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Articolo
II-84: Diritti del Minore
1.
I minori hanno il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro
età e della loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere
considerato preminente.
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