Camera.
La carta di Noto
A conclusione del Congresso tenuto dall'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996, organizzato dall' avvocato Luisella de Cataldo Neuburger sul tema "Abuso sessuale di minori e processo penale" é stata redatta ed approvata la carta di Noto.
Regole per l'esame per il minore in caso in Abuso sessuale.
1) nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzabili.
2)All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.
3) In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi in membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale del minore (compreso il presunto abusante.)
Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza.
E' da considerarsi deontologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore.
4) L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti.
Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti o del magistrato.
5) Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.
6) Nella comunicazione l'esperto deve:
a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità, del minore e la spontaneità della comunicazione;
b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto di indagini.
7) Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore, in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
8) L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.
9) Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress diversi quali, per esempio quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
10) I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili.
11) L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata a operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.
12) L'Assistenza psicologica prevista dall'articolo 609 decies C.P. deve essere svolta da persona diversa del Consulente e non deve interferire in alcun modo con l'attività dell'esperto.
L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità del minore assistito.
13) Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta.
Auspicano inoltre che, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi di aggiornamento professionale permanente per l'intervento nei casi di abuso sessuale sui minori.